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Ordinanza — n. 29440/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal of lawsuit by the appellant company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29440/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. SPA Sanitars had filed a cassation appeal against a second-instance court ruling that rejected their challenge to an arbitration award, but later withdrew the request on March 14, 2020. The Court accepted this withdrawal, which was subsequently ratified by the respondent, and dismissed the case without ruling on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant extinguishes the proceedings, rendering any substantive examination of the appeal's admissibility or merits unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal arbitration award litigation withdrawal arbitrato commerciale internazionale regolamento arbitrale annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 376 c.p.c.
Art. 377 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071
Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29329-2016 r.g. proposto da: SPA SANITARS (cod. fisc. 00352550172), con sede in Fiero (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore Costanzo Lorenzotti, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Bruno Giampaoli, con cui elettivamente domicilia in Roma, Viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell'Avvocato Gabriele Pafundi. - ricorrente - contro ITC COTTON LIMITED, con sede in Londra, Bridewell Piace, East Unit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avvocati Teo Quarzo e Stefano Sbordoni, con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Arenula n. 16, presso lo studio dell'Avvocato Sbordoni. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, depositata in data 10.10.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/5/2021 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano ha rigettato l'impugnazione del lodo rituale d'appello n. 223, deciso a Milano presso la Camera arbitrale tessile italiana, impugnazione presentata da SPA SANITARS nei confronti di ITC COTTON LIMITED.

2. La sentenza, pubblicata il 10.10.2016, è stata impugnata da SPA SANITARS con ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui ITC COTTON LIMITED ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.Prima di esaminare i motivi, va dichiarata in limine l'estinzione del giudizio in seguito alla rinuncia del ricorso. E' stato infatti depositato in data 14 marzo 2020 atto di rinuncia al ricorso per Cassazione da parte della ricorrente SPA SANITARS per mezzo del difensore Avv. Bruno Giampaoli, munito di procura speciale rilasciata anche per gli atti di rinuncia, rinuncia che è stata accettata dalla società controricorrente con atto del 29.3.2020, sottoscritto dal legale rappresentante di quest'ultima e dal difensore Avv.

Teo Quarzo. Si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. Non è necessaria alcuna statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità, stante l'adesione alla rinuncia della controricorrente. Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175;

Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio. Co