Italian court dismisses detention extension due to lack of concrete identification evidence under immigration law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed Abderrhman Elbouzidi's appeal against a peace judge's extension of his detention at a repatriation center. The applicant argued the extension lacked concrete evidence of identification, relying solely on administrative requests from the police. The court found the judge's reasoning insufficient because it failed to verify specific elements required by law to justify the extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 5 DPR 286/1998; Art. 112 c.p.c.; The extension of restrictive measures against foreigners requires concrete evidence of identification, not merely administrative requests, and must be explicitly motivated by specific factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 19218/2020 proposto da: Elbouzidi Abdrrhman, elettivamente domiciliato in Roma Via Torino 7 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Questore Provincia Torino, - intimato - avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA ul-\ FATTI DI CAUSA Con provvedimento in data 26/2/2020 il Giudice di Pace di Torino ha prorogato il trattenimento di Elbouzidi Abdrrahman presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Torino per ulteriori 30 giorni.
Risulta dal decreto del gdp impugnato che lo straniero era stato trattenuto con provvedimento del questore del 30 novembre 2019, convalidato dal gdp il 4 dicembre successivo, ed era stata quindi concessa una proroga con decreto del gdp del 27 gennaio 2020. Con il decreto impugnato il gdp ha concesso una ulteriore proroga di 30 giorni il 26 febbraio 2020. Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione Elbouzidi Abdrrahman con quattro motivi e memoria. Il Ministero dell'Interno non ha spiegato difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso articolato in quattro motivo, il ricorrente denuncia nei primi tre motivi vari profili di nullità del provvedimento impugnato in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.4 cpc per omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga, motivazione apparente e mancanza di motivazione ex artt. 112 cpc e 111 della Costituzione, perché il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva mentre con il quarto motivo il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione dell'art.14 comma 5 dpr 286/1998, sostanzialmente l'errore del gdp, il quale ha motivato l'ennesima proroga (la terza, secondo il ricorrente; quantomeno la seconda, stando a quanto risulta dal provvedimento impugnato) senza indicare — nonostante l'espressa eccezione della difesa — quali fossero "gli elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione", solo in presenza dei quali è legittima la seconda proroga, ai sensi dell'art. 14, comma 5, t.u.imm.
La complessiva censura è fondata, avendo il gdp basato la concessione della proroga sulla sola circostanza che la questura aveva inviato richieste di accertamenti a varie autorità, e non sull'accertamento degli elementi concreti di cui sopra (cfr. Cass. 6066/2019). Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento senza rinvio con condanna dell'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato. Condanna l'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive C 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il Psi9nte dott.Carlo Ee hiar CORTE