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Ordinanza — n. 31834/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismissed appeal against bankruptcy opposition, rejecting analogical application of lease resolution rules to bankrupt lessees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31834/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bank's appeal against a Florence bankruptcy court decision that denied the inclusion of unpaid lease installments in the bankruptcy estate. The lower court applied Article 1526 of the Civil Code to a resolved lease contract rather than Article 72-quater of the Bankruptcy Law, which the bank argued should apply analogically. The Supreme Court upheld the lower court's reasoning, stating that the legislative reform of 2017 did not retroactively alter the distinction between use and transfer leases, thereby preventing the analogical application of bankruptcy provisions to contracts already resolved before the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 72-quater I.fall.; Art. 1526 c.c.: The distinction between use and transfer leases remains valid for contracts resolved prior to bankruptcy, precluding the analogical application of bankruptcy estate inclusion rules to such resolved contracts.

Parole chiave

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bankruptcy opposition lease contract resolution analogical application transfer lease use lease distinction bankruptcy estate legislative reform retroactivity disposizioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 72-quater I.fall.
di vedere applicato analogicamente l'art. 72- quater I.fall.
Art. 1526 c.c.
a un contratto di leasing già risolto prima del fallimento, ed ha invece applicato, sempre in via analogica, l'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo.
Art. 112 c.p.c.
Il primo motivo prospetta la nullità del decreto impugnato in relazione agli art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il secondo mezzo, rubricato testualmente «Art. 360 n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.112 c.p.c.», lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra n.
Art. 360 n. 5) c.p.c.
Il secondo mezzo, rubricato testualmente «Art. 360 n.
d.l. n. 83 del 2012
(ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I.
L. n. 134 del 2012
L. n. 124 del 2017
art. 1526 c.c
a un contratto di leasing già risolto prima del fallimento, ed ha invece applicato, sempre in via analogica, l'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo.
art. 112 c.p
Il primo motivo prospetta la nullità del decreto impugnato in relazione agli art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 2061/2021
Cass. Sez. U, 2142/2021
anche Cass. Sez. U, 2142/2021).
Cass. Sez. U, 8053/2014
- il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass.
Cass. Sez. U, 22232/2016
Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass.
Cass. Sez. U, 33017/2018
Cass. Sez. U, 13977/2019
Cass. Sez. U, 20867/2020
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
Cass. Sez. U, 4315/2020
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 4858/2015 proposto da: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto della Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell'avvocato Luconi Massimo, rappresentata e difesa dagli avvocati Corsani Carlotta, Nidiaci Tommaso, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Grafica 4 di Cicconofri Pierangelo & C.

S.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili Pierangelo Cicconofri, Rossano Scardigli, Valerio Cappelli e Fabio Spini, in persona del curatore dott. Amato Rodolfo, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Ulivi Giannotto, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 15/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal consigliere Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 15 gennaio 2015, il Tribunale di Firenze ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento "Grafica 4 di Cicconofri Pierangelo & C. S.n.c." (nonché dei soci illimitatamente responsabili Pierangelo Cicconofri, Rossano Scardigli, Valerio Cappelli e Fabio Spini), disattendendo la pretesa dell'opponente Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. di vedere applicato analogicamente l'art. 72- quater I.fall. a un contratto di leasing già risolto prima del fallimento, ed ha invece applicato, sempre in via analogica, l'art. 1526 c.c., trattandosi di leasing traslativo.

2. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo prospetta la nullità del decreto impugnato in relazione agli art. 112 c.p.c. e 99, penult.co ., I.fall., per omessa pronuncia del tribunale sul motivo di gravame riguardante «l'ammissibilità allo stato passivo, seppure con riserva, fino alla riallocazione del bene, dei crediti relativi a canoni scaduti e non pagati prima del fallimento». 2.2. Il secondo mezzo, rubricato testualmente «Art. 360 n. 3 c.p.c., violazione/falsa applicazione di norma di diritto, in particolare dell'art.112 c.p.c.», lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra n. 4S ri 5 r:.G.

COrIS Paola Vena est. chiesto e pronunciato, avendo il tribunale rigettato l'opposizione per motivi diversi da quelli prospettati dalla curatela. 2.3. Il terzo deduce la violazione/falsa applicazione dell'art. 72- quater I.fall., «sotto il profilo attinente all'applicabilità di detta norma ai contratti d leasing già risolti alla data di dichiarazione di fallimento». 2.4. Con il quarto mezzo ci si duole dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e «in particolare omessa motivazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 72 quater legge fallimentare».

3. Il ricorso presenta vari profili di inammissibilità e infondatezza che ne comportano il rigetto, anche a prescindere dalla mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta dall'art. 366, n.

3) c.p.c. (Cass. Sez. U, 11308/2014; Cass. 7025/2020, 10072/2018). 3.1. In particolare, il primo motivo è inammissibile perché la sua stessa formulazione mostra come non sia stata compresa la ratio decidendi del decreto impugnato, risultando chiaramente che il motivo di gravame di cui si lamenta l'omesso esame è stato in realtà implicitamente rigettato, alla luce della sussunzione della fattispecie nell'art. 1526 c.c. e tenuto conto dei risultati della c.t.u. 3.2. Il secondo, del tutto lapidario, è inammissibile per la sua estrema genericità, che ridonda in difetto di autosufficienza. 3.3.

Il terzo motivo è invece infondato, poiché la decisione impugnata, sul punto, risulta in linea con la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, le quali, disattendendo un indirizzo recentemente emerso (Cass. 8980/2019, 18545/2019, 24438/2019, 27545/2019), in contrasto con il pregresso orientamento, definito come «diritto vivente di risalente formazione» ma «ribadito anche da pronunce successive a quella portatrice di overruling» (Cass. Sez. U, 65/1993; Cass. 8687/2015, 2538/2016, 21476/2017, 3945/2018, 11962/2018, 15975/2018, 3965/2019) - che è stato così confermato - hanno fissato i seguenti principi:

i) in tema di leasing traslativo, nel n 3 G. con. Vella est. caso in cui, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, intervenga il fallimento di quest'ultimo, il concedente che, in applicazione dell'art. 1526 c.c., intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 I.fall., in seno alla quale dovrà indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, comma 2, c.c.; li) in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater I.fall. (Cass.

Sez. U, 2061/2021; v. anche Cass. Sez. U, 2142/2021). 3.4. Il quarto motivo è inammissibile poiché veicola censure motivazionali formulate in difformità dai canoni del novellato art. 360, n.

5) c.p.c., che onerano il ricorrente di indicare - nel rispetto degli artt. 366, col, n. 6), e 369, co. 2, n. 4), c.p.c. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua "decisività" (ex multis Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020).5 o cons, Paola Vena est, 3.5. Né ricorre il vizio di omessa motivazione, la quale, per quanto sintetica, supera la soglia del cd. "minimo costituzionale" sindacabile in sede di legittimità (Cass.

Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 22232/2016; Cass. 13977/2019). Invero, dopo la riformulazione dell'art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. (ad opera del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012), «l'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce - con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza" - nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"» (Cass.

Sez. U, 8053/2014; Sez. U, 33017/2018); ipotesi, queste, che non ricorrono nella pronuncia del giudice a quo.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese.

5. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma de