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Ordinanza — n. 29436/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on arbitration award nullity, upholding appellate court's rejection of jurisdictional and merger claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29436/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Mario Tripoli and Vincenza Giordano's cassation appeal against the Brescia Court of Appeal's decision to uphold an arbitration award. The appellants argued that the award was null due to the arbitral tribunal's lack of jurisdiction and that the legal effects of a prior merger should have barred the dispute. The court found the appeal inadmissible because the appellants failed to demonstrate a concrete legal interest in the negative declaration of the award's validity, which was already established by prior monitoring proceedings initiated by the respondent.

Regesto Legislator

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Art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2909 c.c.; Art. 2504-bis c.c.: The court rejects an appeal challenging the finality of an arbitration award when the appellant lacks a concrete and current legal interest in the negative declaration of the award's validity, particularly where prior monitoring proceedings have already clarified the legal status.

Parole chiave

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arbitration award nullity lack of jurisdiction res judicata merger negative declaration of validity concrete legal interest monitoring proceedings cassation appeal dismissal compromettibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
Art. 2504-bis c.c.
Art. 112 c.p.c.
Il motivo è inammissibile perché, sub specie della violazione di cui all'art. 112 cod.proc.civ., ripropone i motivi di ricusazione dell'arbitro, che la Corte d'appello ha rilevato come già disattesi del Presidente del tribunale.
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
art. 2909 cod.civ
art. 395 cod. proc. civ
art. 815 cod.proc.civ
Altrimenti si eluderebbe la non impugnabilità del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall'art. 815 cod.proc.civ.
art. 112 cod.proc.civ
Il motivo è inammissibile perché, sub specie della violazione di cui all'art. 112 cod.proc.civ., ripropone i motivi di ricusazione dell'arbitro, che la Corte d'appello ha rilevato come già disattesi del Presidente del tribunale.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 420/2005
Cass. n. 10214/2010
Cass. n. 10215/2010
Cass. n. 16162 del 30/7/2015
Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 13975/2017 proposto da: Tripoli Mario, Giordano Vincenza, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Puccini n.9, presso lo studio dell'avvocato Ruvituso Antonio, rappresentati e difesi dall'avvocato Marescalco Francesco, Lojacono Maurizio, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro Tiemme Raccorderie S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell'avvocato Acciardi Franca, rappresentata e difesa dagli avvocati Perego Enrico, Valseriati Flaminio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Tripoli Vittorio; - intimato - avverso la sentenza n. 484/2017 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 30/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE: Mario Tripoli e Vincenza Giordano hanno proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi, avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, nei confronti di Tiemme Raccorderie SPA, che ha replicato con controricorso, e di Vittorio Tripoli, rimasto intimato. La Corte di appello di Brescia, decidendo sull'impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 4/7/2011, ha respinto tutti i motivi di impugnazione proposti da Mario Tripoli e Vincenza Giordano, condannandoli in solido alla refusione delle spese dì lite.R.G.N. 13975/2017 Cons. est.

Laura Tricorni I La controversia si inserisce in complessi rapporti intercorsi negli anni tra le parti e confluiti in plurimi procedimenti arbitrali e giudiziari. Tripoli e Giordano hanno depositato memoria e così anche Tiemme Raccorderie SPA CONSIDERATO CHE: 1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.829, primo comma, n.4, cod.proc.civ. in relazione all'art.2909 cod.civ. (cosa giudicata) ed all'art.2504 bis cod.civ. (effetti della fusione). I ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cui - disattendendo il motivo di impugnazione con il quale era stata denunciata la nullità del lodo per incompetenza del collegio arbitrale - ha ritenuto che «sul relativo punto si sarebbe formato il giudicato, conformemente a quanto statuito» dapprima dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza n.420/2005 e, successivamente dalla Corte di cassazione, con la sentenza n.10214/2010 (fol. 9 della sent. imp.).

A parere dei ricorrenti, attraverso un'errata interpretazione delle norme richiamate, è stato dilatato il perimetro soggettivo della clausola compromissoria fino a farvi rientrare una situazione giuridica originariamente facente capo ad una società (la Tiemme Raccorderie SRL) che non era parte in senso sostanziale della convenzione arbitrale; inoltre prospettano che, attraverso un processo di assimilazione delle distinte domande di accertamento positivo e di accertamento negativo, la Corte territoriale avrebbe dilatato l'efficacia del giudicato, mediante l'interpretazione estensiva dell'art. 2909 cod.civ., ritenendo equiparate situazioni giuridiche tra loro ontologicamente diverse. 1.2.

Il motivo è inammissibile.R.G.N. 13975/2017 Cons. est. Laura Tricorni Va considerato che in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può apprezzare direttamente il lodo arbitrale, ma solo la decisione impugnata nei limiti dei motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e, ove ancora ammessi, alla congruità della motivazione della sentenza resa sul gravame, non potendo peraltro sostituire il suo giudizio a quello espresso dalla Corte di merito sulla correttezza della ricostruzione dei fatti e della valutazione degli elementi istruttori operata dagli arbitri (Cass.n.2985 del 7/2/2018).

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha affermato la ricorrenza del giudicato, in tema di competenza arbitrale, avendo accertato - senza che sia stata svolta espressa censura sul punto - che la pretesa oggetto sia della domanda di accertamento positivo che di accertamento negativo era la stessa, e cioè la pretesa restitutoria vantata (mediante i procedimenti monitori) da Tripoli Mario a seguito della declaratoria di nullità della convenzione transattiva, pretesa contestata (mediante il procedimento arbitrale) da Tiemme Raccorderie SPA, in qualità di successore universale di Emmefin SRL, originaria sottoscrittrice della transazione, sia pure a seguito di plurime vicende societarie che avevano riguardato anche la Tiemme Raccorderie SRL .

Il motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza, perché, per un verso, non riproduce, se non in minima parte, la sentenza della Corte d'appello n. 420/2005, confermata da questa Corte (Cass. n.17310 del 19/8/2020), che - secondo la sentenza impugnata avrebbe affrontato anche la questione del capo di applicazione della clausola compromissoria, per altro verso, non riproduce l'accordo del 1994, contenente la clausola compromissoria R.G.N. 13975/2017 Cons. est. Lauro Tricorni che sarebbe stata «dilatata» dagli arbitri e che non sarebbe stata sottoscritta dalla Tiemme Raccorderie SRL, che peraltro si sarebbe fusa con Emmefin, che aveva sottoscritto l'accordo.

Inoltre, l'articolata prospettazione dei ricorrenti, fondata sulla differenza ontologica tra Tiemme Raccorderie SRL (che non aveva sottoscritto la clausola compromissoria) e Tiemme Raccorderie SPA (nella quale la prima era confluita a seguito di fusione) risulta anch'essa carente e, quindi, non decisiva, perché non illustra con sufficiente specificità se la questione venne sottoposta ed in che termini alla Corte di appello, né illustra la posizione specifica assunta da Tiemme Raccorderie SRL nella vicenda in esame, posto che detta società non risulta essere stata evocata né dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, né dinanzi al Collegio arbitrale. 2.1.

Con il secondo motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che, ove considerato, avrebbe determinato l'accoglimento dell'impugnazione in relazione al profilo della violazione dell'art.829, primo comma, n.6, cod.proc.civ., perché il lodo era stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'art.820 cod.proc.civ. e la circostanza, ai fini decadenziali, era stata tempestivamente fatta valere nelle forme di cui all'art.821 cod. proc.civ. La censura concerne la statuizione con cui la Corte distrettuale ha ritenuto che la clausola compromissoria contenuta nell'art.20 della convenzione transattiva- che prevedeva il termine di giorni novanta per deliberare - era stata modificata dalle parti, all'udienza del 14 aprile 1999 tenutasi nel procedimento conclusosi con il lodo del 7 febbraio 2000, che avevano fissato la decorrenza del termine di novanta giorni assegnato per la decisione a far data dall'udienza finale per la discussione e che il termine non risultava violato.R.G.N. 13975/2017 Cons. est.

Laura Tricorni I ricorrenti sostengono che la Corte territoriale ha omesso di considerare la decisiva circostanza, evidenziata nell'atto di appello, e cioè che il verbale del 14 aprile 1999, facente parte del fascicolo riferito ad un precedente collegio arbitrale - non era stato prodotto da alcuna delle parti; per cui detto verbale era stato illegittimamente utilizzato dal collegio arbitrale ed erroneamente richiamato dalla Corte di appello per evitare gli effetti della decadenza tempestivamente contestata con l'atto notificato il 6 settembre 2010. 2.2.

Il motivo è inammissibile La Corte d'appello ha escluso la nullità del lodo per decorso del termine fissato nella convenzione del 1994, perché detto termine sarebbe stato prorogato dalle parti di altri 90 gg. nella seduta arbitrale del 14 aprile 1999, assumendo che tale documento sarebbe stato allegato nella produzione della Tiemme sub. n. 45 (fol. 10 della sent. imp.). Tale ratio decidendi non è stata specificamente impugnata dai ricorrenti che si limitano ad eccepire che il menzionato verbale non sarebbe stato mai prodotto dalle parti nel procedimento arbitrale.

Del resto, una eventuale svista della Corte d'appello - nel ritenere allegato agli atti del procedimento arbitrale un verbale inesistente - avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso per revocazione avverso la sentenza che pronuncia sull'azione di nullità del lodo, sentenza da considerarsi emessa in grado di appello agli effetti dell'art. 395 cod. proc. civ. e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti da questo articolo (Cass. n. 8043 del 4/10/1994; Cass.n.1465 dell'11/2/1988). 3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.829, primo comma, n.2, cod.proc.civ. in relazione all'art.815 cod.proc.civ. ed all'art.51, n.4, cod.proc.civ.R.G.N. 13975/2017 Cons. est.

Lauro Tricorni I ricorrenti sostengono che, in merito alla dedotta questione dell'incompatibilità degli arbitri, la Corte distrettuale, applicando in maniera fuorviante l'art.815, secondo comma, cod.proc.civ., ha erroneamente interpretato il predicato della non impugnabilità dell'ordinanza presidenziale nel senso di ritenere che ad essa sia attribuibile efficacia assimilabile al giudicato; si dolgono che in tal modo sia stato precluso al soccombente, nel giudizio arbitrale, la facoltà di azionare il motivo ex art.829, primo comma, n.2, cod.proc.civ., laddove ci si sia avvalsi del rimedio previsto dall'art.815, secondo comma, cod.proc.civ. 3.2.

Il terzo motivo è inammissibile. É ben vero che la parte, che abbia visto rigettata la propria istanza di ricusazione dell'arbitro, può chiedere il riesame di tale pronuncia attraverso l'impugnazione per nullità del lodo alla cui deliberazione abbia concorso l'arbitro invano ricusato (Cass. n. 17192 del 28/8/2004), ma è necessario che - in forza del principio di specificità dei motivi di ricorso - il ricorrente alleghi sotto quale profilo la partecipazione del giudice «sospetto» abbia inficiato la decisione, non essendo sufficiente - come ha rilevato la Corte territoriale - che vengano riproposte questioni sulla pretesa non imparzialità dell'arbitro, già decise dal Presidente del tribunale.

Altrimenti si eluderebbe la non impugnabilità del provvedimento sulla ricusazione, sancita dall'art. 815 cod.proc.civ. Quanto alle questioni concernenti la regolare instaurazione del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, proposte come argomenti a sostegno della doglianza, la Corte di appello ha affermato che non rilevavano in relazione alla censura proposta e non trovavano nemmeno riscontro nello svolgimento del procedimento arbitrale, essendosi svolto nel contradditorio delle parti e sulla scorta R.G.N. 13975/2017 Cons. est. Laura Tricorni I degli atti da queste prodotti.

E tale statuizione non risulta pertinentemente censurata. 4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.100 cod.proc.civ. A parere dei ricorrenti, la Corte distrettuale ha errato nel ritenere ammissibile la domanda di accertamento negativo proposta da Tiemme Raccorderie SPA dinanzi al Collegio arbitrale in ragione della pendenza dei procedimenti monitori promossi da Tripoli, avendo omesso di considerare che «per entrambi i contendenti l'interesse ad agire sarebbe sorto soltanto dopo il definitivo accertamento della nullità della convenzione transattiva del 5 aprile 1994, avvenuto con la sentenza della Corte di cassazione n.10215/2010» (fol. 26 del ricorso). 4.2.

Il quarto motivo è infondato. Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa (Cass. 16162 del 30/7/2015). La Corte di appello ha appunto accertato la ricorrenza in concreto dell'interesse ad agire in ragione dell'avvio delle procedure monitorie da parte di Tripoli ben prima della definitività della declaratoria di nullità del lodo e tale accertamento è stato confermato dagli stessi ricorrenti.

Non può dubitarsi del fatto che Tiemme, avendo ricevuto la notifica di quattro decreti ingiuntivi, avesse un interesse concreto ed attuale ad un'azione di accertamento negativo del credito, pur se i R.G.N. 13975/2017 Cons. est. Laura Tricorni decreti ingiuntivi erano fondati sulla convenzione arbitrale ancora sub iudice. 5.1. Con il quinto motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all'art.112 cod.proc.civ. Con detta censura, riferita alla sola Vincenza Giordano, si denuncia il mancato esame da parte della Corte di appello dei motivi di ricusazione dell'arbitro, contenuti nelle pagine da 67 a 90 dell'atto di impugnazione relativi alle ragioni relative alla posizione di Giordano. 5.2.

Il motivo è inammissibile perché, sub specie della violazione di cui all'art. 112 cod.proc.civ., ripropone i motivi di ricusazione dell'arbitro, che la Corte d'appello ha rilevato come già disattesi del Presidente del tribunale.

6. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso; - Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore della parte costituita, delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15°/0, ed accessori di legge;R.G.N. 13975/2017 Cons. est. Laura Tricorni l - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell