Italian Court of Cassation remands asylum case to lower court due to procedural uncertainty regarding legal representation validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against the lower court's refusal to grant refugee or subsidiary protection status to the applicant. The applicant argued that the first-instance judge failed to consider specific risks in Bangladesh and her social integration efforts, while the Ministry of Interior submitted no defense. The Supreme Court decided to remand the case to a new hearing because of significant legal uncertainty regarding the validity of the applicant's power of attorney, necessitating a fresh examination of the procedural prerequisites.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; In cases involving asylum applications where the validity of the power of attorney is uncertain due to conflicting constitutional interpretations, the Court of Cassation may remand the case to a new hearing to clarify procedural requirements before re-evaluating the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
TERLOCUTORIA sul ricorso 19423/2020 proposto da: Mia Sapon, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiano Bertoncini, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, i V-M cl5LSCci›,q O - intimato - r-L3-(à--eto Co avverso il decreto del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositato il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 da FALABELLA MASSIMO LA CORTE RILEVA1. — E' impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di L'Aquila con cui é stato negato che al ricorrente Mia Sapon potesse Sez.
I: 19423/2020 camera di consiglio 24.6.2021 1 essere riconosciuto lo status di rifugiato ed è stato altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi. Il Ministero dell'interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. 3. — Il primo motivo oppone la violazione dell'art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007 e 8, comma 3, d.lgs. n. 25/2008, oltre che la nullità del provvedimento impugnato ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente.
È lamentato che il giudice del merito non abbia tenuto in debita considerazione la questione sottoposta al suo esame; sono richiamati, al riguardo, precedenti giurisprudenziali secondo cui per i cittadini del Bangladesh esisterebbe il rischio di danno grave consistente nel forte pericolo derivante da dispute ereditarie e dall'incapacità delle autorità locali di risolverle. Si sottolinea, inoltre, che la polizia, in Bangladesh, è altamente insufficiente a causa della corruzione endemica e si mostra «riluttante a svolgere indagini intorno a persone importanti o di rilievo politico».
Col secondo motivo è dedotta la violazione degli artt. 5, comma 6, e 36 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all'art. 8 d.lgs. n. 25/2008. La censura investe il diniego, da parte del Tribunale, della protezione umanitaria. Assume l'istante di aver sempre prestato un lavoro e che, quindi, nella fattispecie andava valutato positivamente il percorso di inserimento sociale da lui intrapreso. Il ricorrente rileva, inoltre, che il Tribunale non aveva preso in considerazione le esperienze traumatiche da lui sofferte in Libia e la circostanza per cui il Bangladesh è paese affetto da una gravissima povertà.
Lamenta, infine, che la propria vulnerabilità andava «inquadrata anche in relazione al COVID 19». 4. — Con riferimento al ricorso, si pone il problema della validità della procura alla lite, su cui si è recentemente pronunciata Cass Sez. Sez. I: 19423/2020 camera di consiglio 24.6.2021 2 U. 1 giugno 2021, n. 15177. Con riguardo alla previsione contenuta nell'art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 Cass. 23 giugno 2021, n. 17970 ha ritenuto di sollevare questione di legittimità costituzionale, esprimendo, sul punto della compatibilità della norma rispetto alla carta fondamentale, un convincimento opposto a quello delle Sezioni Unite.
In tale contesto, segnato da innegabile incertezza, reputa il Collegio essere opportuno il differirnento della trattazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della la Sezione Civile, in data 24 giugno 2021. i i Il prle CORTE SUPREMA M CASSA7.10141E P rirna -one Civile Depositata