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Ordinanza — n. 30347/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses asylum appeal for lack of specific facts and failure to contradict evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30347/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible against a lower court's rejection of subsidiary and humanitarian protection. The applicant argued that the appellate court failed to examine specific conflict details in North Punjab and ignored his right to contradict evidence, yet the court found his claims too generic and abstract. The decision ruled that without specific facts demonstrating indiscriminate violence or a contradiction of the official sources, the appeal lacks the necessary specificity to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 183, comma VIII e 115 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the applicant fails to provide specific facts distinguishing their situation from the general country report or to contradict the evidence adduced by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
subsidiary protection humanitarian protection inadmissible appeal specificity requirement contradictory evidence country of origin North Punjab conflict asilo per cittadini afghani

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.
Con i motivi primo e secondo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 183, comma VIII e 115 c.p.c.
Art. 8, comma II, d.lgs.n.25/2008
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
art. 370 c.p
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 899/2021
Cass. S.U. n.29459/2019
132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019).
Cass. n.4455/2018
n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018).
Cass. S.U. n.5314/2020
115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11626/2020 proposto da: Khan Asif, rappresentato e difeso dall'avvocato Cavicchioli Marco del foro di Biella giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis - resistente - avverso la sentenza n. 1496/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 1496/2019 pubblicata il 13/09/2019 la Corte d'appello di Torino ha respinto l'appello proposto da Khan Asif, cittadino del Pakistan-Punjab, avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese per problemi economici. La Corte d'appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Pakistan-Punjab, descritta in base alle fonti di conoscenza indicate nella sentenza ( Easo ottobre 2018) .

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i motivi primo e secondo il ricorrente si duole del diniego della protezione sussidiaria, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n.4 c.p.c. Deduce, con il primo motivo, che la Corte di merito non ha esaminato il fatto della provenienza del richiedente dal Nord Punjab e si è limitata a citare il rapporto Easo dell'ottobre 2018 senza riportarne il contenuto e senza precisare se le informazioni riguardassero il Nord Punjab e la zona di provenienza del ricorrente.

Rileva, in particolare, che detta zona, di notevole estensione rispetto a quella, pure molto estesa, del Pakistan, è caratterizzata da un conflitto bellico di bassa intensità che perdura da oltre 40 anni e che la Corte d'appello non ha assolto all'obbligo di cui all'art.8, comma II, d.lgs.n.25/2008, come da giurisprudenza di questa Corte che richiama. Con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt.183, comma VIII, e 115 c.p.c., assume che la Corte di merito non abbia considerato gli elementi probatori addotti dal richiedente e non abbia consentito al ricorrente di contraddire in ordine agli elementi probatori acquisiti d'ufficio, atteso che le fonti indicate dalla Corte d'appello non si riferiscono al Nord Punjab, ma in modo generico al Pakistan.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo di aver allegato e documentato di essere stato assunto a tempo determinato da quasi un anno e di aver conseguito un ottimo livello di integrazione. Ad avviso del ricorrente la Corte d'appello ha negato la protezione umanitaria solo in ragione del fatto che il livello di integrazione lavorativo fosse insufficiente, senza considerare la condizione di vulnerabilità in cui il richiedente si troverebbe in caso di rimpatrio a causa della situazione di violenza generalizzata esistente nel Nord Punjab.

Anche sotto tale profilo deduce che la Corte d'appello non ha assolto all'obbligo di cui all'art.8, comma II, d.lgs.n.25/2008 e non ha esaminato il fatto della sua provenienza dal Nord Punjab.

2. In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'interno, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.». Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.23921/2020).

3. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 3.1. Secondo l'orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si censuri l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI acquisite d'ufficio, ove il motivo non indichi in quale modo l'omessa conoscenza delle COI da parte del richiedente abbia inficiato il giudizio conclusivo del giudice, né si alleghino nel ricorso altre e diverse fonti di conoscenza che si pongano in contrasto con le informazioni acquisite dal tribunale, così rendendo la censura priva di specificità ( Cass. 899/2021).

Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia preso posizione sulle fonti indicate nell'appello e tuttavia quelle che sono menzionate nello stralcio dell'atto d'appello che riporta in ricorso (cfr. pag.6 e 15) risalgono al 2013, 2015 e 2016 e sono pertanto meno aggiornate di quelle richiamate nella sentenza impugnata (Easo 2018). Inoltre lamenta che la Corte territoriale non abbia consentito il contraddittorio sulla fonte indicata nella sentenza, così impedendogli di dimostrare che quelle informazioni non si riferiscono al Nord Punjab e tuttavia il ricorrente non richiama altre e diverse fonti da cui risulti una situazione di violenza indiscriminata (cfr. pag. 8 e 9 ove genericamente si legge che il quadro di sicurezza è precario per attacchi terroristici e rapimenti e comunque si dà atto della vigilanza delle Forze Armate).

4. Anche il terzo motivo è inammissibile. 4.1.Con riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis in tema di protezione umanitaria, occorre premettere che la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari presentata, come nella specie, prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, deve essere scrutinata sulla base della normativa esistente al momento della sua presentazione (Cass. S.U. n.29459/2019). Ciò posto, il ricorrente, denunciando il vizio di violazione di legge e motivazionale, allega genericamente di essere soggetto vulnerabile, richiamando la situazione del suo Paese, e sollecita in buona sostanza una rivisitazione del merito in ordine al suo stabile ed autonomo inserimento in Italia, che è stato escluso, motivatamente, dalla Corte di merito (pag.4 sentenza).

La situazione del Paese di origine prospettata in termini generali ed astratti, come nel caso di specie, è di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. S.U. n.29459/2019 citata, in conformità a Cass. n.4455/2018).

5. Nulla deve disporsi circa le spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Pr