Court dismisses appeal on ultra petita but allows cassation for lack of reasoning on joint liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione rejected the first ground alleging ultra petita but allowed the second ground concerning the lack of reasoning on joint liability. The appellants argued the lower court failed to address their defense regarding the principal debtor's duty to verify delegation validity. The court found the lower court's reasoning on this specific factual dispute was absent, violating procedural mandates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 112 cod. proc. civ.; Art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.: A judgment must explicitly address all contested facts and defenses; failure to provide specific reasoning on a decisive contested issue constitutes a violation of the duty to motivate, warranting cassation.
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la seguente ORDINANZA C -L) C - • sul ricorso n. 7164/2016 proposto da: Pignattini Anna Teresa, Pesciarelli Cristina, Pesciarelli Michelan gelo, Pesciarelli Valentino, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana, n.15, presso lo studio dell'avvocato Romano Cerquetti, rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Baldassarri per procure speciali estese a margine del ricorso ricorrenti contro Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (incorporante la Banca Popolare di Spoleto s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ildebrando Goiran, n.23, presso lo studio dell'avvocato Ugo Sardo, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Guido Bacino, per procura speciale contenuta in scrittura privata autenticata dal Notaio dott.ssa Valentina Sassoli, di Desio, il 18 settembre 2020, Rep. n. 16094 controricorrente nonché Pesciarelli Laura e Sperandio Stefano intimati avverso la sentenza n. 476/2015 della Corte di appello di Peru gia, depositata il 6 agosto 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consi glio del 12 ottobre 2020 dal consigliere Marco Vannucci. (90), FATTI DI CAUSA 1.
Per quanto qui ancora specificamente interessa, con sentenza emessa il 6 agosto 2015 la Corte di appello di Perugia, confermò la sentenza emessa il 27 febbraio 2012, nella parte in cui Anna Teresa Pignattini, Cristina Pesciarelli, Michelangelo Pesciarelli e Valentino Pesciarelli, quali eredi di Crispoldo Pesciarelli (deceduto nel corso del giudizio di primo grado), nonché Laura Pesciarelli, vennero condannati, in solido, a rimborsare alla Banca Popolare di Spoleto s.p.a. la metà di €. 30.408,98, oltre accessori, che tale banca era stata condannata a pagare, per l'intero, al proprio correntista Stefano Sperandio quale controvalore degli assegni bancari emessi da Crispoldo Pesciarelli, privo di delega di Sperandio all'emissione di assegni sul contro corrente di cui quest'ultimo era titolare presso tale banca.
2. Per la cassazione di tale sentenza Anna Teresa Pignattini, Cristina Pesciarelli, Michelangelo Pesciarelli e Valentino Pesciarelli, quali eredi di Crispoldo Pesciarelli, proposero ricorso, contenente due motivi di impugnazione; contrastato con controricorso notificato dalla Banca Popolare di Spoleto s.p.a.
3. Gli intimati Stefano Sperandio e Laura Pesciarelli non hanno svolto difese.
4. Si è costituita la Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (incorporante per fusione la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. e, come tale, titolare dei diritti e degli obblighi della società incorporata, che prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione, ai sensi dell'art. 2504-bis, primo comma, cod. civ.) che ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano che la sentenza di appello, al pari di quella di primo grado, è caratterizzata da ultrapetizione (violazione dell'art.112 cod. proc. civ., in relazione ai successivi artt. 132, secondo comma, 352 e 360, n. 3)), avendo in buona sostanza i giudici di merito costruito, officiosamente, la causa petendi della chiamata in garanzia della banca nei confronti di Crispoldo Pesciarelli, invece priva delle ragioni del domandare.
2. Per quanto la sentenza impugnata sia estremamente sintetica, dal contenuto della parte narrativa del ricorso, integrato dalle risultanze della sentenza, può affermarsi che, contrariamente a quanto dai ricorrenti dedotto, la causa petendi della chiamata in causa era riscontrabile nel caso di specie. La banca, in effetti, chiedeva di essere tenuta indenne della eventuale condanna al pagamento nei confronti dell'attore Stefano Sperandio per l'addebito degli assegni, dato che questi erano stati sottoscritti da Pesciarelli: il quale, se effettivamente fosse risultato privo di delega, aveva commesso, negoziando gli assegni, un illecito extracontrattuale anche nei confronti della banca medesima.
Dunque, quanto meno, quest'ultima e Pesciarelli erano responsabili in solido nei confronti del correntista (Sperandio) e la banca doveva essere tenuta indenne da Pesciarelli, principale artefice del danno nei confronti del correntista stesso. Questo ragionamento può chiaramente desumersi dalle sia pur sintetiche enunciazioni della chiamata in causa per come riprodotte nel ricorso. La censura è dunque infondata.
3. In secondo luogo i ricorrenti censurano la sentenza per essere caratterizzata da assenza assoluta di motivazione, ovvero da omesso esame di fatto controverso oggetto di causa e decisivo, quanto alla contestazione da essi mossa con il secondo motivo di appello quanto alla responsabilità per concorso in fatto illecito, dannoso per il correntista Sperandio, del loro dante causa Crispoldò Pesciarelli nella emissione degli assegni bancari esaminati, non essendo configurabile obbligo di tale persona di accertare la regolarità della delega a lui conferita al compimento di operazioni sul conto corrente bancario del delegante.
4. Il motivo è manifestamente fondato, in quanto: la sentenza impugnata dà atto, seppure confusamente (pag. 4), delle contestazioni in discorso, attinenti al merito della posizione di Crispoldo Pesciarelli; non dà poi alcuna specifica risposta a tali contestazioni, con la conseguenza che la conferma della condanna degli eredi di tale persona resta affatto immotivata, con evidente violazione del precetto recato dall'art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.
5. La sentenza impugnata deve in conclusione essere cassata per la ragione illustrata nel precedente punto 4., con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, si dovrà pronunciare: sul motivo di appello coinvolto dall'omissione di motivazione caratterizzante la sentenza sul punto cassata; sulla regolamentazione delle spese relative al giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento a tale motivo, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda la liquidazione delle spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte, il 12 ottobre 2020. Il Funzj'p 1 ; Il P kfente Do