Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 29991/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 29991/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, represented by counsel, submitted a request to withdraw the suit, while the defendant, the Ministry of the Interior, did not file a counter-appeal but merely appeared to participate in the hearing. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating the termination of the case without further adjudication on the merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal withdrawal of an appeal, when compliant with statutory requirements and accepted by the opposing party, results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings appeal dismissal party autonomy Italian Supreme Court no counter-appeal abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20002/2020 R.G. proposto da RAHMAN HABIBUR, rappresentato e difeso dall’Avv.Rosalia BENNATO, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Buenos Aires, n.52; –ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 22