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Ordinanza — n. 29432/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds regarding arbitration award nullity and contract formation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29432/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinct due to the withdrawal of the main claim by the appellants. The underlying dispute involved a preliminary sales contract where the seller exercised a right of withdrawal, leading to an arbitration award that the buyers challenged for nullity and breach of contract formation obligations. The court dismissed the appeal because the appellants withdrew their request, rendering the procedural prerequisites for a full merits review absent.

Regesto Legislator

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Art. 384, 20 comma; Art. 394, ult. co. c.p.c.: The cassation procedure is extinguished if the appellant withdraws the main claim, preventing the court from examining the merits of the alleged violations.

Parole chiave

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cassation appeal extinction withdrawal of main claim arbitration award nullity preliminary sales contract contract formation obligations lodo violazione di obblighi contrattuali mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 384, 20 comma c.p.c.
2472, della Corte di Venezia, sezione H: violazione e falsa applicazione dell'art. 384, 20 comma, e 394, ult.
Art. 394, ult. co. c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1537 cod. civ.
Art. 1453 cod. civ.
Art. 1454 cod. civ.
Art. 1455 cod. civ.
Art. 1460 cod. civ.
art. 2932 c.c
— Maria Giulia Biadene, unitamente ad Andrea Vecchiato, da lei nominato quale acquirente, promosse giudizio arbitrale per ottenere l'emanazione di un lodo che tenesse luogo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto non concluso.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012 della Corte di Cassazione
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11902/2015 proposto da: Biadene Mariagiulia, Vecchiato Andrea, elettivamente domiciliati in Roma, Via Tevere n.44, presso lo studio dell'avvocato Di Giovanni Francesco, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Battistella Mario, Mognon Adriano, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro Immobiliare Contrada Canova S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Ferrari n.35, presso lo studio dell'avvocato Marzi Massimo Filippo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Maiolino Angelo, Massarotto Giorgio, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2472/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 05/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA 1. — Immobiliare Contrada Canova S.r.l. e Biadene Maria Giulia sottoscrissero 1'8 giugno 2000 un contratto preliminare con il quale la prima si obbligava a vendere e la seconda ad acquistare, per sé o per persona da nominare, un appartamento al grezzo facente parte di un fabbricato ancora da edificare, sito nel comune di Asolo. 2. — Le parti pattuirono che eventuali controversie insorte dal contratto sarebbero state rimesse alla decisione di un arbitro unico. 3. — Nell'agosto del 2006 la promittente venditrice contestò alla promissaria acquirente l'inadempimento alle obbligazioni assunte ed, avvalendosi della clausola risolutiva espressa contenuta nel preliminare, le comunicò che il contratto doveva intendersi risolto per suo fatto e colpa.4.

— Maria Giulia Biadene, unitamente ad Andrea Vecchiato, da lei nominato quale acquirente, promosse giudizio arbitrale per ottenere l'emanazione di un lodo che tenesse luogo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., del contratto non concluso. 5. — Immobiliare Canova S.r.l. si costituì in giudizio chiedendo che fosse riconosciuta la legittimità del suo recesso dal preliminare, con conseguente diritto alla ritenzione della caparra versata da Biadene, o che, in subordine, il contratto venisse dichiarato risolto per inadempimento della promissaria acquirente. 6.

— L'arbitro unico, con lodo del 6 marzo 2008, respinse le domande proposte da Biadene e Vecchiato e, in accoglimento della riconvenzionale dell'Immobiliare Canova, dichiarò che quest'ultima aveva legittimamente esercitato il proprio diritto di recesso. 7. — I soccombenti impugnarono il lodo dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia. 8. — Immobiliare Canova, costituitasi, resistette. 9. — Con sentenza del 2 aprile 2010 la Corte adita, in parziale accoglimento dell'impugnazione, annullò il lodo, respinse ogni altra domanda proposta dalle parti e compensò le spese del giudizio.10.

— Immobiliare Contrada Canova S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, mentre Biadene e Vecchiato hanno resistito con controricorso ed hanno a loro volta proposto ricorso incidentale. 11. — Questa Corte, con sentenza n. 6148 del 19 aprile 2012, ha respinto i primi tre motivi del ricorso principale, accolto il quarto ed il quinto motivo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale, cassando con rinvio. 12. — Riassunto il giudizio ad iniziativa della società, nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 5 novembre 2014, ha rigettato l'impugnazione per nullità del lodo proposta dai Biadene-Vecchiato, con compensazione delle spese di lite. 13.

— Per la cassazione della sentenza Biadene Maria Giulia e Vecchiato Andrea hanno proposto ricorso affidato a due mezzi. 14. — Immobiliare Contrada Canova S.r.l. resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 15. — Il ricorso contiene due mezzi. 15.1. — Il primo mezzo, che si protrae da pagina 19 a pagina 28 del ricorso, è svolto sotto la rubrica «le inosservate regole del giudizio di rinvio nell'impugnata sentenza 14.10/5.11.2014, n. 2472, della Corte di Venezia, sezione H: violazione e falsa applicazione dell'art. 384, 20 comma, e 394, ult. co., c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.)».15.2.

— Il secondo mezzo, che si diffonde a pagina 28 pagina 46, si svolge sotto la rubrica che segue: «L'impregiudicata questione di nullità del lodo; di ingiustificato rifiuto a stipulare il contratto definitivo in mancata misurazione dell'immobile; d'inefficace diffida ad adempiere intimata dalla promettente venditrice: violazione e falsa applicazione degli artt. 1537, 1453, 1454, 1455 e 1460 cod. civ.». 16. — È intervenuta rinuncia accettata. Il processo è estinto. 17. — Nulla spese. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il proc