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Ordinanza Interlocutoria — n. 28893/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case due to failed service of process on deceased lawyer and client.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 28893/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court ordered a remand to the new docket because service of process failed due to the death of the opposing party's lawyer. The court noted that both the lawyer and the client were notified, but the notification to the lawyer did not succeed, and subsequent attempts to serve the client directly also failed. Consequently, the proceedings were suspended and returned to the lower court to restart the service process.

Regesto Legislator

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Art. 375, ultimo comma, e Art. 380 bis 1 c.p.c.: When service of process fails due to the death of the recipient's representative and subsequent direct service also fails, the case must be remanded to a new docket to ensure proper notification.

Parole chiave

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service of process failure death of legal representative remand to new docket civil procedure code notification impossibility arretrati di locazione diritto di ritenzione del locatore locazione abitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Art. 380 bis 1, c.p.c.
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Testo completo

TERLOCUTORIA sul ricorso 28499/2015 proposto da: Pederiva Giuliana, Kustatscher Giuseppe, elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giulio Cesare n.14, presso lo studio dell'avvocato Pafundi Gabriele, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ferrari Alfredo, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrenti- contro 3 Gob di Volcan Bruno & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tritone n.102, presso lo studio dell'avvocato Zampieron Anna, 4: che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/05/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal cons. PARISE CLOTILDE.

RILEVATO CHE 1. Con lodo reso il 10/9/2013 il Collegio arbitrale, regolarmente costituitosi su iniziativa della s.n.c. "3Gob" giusta clausola compromissoria di cui all'art.16 del contratto di locazione tra la suddetta s.n.c. "3Gob" di Volcan Bruno & C., già locataria di un immobile commerciale sito in Pozza di Passa nonché affittuaria, con distinto contratto, dell'azienda (bar pasticceria) nello stesso esercitata, e i locatori Giuliana Pederiva e Giuseppe Kustatscher, nonché la prima anche affittante, respingeva le domande di risoluzione di diritto del contratto di locazione e di quello di affitto proposte dai convenuti e condannava questi ultimi al pagamento in favore della s.n.c. "3Gob" di entrambe le indennità richieste (dell'indennità di avviamento di cui all'art.34, primo comma, legge 392/78, nonché di quella prevista dal secondo comma della medesima norma, atteso il diniego di rinnovo alla prima scadenza e la destinazione dello stesso immobile, entro l'anno dal rilascio, alla medesima attività commerciale), pari alla somma complessiva di euro 62.153,28.

Il Collegio arbitrale accoglieva, altresì, parte delle domande svolte dai convenuti per il pagamento dei consumi di acqua calda sanitaria e gasolio e condannava la s.n.c. "3Gob" al pagamento in loro favore della complessiva somma di euro 16.976,00.

2. Con sentenza n. 157/2015 pubblicata il 12-5--2015 la Corte d'appello di Trento ha rigettato sia l'impugnazione principale proposta da Giuliana Pederiva e Giuseppe Kustatscher sia l'impugnazione incidentale proposta dalla s.n.c. "3Gob" avverso il lodo arbitrale reso inter partes il 10-9-2013.

3. Avverso questa sentenza Giuliana Pederiva e Giuseppe Kustatscher propongono ricorso, affidato a tre motivi, nei confronti della s.n.c. "3Gob", che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO CHE 5. La notificazione dell'avviso di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio all'avvocato della controricorrente Anna Zampieron non è andata a buon fine per decesso del suddetto avvocato e neppure è andata a buon fine la notificazione alla controricorrente personalmente del successivo avviso, trasmesso dalla Cancelleria all'Ufficiale Giudiziario.

6. Si rende, pertanto, necessario il rinvio a nuovo ruolo della causa.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 14 aprile 2021. CORTE SUPREMA DI C