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Ordinanza Interlocutoria — n. 32117/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court stays asylum appeal due to conflicting constitutional validity rulings on the relevant procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32117/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible and ordered a remand to the lower court. The appellant challenged a first-instance decision denying refugee and subsidiary protection status based on alleged procedural flaws and lack of social integration analysis. However, the Court identified a critical uncertainty regarding the constitutional validity of the specific procedural law governing the litigation, citing recent conflicting rulings by the Supreme Court itself. Consequently, the Collegio deemed it necessary to defer the substantive examination of the asylum claim until the constitutional issue is resolved.

Regesto Legislator

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Art. 111 Cost.: In the event of conflicting judicial interpretations regarding the constitutional validity of a procedural statute essential to the proceedings, the Supreme Court must defer the substantive examination of the case to await the resolution of the constitutional question.

Parole chiave

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asylum procedure constitutional validity procedural law remand to new role subsidiary protection litigation power uncertainty of law protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass.
Art. 111 Cost.
Art. 2 Cost.
286/1998 e dell'art. 2 Cost. e dell'art.
Art. 3 CEDU
2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs.
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, nonché della dir.
art. 32 d.lgs. n. 25/2008
286/1998, dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, dell'art.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
25/2008, dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art.
art. 2 Cost
286/1998 e dell'art. 2 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177
Cass. 23 giugno 2021, n. 17970
25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite.
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Testo completo

ERLOCUTORIA sul ricorso 18868/2020 proposto da: Hussain Sajjad, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Alessandrini, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,(Q, . 1-4Q.4.01 A 99, tfrka! AW.CA (Mio ^7\0 (- i nti-M41-n avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il 27/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da FALABELLA MASSIMO LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L'Aquila del 27 maggio 2020.

Con quest'ultima pronuncia é stato Sez. I - RG 18868/2020 camera di consiglio 24.6.2021 1 negato che al ricorrente Hussain Sajjad potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha svolto difese. 3. — Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2004/83/CE, poi dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, nonché della dir. 2005/85/CE, poi dir. 2013/32/UE, degli artt. 8 e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 8 dir. 2004/83/CE.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale abbia omesso la doverosa analisi degli aspetti relativi all'appartenenza di esso istante al partito politico PTI (altrove denominato PLI), antagonista del PML- N, nella zona di provenienza dello stesso (il Punjab). Il secondo mezzo denuncia l'omessa motivazione circa uno dei motivi di impugnazione, ovvero dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di esame e di discussione tra le parti, con riferimento alla richiesta del riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria da parte di soggetto transitato in Libia.

Il ricorrente invoca l'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008 osservando come le condizioni dei paesi di transito dei migranti assumano rilievo ove detti paesi disconoscono diritti fondamentali, come avviene, nel caso di specie, per l'appunto in Libia. Col terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 4 dir. 2011/95/UE, dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, della dir. 2013/32/UE e degli artt. 8 e 27 d.lgs. n. 25/2008, in relazione all'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 32 d.lgs. n. 25/2008, dell'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 2 Cost. e dell'art. 3 CEDU.

E' dedotto che il giudice del merito abbia mancato di considerare, quale presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il dato dell'integrazione sociale del richiedente, da raffrontare al concreto rischio di compromissione dei Sez. I- RG 18868/2020 camera di consiglio 24.6.2021 2 diritti umani cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rientro in patria. 4. — Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata Cass Sez. U. 1 giugno 2021, n. 15177.

Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite. In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differimento della trattazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 24 giugno 2021. CORTE SUPREMA r)! CASSADNE Prima izio CMk'5 Depositata in Canceller