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Decreto — n. 29480/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 29480/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The plaintiff, Ali Rashed, submitted a request to withdraw the suit, which the court verified met the statutory requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. Since the opposing party did not contest the withdrawal and the court found no legal impediments, the case was terminated without further substantive review.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code; A party's valid withdrawal of an appeal extinguishes the proceedings, terminating the case without further adjudication on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
Civil Procedure Code withdrawal of appeal extinction of proceedings Italian Court of Cassation party autonomy abbandono del procedimento ritiro dell'istanza giudiziaria chiusura della procedura di assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2199/2021 R.G. proposto da ALI RASHED , rappresentato e difeso dall’Avv. RIGAMONTI RAFFAELE, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecco Roma, viale Turati 71; –ricorrente – contro MINI)STERO dell’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso, ma atto di costituzione al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 20/10/2