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Ordinanza — n. 29863/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal claiming lower court lacked motivation regarding document conformity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29863/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Karim Messai's appeal against a peace judge's dismissal of his expulsion order. The lower court ruled that the prefect had notified a copy conforming to the original, signed by the official with a stamp and signature, which the appellant claimed lacked required authentication details. The court found the lower court's reasoning sufficient and congruent with the cited laws, concluding that no nullity for lack of motivation existed.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; Art. 18 d.p.r. 445/2000: A lower court decision is not null for apparent lack of motivation if it clearly states the factual basis for finding a notified document conforming to the original, even if the appellant disputes the presence of specific stamps or signatures.

Parole chiave

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expulsion order nullity apparent lack of motivation document conformity certification peace judge reasoning administrative expulsion appeal misura di allontanamento nel diritto degli stranieri divieto di espulsione dei cittadini domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Art. 18 d.p.r. 445/2000
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002
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Testo completo

21 ORDINANZA sul ricorso 333/2021 proposto da: Messai Karim, rappresentato e difeso dall’avvocato Rita Labbro Francia per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno e Prefettura della Provincia di Campobasso, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore - intimati - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 333/2021 Numero sezionale 3943/2021 Numero di raccolta generale 29863/2021 avverso l'ordinanza n. 115/2020 del GIUDICE DI PACE di Data pubblicazione 25/10/2021 CAMPOBASSO, depositata il 09/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 9-10-2020 il Giudice di Pace di Campobasso ha respinto il ricorso di Messai Karim, cittadino tunisino, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Campobasso notificato il 17-8-2020 e del provvedimento di accompagnamento alla frontiera di pari data.

Il Giudice di Pace ha affermato che al ricorrente era stata notificata una copia conforme all’originale del decreto di espulsione, come attestato dal Dirigente che aveva sottoscritto il provvedimento, con relativo timbro e firma.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Prefettura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo il ricorrente denuncia la «nullità della sentenza, ex art.360 n.4 c.p.c., per difetto di motivazione o motivazione apparente, in violazione degli artt.13 d.lgs.n.286/1998 e 18 dpr 445/2000 Cost, avendo il Giudice di Pace reso una decisione con motivazione apparente in ordine alla carenza di attestazione di conformità all’originale del decreto di espulsione impugnato».

Deduce che il Giudice di Pace ha motivato il rigetto senza tenere conto della normativa vigente e citata in ricorso, ossia dell’art.18 dpr 445/2000, ed in particolare senza rilevare che la copia consegnata allo straniero non conteneva alcuna attestazione di conformità, quindi nessun timbro, firma per esteso o in sigla, né data, ma solo un timbro nell’ultima pagina ed una sigla senza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 333/2021 Numero sezionale 3943/2021 Numero di raccolta generale 29863/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 firma per esteso dell’autenticatore. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la motivazione del provvedimento impugnato è mancante o apparente, poichè non consente di individuare le ragioni giuridiche e fattuali su cui è stato fondato il convincimento.

2. Il motivo è infondato. Non ricorrono affatto il vizio motivazionale denunciato e la conseguente nullità del provvedimento impugnato. Sulla questione di cui si discute (attestazione di conformità all’originale della copia notificata al ricorrente del decreto di espulsione), il Giudice di Pace ha affermato: «al ricorrente è stata notificata una copia conforme all’originale, così come attestato dal medesimo Dirigente che ha sottoscritto il provvedimento, con relativo timbro e firma». Dunque, non solo non è ravvisabile la lamentata carenza di motivazione, ma quest’ultima è anche comprensibile e congrua rispetto alla censura enunciata.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura e del Ministero. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma lì 6 ottobre 2021. Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A