Italian Court dismisses appeal by Interior Ministry due to procedural error in appeal deadline calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Interior Ministry's appeal against a lower court ruling granting humanitarian residence permits to a Pakistani national. The Ministry argued for the appeal's admissibility, but the Court found the appeal was filed late because the appeal period began on the date of the tribunal's order communication, not the notification date. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, establishing a res judicata on the right to the permit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 702 quater c.p.c.; Art. 19 D.Lgs. 150/2011: An appeal against a tribunal order in summary proceedings is inadmissible if filed after the thirty-day period calculated from the date of the order's communication to the parties, as the notification date cannot substitute the communication date for deadline purposes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 21583/2020 proposto da: Muhammad Usman, elettivamente domiciliato in Petilía Policastro (KR), alla via Arringa n. 60, presso l'avv. Giovanbattista Scordamaglia dal quale è rappresentato e difeso come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno P?-octiraRepubblica Catanzaro, - intimati - avverso la sentenza n. 2203/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/11/2019; t/Z udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2021 da PIERLUIGI DI STEFANO FATTI DI CAUSA Muhammad Usman, cittadino del Pakistan, ricorre con due motivi avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 18 novembre 2019 che accoglieva l'appello del Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che gli riconosceva il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
La Corte di appello ha premesso l'ammissibilità della impugnazione in quanto tempestiva, questione posta in dubbio dal richiedente e ha confermato l'insussistenza delle condizioni per la protezione umanitaria per la presenza di "elementi generici, dubbi oscuri" nelle vicende narrate dal richiedente e, poi, in quanto lo stesso richiedente non ha indicato alcuna situazione di vulnerabilità nel paese di origine. Gli intimati non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE aA 012-0,Q_ Iti-Jic Con il primo motivo Ideduce la nullità, r o ione dell'art. 702 quater cod. proc. civ. (per erronea determinazione del giorno di decorrenza del termine per impugnare l'ordinanza del Tribunale.
Con il secondo motivo la violazione o falsa applicazione di varie disposizioni dei decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 25 del 2008 e n. 251 del 2007 quanto alla protezione umanitaria. È fondato il primo motivo( per cui era inammissibile l'appello del Ministero dell'Interno e si è formato il giudicato sul diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Si è pacificamente proceduto nelle forme del procedimento sommario di cognizione, applicandosi le previsioni dell' articolo 19 del D.Igs. 150 del 2011 e, quindi, l'appello ai sensi articolo 702 quater cod. proc. civ. andava proposto entro 30 giorni dal 14 novembre 2017, data in cui la cancelleria aveva comunicato il testo integrale dell'ordinanza del Tribunale.
L'impugnazione del Ministero dell'Interno, invece, è stata notificata il 15 dicembre 2017; il generico riferimento della sentenza impugnata alla "notificazione su impulso di parte" e non alla comunicazione contrasta con la chiara lettera della norma e dimostra l'errore del giudice di appello. La decisione assorbe il secondo motivo. All'accoglimento del primo mezzo di censura consegue la cassazione della sentenza impugnata_ draill-rinvioe lvot-é-dirnnen o a TY-Tor't 'appello di Catanzaro in div rsa o di legittimitàj
P.Q.M.
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché il giudizio non poteva essere proseguito. Condanna il Ministero dell'Interno al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di appello e del presente grado di giudizio che liquida, quanto al primo, in C 2.100,00 di cui C 200,00 per spese vive e, quanto al giudizio di cassazione, in C 2.100,00 di cui C 200,00 per spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Così deciso nella camera di consiglio del 25 maggio 2021 COM