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Decreto — n. 29992/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares civil suit dismissed due to plaintiff's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 29992/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the civil proceeding extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit. The case involved a dispute between the Municipality of Sumirago and 2i Rete Gas spa regarding gas supply obligations. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Code of Civil Procedure, necessitating no further substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of the lawsuit results in the immediate extinction of the proceedings without the need for a substantive ruling on the underlying claims.

Parole chiave

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Civil Procedure Code Withdrawal of Suit Extinction of Proceedings Municipal Gas Dispute Formal Renunciation Code of Civil Procedure Procedural Dismissal conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11690/2017 R.G. proposto da COMUNE DI SUMIRAGO, rappresentato e difeso dagli Avv. Liberto LOSA e Fiorella LOSA, con domicilio eletto in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio GREZ; –ricorrente – contro 2i RETE GAS spa, rappresentata e difes a da gli ’Avv. Filippo DEGNI e Alessandro LOLLI, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viadi Villa Sacchetti, n. 11; –controricorrente ricorrente incidentale – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e della controricorrentee le rispettive accettazioni; ritenuto che le rinunc e ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 22/10