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Ordinanza — n. 27972/2021 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed; bankruptcy interruption of proceedings requires judicial declaration known to parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27972/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision declaring the arbitration appeal extinguished due to failure to resume proceedings within three months after the debtor's bankruptcy. The municipality argued that legal knowledge of the interruption occurred only when they filed a protest, but the lower court incorrectly treated this as sufficient notice. The court ruled that the statutory interruption effect remains automatic, yet the resumption period only begins after a judicial declaration of interruption is formally communicated to the parties or their representatives.

Regesto Legislator

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Art. 43, comma 3 legge fall.; Art. 305 c.p.c.: While the opening of bankruptcy automatically interrupts civil proceedings regarding patrimonial rights, the period for resumption runs only from the date the parties become aware of the judicial declaration of such interruption.

Parole chiave

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bankruptcy interruption proceedings judicial declaration requirement statutory resumption period arbitration appeal extinction notification of bankruptcy difetto di responsabilità comunale arretrati di mantenimento aggiudicazione di appalto comunale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 43, comma 3 legge fall.
Art. 305 c.p.c.
43, terzo comma, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 cod.
art. 305 cod. proc. civ
43, terzo comma, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ., presuppone la previa dichiarazione giudiziale dell'interruzione da parte del giudice del processo medesimo (Cass.
art. 176 cod. proc. civ
12154-21);cosicché il termine di riassunzione decorre da quando tale dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte; da questo punto di vista è stato anche precisato che la dichiarazione giudiziale, ove non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U n. 12154-21
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Testo completo

A sul ricorso 12748/2016 proposto da: Comune di Noia, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Aviglionesi n.5, presso lo studio dell'avvocato Abbamonte Andrea, rappresentato e difeso dall'avvocato Carbone Angelo, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento della Campania Felix S.p.a. in Liquidazione, in persona dei curatori avv. Carmine Romano e dott. Paolo Liguoro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall'avvocato Sellitti Genoveffa, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1137/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO; lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede l'accoglimento del ricorso.

Rilevato che: la Campania Felix s.p.a. convenne in arbitrato il comune di Noia per sentirlo condannare al pagamento dei corrispettivi dei servizi resi a seguito del contratto di affidamento in house providing del servizio di pulizia del territorio, raccolta differenziata, trasporto e avvio a recupero di frazioni di rifiuti; nella esistenza del comune il collegio arbitrale accolse parzialmente la domanda;il comune propose impugnazione avverso il lodo con atto notificato il 10 giugno 2012; la società si costituì dinanzi alla corte d'appello di Napoli ma, in data 8 aprile 2015, ne sopravvenne il fallimento, dacché il comune chiese alla corte d'appello di dichiarare l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 43 legge fall.; all'udienza del 21 ottobre 2015 si costituì la curatela fallimentare, eccependo l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione nel termine di tre mesi dalla conoscenza, da parte del comune, dell'evento interruttivo automatico; la corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 18 marzo 2016, ha dichiarato estinto il giudizio; ha rilevato che anche in caso di interruzione cd. automatica il termine di riassunzione del processo interrotto decorre dal giorno in cui la parte interessata sia giunta a conoscenza dell'evento, e che nel caso concreto tale conoscenza doveva dirsi raggiunta dal comune in data 8 maggio 2015, quando l'ente aveva proposto reclamo contro la sentenza di fallimento in quanto socio della fallita, previa dichiarazione di aver ricevuto la comunicazione della sentenza dichiarativa (a mezzo Pec) 1'8 aprile dello stesso anno; poiché sulla base della detta risultanza era da considerare dimostrata la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e poiché l'istanza volta alla dichiarazione di interruzione, depositata il 2 luglio 2015, non era equiparabile al ricorso in riassunzione, la corte territoriale ne ha tratto che il giudizio di impugnazione del lodo non poteva dirsi riassunto nei tre mesi, così da dover esser dichiarato estinto; per la cassazione della sentenza il comune di Noia ha proposto ricorso deducendo otto motivi; il Fallimento di Campania Felix s.p.a. ha replicato con controricorso; il PG ha concluso nel senso dell'accoglimento del ricorso.

Considerato che:I. - coi primi tre motivi il comune rispettivamente denunzia: (i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 84, 170, 300 e 305 cod. proc. civ., 1710 e 1728 cod. civ., 43 legge fall. nella parte in cui la corte d'appello di Napoli ha ritenuto che la notifica della sentenza di fallimento al comune medesimo, in proprio, fosse idonea a far decorrere il termine di riassunzione, quando invece l'effetto avrebbe potuto determinarsi solo in caso di notifica presso il procuratore costituito in giudizio; (ii) la violazione o falsa applicazione degli art.43 legge fall., 300 e 305 cod. proc. civ. per avere la corte d'appello ritenuto che la conoscenza legale dell'evento fosse stata integrata dalla presentazione del reclamo ex art. 18 legge fall., benché a mezzo di un difensore diverso da quello costituito in rappresentanza del comune nel giudizio di impugnazione del lodo; (iii) la violazione o falsa applicazione delle medesime norme per avere la sentenza negato ogni rilievo all'istanza volta alla dichiarazione di interruzione depositata dal comune medesimo a mezzo del suo difensore, oltre che per non aver considerato l'efficacia impeditiva derivata dalla spontanea costituzione della curatela in prosecuzione;

II. - con i restanti cinque mezzi il ricorrente si duole di altrettante omissioni di pronuncia della corte d'appello in ordine ai motivi di impugnazione spesi avverso il lodo arbitrale; III. - i primi tre motivi di ricorso, unitariamente esaminabili, sono da accogliere, sebbene per ragioni diverse sia da quelle spese dal ricorrente, sia da quelle ritenute dal procuratore generale; determina la cassazione dell'impugnata sentenza la considerazione che in caso di apertura del fallimento resta ferma l'automaticità dell'effetto interruttivo del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che da ciò deriva ai sensi dell'art. 43, terzo comma, legge fall., ma il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, onde evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 cod. proc. civ., presuppone la previa dichiarazione giudiziale dell'interruzione da parte del giudice del processo medesimo (Cass.

Sez. U n. 12154-21);cosicché il termine di riassunzione decorre da quando tale dichiarazione giudiziale dell'interruzione sia portata a conoscenza di ciascuna parte; da questo punto di vista è stato anche precisato che la dichiarazione giudiziale, ove non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 cod. proc. civ., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato, ovvero va comunicata - ai predetti fini - anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio allorché gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima;

IV. - la conseguenza essenziale è che nel caso concreto mai la corte d'appello avrebbe potuto dichiarare l'estinzione per mancata riassunzione del giudizio ivi pendente, giacché quel giudizio non era stato previamente dichiarato interrotto, e anzi, essendovi stata la costituzione della curatela in prosecuzione, non sarebbe stato neppure astrattamente suscettibile di interruzione; l'impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d'appello, in diversa composizione, per lo scrutinio dei motivi di impugnazione del lodo arbitrale; ogni ulteriore questione, difatti, è in questa sede assorbita; la corte d'appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie i primi tre motivi come da motivazione, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla corte d'appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso