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Decreto — n. 32249/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 32249/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Fati Queba against the Ministry of the Interior extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. The court found that the withdrawal met the procedural requirements set forth in articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Consequently, no further judgment on the merits or costs was necessary, and the proceedings were terminated by decree.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's formal withdrawal of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without substantive review.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal Ministry of Interior Italian jurisprudence procedural termination rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21901/2020 R.G. proposto da Fati QUEBA , rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Maria FACILLA , con domicilio elettopresso il suo studio in Roma, via Teofilo Folengo, n. 49; –ricorrente – contro MINISTERO dell’ INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma solo atto di costituzione in vista dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 29/1