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Ordinanza — n. 29071/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes detention order due to lack of specific reasoning regarding border closure and health risks.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29071/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a detention order issued by the Judge of Peace in Melfi, Italy, against a migrant national of Morocco. The applicant argued that the lower court failed to adequately address the impossibility of repatriation due to the pandemic and the severe health risks of detention. The Court held that the detention order was invalid because it lacked specific reasoning beyond a general reference to statutory prerequisites, failing to consider the exceptional circumstances of the border closure and the applicant's health condition.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 3: A detention order must contain specific and succinct reasoning addressing the particular circumstances of the case, including any exceptional factors such as border closures or health risks, rather than merely citing general statutory prerequisites.

Parole chiave

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administrative detention lack of reasoning border closure pandemic health risks Cassazione quashing repatriation impossibility procedural defect proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 3
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par.
Art. 32 Cost.
Artt. 2, 3 e 5 CEDU
Art. 15 par. 4 Direttiva 2008/115/CE
Art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12822/2020 proposto da: Grair Abdelhamid, elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Questura Potenza, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con provvedimento in data 29/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di Grair Abdelhamid presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio per ulteriori 20 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione Bensmak Abdessamad con due motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc omessa pronuncia e la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva trascurando del tutto di motivare in merito all'eccezione di ineseguibilità del rimpatrio dovuta alla chiusura delle frontiere del paese di origine cioè il Marocco a causa della recente pandemia in atto nonché in ordine all'ampio lasso di tempo trascorso dal trattenimento alla richiesta di informazioni alle autorità del Marocco dalle quali non è giunta alcuna risposta.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par. 4 direttiva 2008/115/ce perché il Giudice di Pace ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della mlisura restrittiva mentre non ha tenuto conto della pandemia che mette in grave pericolo la salute del ricorrente costretto a vivere in spazi angusti con molti altri stranieri.

Il ricorso è fondato in ordine al primo motivo e deve essere accolto, assorbito il secondo. Infatti il prowedimento di proroga del trattenimento emesso in data 29/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, accolto in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, con condanna dell'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente.

P.Q. M La Corte accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il prowedimento impugnato. Condanna l'intimato alle spese del giudizio di legittimità a favore del ricorrente, che si liquidano in complessive €2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il Pr nte dott.Carlo/Ipé.\C ;ara CORPERTREMA