Italian Court dismisses appeal regarding detention extension timing and statutory interpretation of expiration dates.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Louhem Khaled's appeal against a detention extension order issued by the Questore in Nuoro. The applicant argued that the extension was invalid because it was granted after the previous detention period had expired, citing constitutional and administrative law violations. The court ruled that the extension period legally begins upon the expiration of the prior term, not on the date the administrative order is formally adopted, thereby validating the timely nature of the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 D.Lgs 25 luglio 1998 nr. 286; Art. 13 Cost.: The period of detention extension commences from the expiration of the preceding term, not from the date of the administrative order, ensuring continuity of the legal status.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 19374/2020 proposto da: Louhem Khaled, elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini, 8 presso lo studio dell'avvocato Fachile Salvatore che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Questura Nuoro, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 15/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con provvedimento in data 15/6/2020 il Tribunale di Cagliari ha convalidato la proroga del trattenimento di Louhem Khaled disposta dal Questore in data 14/6/2020.
Avverso il predetto provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione Louhem Khaled con un motivo. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286, art. 13 Costituzione, artt. 6 c.5,6,8 D.Lgs 142/2015 perché il Giudice ha convalidato il prowedimento di proroga sebbene la proroga fosse stata disposta quando erano già scaduti i termini della proroga precedente.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti il Questore aveva disposto una precedente proroga del trattenimento dello straniero pacificamente scaduta il 16/5/2020, cui era seguita altra proroga per ulteriori 30 giorni con scadenza/dunque/in data 15/6/2020. Il provvedimento di proroga qui in discussione è stato adottato in data 14/6/2020 e quindi tempestivamente prima della scadenza della precedente proroga del trattenimento che deve essere individuata nello spirare del termine precedente e non nella data del provvedimento di proroga (adottato il 12/5/2020).
La tesi opposta, secondo cui il dies a quo della proroga del trattenimento decorre dalla data del prowedimento che la dispone e non dalla scadenza del termine precedente, non è percorribile. Infatti la proroga è il prolungamento di una scadenza, dunque decorre di regola dalla scadenza stessa. Di ciò il giudice tiene, o deve tener conto, quando dispone la proroga, anche se emette il relativo provvedimento prima della scadenza; sicché non è esatta l'osservazione del ricorrente secondo cui disallineare l'inizio del periodo di proroga rispetto alla data del provvedimento comporterebbe il rischio di basare la proroga stessa su una situazione di fatto non più attuale.
Ne consegue che alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il P esid e te dott. Ca e C !ara «).RT