Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31496/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against land expropriation damages, ruling compensation must match legal status, not physical facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31496/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the appeal against a lower court that reduced compensation for land expropriation. Plaintiffs argued the land was buildable under urban planning laws, while the lower court excluded this based on a 1995 water tank present on the site. The court ruled that compensation must be calculated based on the legal status of the land at the time of expropriation, not the physical impossibility caused by existing structures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2043 c.c.; Art. 360 c.p.c.: Compensation for expropriation must be calculated based on the legal status of the property at the time of the act, disregarding factual impediments that do not alter the legal nature of the land.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation compensation legal status property urban planning law factual impossibility Cassation appeal restituzione e risarcimento restituzione di fondo indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 360 comma 1 nr.5 c.p.c.
Art. 360 comma 1 nr.3 c.p.c.
Art. 55 DPR 327 del 2001
Art. 3 CEDU
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

- ORDINANZA sul ricorso 9398/2016 proposto da: Cara Maria Gabriella, Cerini Maurizio, Stazi Vincenza: erede di Cara Francesco, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. B. De Rossi n.20/b, presso lo studio dell'avvocato Calio' Antonio, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Comune di Vivaro .Romano, in persona del sindaco pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Mastrantonio Nunzia, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5821/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal cons. MELONI MARINA.FATTI DI CAUSA Con citazione davanti al Tribunale di Tivoli i signori Cara Francesco, Cara Anna e Cara Maria Gabriella chiedevano vedersi riconoscere il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà da parte del Comune di Vivaro Romano, ai sensi dell'art. 2043 cc, oltre interessi e rivalutazione.

Con sentenza 348 del 2/3/2010 il Tribunale di Tivoli liquidò la somma di euro 30.740,19 oltre interessi e spese a titolo di risarcimento dei danni da occupazione usurpativa del terreno di loro proprietà. La Corte di Appello di Roma, su impugnazione del Comune di Vivaro Romano, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridusse l'importo dovuto ad euro 8.925,00 escludendo la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e memoria.

Il Comune di Vivaro Romano, resiste con controricorso e memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano omessa contraddittoria ed insufficiente motivazione in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc, in quanto la Corte di Appello non ha tenuto in considerazione la integrazione finale data dai chiarimenti del CTU nella determinazione del valore riducendo la somma dovuta a titolo di risarcimento senza chiarire i criteri cui si è riportata e senza adeguatamente motivare la decisione. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art.55 DPR 327 del 2001 ed art. 1 convenzione CEDU in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la Corte di Appello ha escluso la natura edificabile del fondo del quale aveva accertato la natura agricola.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto in ordine ad entrambi i motivi. I ricorrenti affermano infatti la natura edificabile del terreno di cui è causa sulla base della destinazione urbanistica dell'area secondo il piano regolatore approvato nel 2005. Al contrario il giudice ha ritenuto la destinazione dell'area a servizi a causa della presenza di fatto sul terreno di un manufatto, in particolare un serbatoio idrico risalente all'anno 1995, la cui esistenza renderebbe di fatto impossibile edificare. Tuttavia, a tal riguardo, occorre considerare che il risarcimento spettante deve essere parametrato alla situazione di diritto esistente al momento dell'esproprio e non alla situazione di fatto.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere accolto per entrambi i motivi, cassata la sentenza impugnata e rinviata la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte di Cassazione il 21/5/2021. DEPOSITATO