Cassation court dismisses appeal regarding detention center conditions during pandemic as inadmissible merit review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Bensmak Abdessamad's appeal against the detention center extension inadmissible. The applicant argued that poor living conditions and Morocco's border closure made the measure unreasonable during the pandemic. The court rejected this as a substantive merit issue, which falls outside the scope of cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1, nr.3 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs 25/07/1998 n. 286: A cassation appeal challenging the substantive reasonableness of a detention extension based on living conditions constitutes a merit review and is inadmissible.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 10464/2020 proposto da: Bensmak Abdessamad, elettivamente domiciliato in Roma Via Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -controricorrente - 01 avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MELFI, depositata il 11/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con provvedimento in data 3/4/2020 il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di Bensmak Abdessamad presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio per ulteriori 10 giorni.
Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione Bensmak Abdessamad con unico motivo. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all'art. 360 comma 1, nr.3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'art.32 Costituzione artt 2,3 e 5 Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art.15 par. 4 direttiva 2008/115/CE perché il Giudice di Pace ha convalidato la proroga del trattenimento nonostante la inadeguatezza delle condizioni di vita delle persone trattenute nei centri di permanenza costrette a vivere in spazi angusti inadeguate alle necessità di prevenzione del contagio di Covid 19 ed ha motivato il provvedimento limitandosi ad affermare la sussistenza dei presupposti per la convalida della misura restrittiva nonostante il paese di origine del ricorrente (Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, rendendo concretamente impossibile il rimpatrio.
Il ricorso è inammissibile. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso in data 3/4/2020 con il quale il Giudice di Pace di Melfi ha prorogato il trattenimento di Bensmak Abdessamad presso il Centro Permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio risulta motivato, sia pure succintamente, in ordine all'esistenza dei presupposti di cui all'art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Il ricorrente si duole che il giudice di pace abbia convalidato la proroga del trattenimento nonostante le condizioni di vita della persona trattenuta nel Centro di permanenza per i rimpatri siano inadeguate alla necessità di prevenzione del contagio del Covid 19 e nonostante il paese di origine del ricorrente stesso (il Marocco) abbia disposto la chiusura delle frontiere, a causa della pandemia, essedno concretamente impossibile il rimpatrio.
Così come articolata, tuttavia, la censura si rivela inammissibile perché configura una censura di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Bensmak Abdessamad alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano complessivamente in C 2.100 oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d a • ima sezione civile della Corte di Cassazione il 20/4/2021. Il Pii sidente dott.Carlo Chi