Cassation court dismisses expulsion appeal, ruling mere marriage to EU citizen without cohabitation does not block expulsion under Italian immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Albanian citizen's appeal against his expulsion order, upholding the lower court's finding of no effective cohabitation with his Romanian wife. The appellant argued that his marriage to a Community national entitled him to family reunification, but the court clarified that the expulsion statute requires actual cohabitation, not just a marital bond. Consequently, the court dismissed the appeal as unfounded regarding family unity and inadmissible regarding social danger arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 286/1998; Art. 10 d.lgs. n. 30/2007: The right to family reunification for non-EU nationals is contingent upon effective cohabitation with a spouse of Italian or Community nationality; mere marriage without cohabitation does not constitute an obstacle to expulsion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
21 ORDINANZA sul ricorso 1339/2021 proposto da: Cufi Endrit, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù per procura speciale alle liti in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefettura di Rimini, Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1339/2021 Numero sezionale 3947/2021 Numero di raccolta generale 29854/2021 avverso l'ordinanza n. 169/2020 del GIUDICE DI PACE di RIMINI, Data pubblicazione 25/10/2021 depositata il 03/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 3-11-2020 e notificata in pari data il Giudice di Pace di Rimini ha respinto il ricorso di Cufi Endrit, cittadino albanese, avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Rimini in data 11-6-2020.
Il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso del ricorrente, ha ritenuto non provata la convivenza con la moglie, cittadina rumena, e quindi non provata l’autenticità del vincolo matrimoniale, per quanto di rilevanza ai sensi dell’art.19 lett.c) d.lgs.n.286/1998. Inoltre il Giudice di pace ha ritenuto accertata la pericolosità sociale del cittadino straniero, in ragione dei numerosi precedenti penali in tema di stupefacenti a carico dello stesso.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con unico motivo il ricorrente denuncia la «illegittimità dell’ordinanza impugnata per violazione dell’art.19 comma 2 lett.c) del d.lgs.n.286/98». Deduce che il Giudice di Pace non ha tenuto conto del suo diritto all’unità familiare, per essere egli coniugato con F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1339/2021 Numero sezionale 3947/2021 Numero di raccolta generale 29854/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 cittadina rumena, ossia comunitaria, e quindi avente diritto, ai sensi del’art.10 del d.lgs.n.30/2007, al rilascio del permesso di soggiorno in quanto familiare di un cittadino dell’Unione. Richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è richiesta la convivenza per il rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare, ed invece i legami familiari erano stati ritenuti inspiegabilmente irrilevanti dal Giudice di Pace.
Ad avviso del ricorrente, il Giudice di Pace, inoltre, non ha espresso alcun giudizio sulla sussistenza ed attualità dei presupposti necessari alla declaratoria di pericolosità sociale, ha posto a base della propria decisione il giudizio espresso dal Prefetto, che era stato censurato, e i soli precedenti penali. Al riguardo il ricorrente afferma che erano stati da lui superati e risolti i problemi avuti in passato legati al mondo della droga.
2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 2.1. Occorre precisare che oggetto del presente giudizio è il decreto di espulsione e non si controverte del rilascio del permesso di soggiorno, che presuppone un apposito procedimento amministrativo, il cui provvedimento finale, se negativo, è impugnabile, ai sensi dell’art. 30, comma 6, t.u.imm., che rinvia all’art. 20 d.lgs. 150/2011, davanti al Tribunale in un giudizio del tutto diverso da quello riguardante l’espulsione. Posto che all’espulsione è di ostacolo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. C), t.u.imm., soltanto la convivenza effettiva con il coniuge di nazionalità italiana (o comunitaria), non il mero rapporto di coniugio (Cass.5378/2020), non ha fondamento, ai fini che qui interessano, la deduzione difensiva del ricorrente secondo cui egli, in quanto coniugato con una cittadina comunitaria residente in Italia, ha diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari anche se non è F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1339/2021 Numero sezionale 3947/2021 Numero di raccolta generale 29854/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 convivente con il coniuge, una volta che un tale permesso di soggiorno non risulti essere stato rilasciato, e neppure richiesto, alla data dell’espulsione.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha accertato che non ricorre la condizione ostativa di cui all’art.19 comma 2, lett. c), T. U. Imm. e ciò mediante un’indagine fattuale, neppure censurata con il ricorso, all’esito della quale ha ritenuto non sussistente la convivenza effettiva con il coniuge e non provata l’autenticità del vincolo matrimoniale. 2.2. La censura è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole, peraltro genericamente, della mancata considerazione dell’attualità e concretezza della sua pericolosità sociale.
La doglianza non è attinente alla ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la quale richiama i precedenti penali del ricorrente non già quale autonoma ragione di espulsione, bensì ad abundantiam, al solo fine di rafforzare l’accertamento della insussistenza di un titolo di soggiorno posta a base della conferma dell’espulsione nell’ordinanza stessa.
3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €2.100,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma lì 6 ottobre 2021. Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A