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Ordinanza — n. 29852/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against passport seizure order due to lack of specific evidence on procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29852/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a passport seizure order issued to an Albanian national. The appellant argued for violations of defense rights and lack of motivation, but failed to provide specific evidence or documents supporting these claims. Consequently, the court rejected the arguments for lacking autosufficiency and genericity, resulting in the dismissal of the entire petition.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 4 d.lgs. 286/1998; Art. 360 c.p.c.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellant fails to specify the documents supporting the claim or when the complaint lacks specific grounds beyond generic assertions of procedural defects.

Parole chiave

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passport seizure order immigration appeal procedural violation lack of autosufficiency defense rights Cassation inadmissibility specific evidence requirement divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione, ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione agli artt.13 e 24, comma 2 , Cost, e all'art. 14, comma 4 d.lgs.n.286/1998».
Art. 360 c.p.c.
Con il secondo motivo denuncia la «Violazione, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione all’art.111 Cost, e all'art.
Art. 369 comma secondo n. 4 cod. proc. civ.
Infatti il ricorrente non soltanto non produce, in violazione dell’art. 369, comma secondo, n.
Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115 del 2002
art. 14, comma 4 d.lgs.n.286/1998
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione, ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione agli artt.13 e 24, comma 2 , Cost, e all'art. 14, comma 4 d.lgs.n.286/1998».

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 280/2019
Cass. n. 28184/2020
Cass. n. 5478/2018
Cass. Sez. Un. n. 7161/2010
Sez. Un.7161/2010
Sez. Un.7161/2010), previsto a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
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Testo completo

21 ORDINANZA sul ricorso 1378/2021 proposto da: Myrtaj Denis, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Carnabuci per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, Prefetto della Provincia di Catania, Questore della Provincia di Catania, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore - intimati - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1378/2021 Numero sezionale 3949/2021 Numero di raccolta generale 29852/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di CATANIA, depositato il 11/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal cons. CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto depositato l’11-11-2020 e notificato nella stessa data il Giudice di Pace di Catania ha convalidato il provvedimento del Questore di Catania del 10-11-2020 con il quale era disposto che il cittadino albanese Myrtaj Denis fosse sottoposto, fino all’esecuzione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Catania, notificato il 10-11-2020 ed emesso nei confronti dello stesso cittadino perché irregolarmente presente nel territorio nazionale, alla misura della consegna del passaporto.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Prefettura, della Questura e del Ministero dell’Interno, che sono rimasti intimati.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la «Violazione, ex art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione agli artt.13 e 24, comma 2 , Cost, e all'art. 14, comma 4 d.lgs.n.286/1998». Deduce il ricorrente che non gli era stata data la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante un difensore d’ufficio e quindi di non essere stato posto nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto alla difesa tecnica, atteso che il Giudice di Pace aveva emesso il provvedimento de plano F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1378/2021 Numero sezionale 3949/2021 Numero di raccolta generale 29852/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 e inaudita altera parte, arrecando un grave vulnus al suo diritto di difesa e di giusto processo.

2. Con il secondo motivo denuncia la «Violazione, ex art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., in relazione all’art.111 Cost, e all'art. 14, comma 4 d.lgs.n.286/1998», deducendo la nullità del procedimento e del decreto impugnato, perché l’udienza di convalida si era svolta senza l’assistenza tecnica di un difensore, non avendo il Giudice di Pace nominato un difensore d’ufficio all’espellendo.

3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili. 3.1. La doglianza riferita alla mancata assistenza del difensore del ricorrente all’udienza di convalida si basa su un presupposto – per l’appunto lo svolgimento della suddetta udienza – che non risulta dal provvedimento impugnato, il quale non ne fa menzione, e del resto il contraddittorio riguardante la convalida delle misure alternative al trattenimento è, ai sensi dell’art. 14, comma 4, t.u.imm., meramente cartolare e non presuppone la convocazione di un’udienza (cfr. la sentenza n.280/2019 della Corte Costituzionale).

Non è dato, perciò, comprendere il senso e la rilevanza della critica svolta sul punto. 3.2.Difetta di autosufficienza la censura concernente il contraddittorio cartolare, affermando il ricorrente che l’avviso notificatogli non conterrebbe l’indicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore di ufficio e di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato. Infatti il ricorrente non soltanto non produce, in violazione dell’art. 369, comma secondo, n. 4, cod. proc. civ., copia dell’avviso in questione, ma neppure indica dove il medesimo atto sia contenuto nel fascicolo di ufficio, né riporta il suo contenuto con sufficiente specificità, tale da consentire a questa Corte di valutare la rispondenza del medesimo alle prescrizioni di legge.

In tal modo il F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 1378/2021 Numero sezionale 3949/2021 Numero di raccolta generale 29852/2021 Data pubblicazione 25/10/2021 ricorrente è venuto meno all’onere di specifica indicazione dei documenti su cui si fonda il ricorso, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ult., Cass. 28184/2020, 5478/2018, nonché Cass.

Sez. Un.7161/2010), previsto a pena di inammissibilità del ricorso stesso. 3.3. Ugualmente inammissibile è la censura, formulata in fine al primo motivo solo con la frase “il provvedimento impugnato difetta di corredo motivazionale, e ciò in violazione del più volte citato comma 1-bis dell’art. 14 T.U. in materia di immigrazione”, e, quindi, riguardante l’obbligo motivazionale del giudice della convalida, attesa la sua assoluta genericità.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del giudizio di legittimità, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Prefettura, Questura e del Ministero. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma lì 6 ottobre 2021. Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P