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Ordinanza — n. 27900/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to new issue violating res judicata on damage proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27900/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in law by awarding damages without proof, claiming the damage was presumed. The court rejected this, ruling that the issue of proving damage was new and had not been debated in previous proceedings, thus violating the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 1223 cod. civ.; Art. 1227 cod. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces a new issue regarding the proof of damage that was not debated in prior proceedings, as such matters are covered by the principle of res judicata.

Parole chiave

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res judicata new issue proof of damage inadmissible appeal occupancy sine titulo risarcimento per errore giudiziario risarcimento per atto illecito restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1223 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia l'erroneità in diritto dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 1223 cod.
Art. 1227, comma 1, cod. civ.
Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. posto che la Corte d'Appello nel procedere RG.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Testo completo

ORDINANZA C sul ricorso 1228/2016 proposto da: Pantaleo Beniamino Angelo, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Damiano Pantaleo, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Amministrazione Provinciale di Matera, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Battista D'Onofrio, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 451/2014 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 04/01/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal Cons. Dott.

MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Potenza con sentenza 451/2014 del 4.1.2015, respingendone il gravame, ha confermato la condanna di Beniamino Angelo Pantaleo irrogata con la sentenza di primo grado a tenere indenne la Provincia di Matera del danno connesso all'occupazione sine titulo di un immobile di proprietà provinciale che il Pantaleo tra il 1988 ed il 1992 aveva in parte destinato all'esercizio di una palestra. La Corte d'Appello, nel respingere il proposto atto di gravame, dopo aver qualificato la specie in discorso come «risarcimento dei danni da occupazione abusiva», ha, tra l'altro, rigettato anche il terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto la contestazione del criterio di liquidazione del danno adottato dal decidente di prime cure.

Per la cassazione di detta sentenza il Pantaleo si affida a tre motivi di ricorso, ai quali resiste la Provincia con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo di ricorso denuncia l'erroneità in diritto dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 1223 cod. civ poiché la Corte d'Appello, ritenendo che la domanda attorea abbia natura di domanda risarcitoria per occupazione sine titulo, ha provveduto a liquidare il tantundem risarcitorio sul presupposto che il danno fosse in re ipsa, dispensando in tal modo l'attrice dal dare la prova di esso e ciò in disaccordo con il più recente insegnamento di legittimità. 2.2.

Il motivo è inammissibile. Esso, come ha rettamente obiettato la controricorrente, introduce nel giudizio una questione nuova, dacché nelle pregresse fasi di merito né le parti né, tantomeno, le decisioni pronunciate in primo e secondo RG. 1228/16 Pantaleo-Pro. di Matera Est. Cons. Marulli grado si erano date cura di dibattere la questione essendo del tutto pacifico, segnatamente al tempo della prima pronuncia che risale al 2005, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di occupazione senza titolo di un immobile altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla sua natura normalmente fruttifera.

Ne discende perciò che, potendo il richiesto sindacato di legittimità avere ad oggetto solo le questioni che abbiano formato materia di discussione nelle pregresse fasi di giudizio, il motivo non è scrutinabile in questa sede e la relativa questione deve ritenersi perciò coperta da giudicato. 2.3. Né può condurre a diversa conclusione considerare che con il terzo motivo di appello il Pantaleo abbia contestato il criterio risarcitorio adottato dal decidente di primo grado, giacché il tema così sollevato attiene alla liquidazione del danno, mentre quello di cui si vorrebbe dibattere oggi attiene al diverso e distinto tema della prova del danno, il che porta poi a rilevare che, essendo il primo logicamente subordinato al secondo, il fatto che in quella sede fosse in discussione un profilo liquidatorio lascia intendere che quello probatorio fosse perciò del tutto impregiudicato tra le parti, risultandone con ciò confermata la novità dell'odierna questione ed il giudicato disceso sulla stessa. 2.4.

Resta con ciò assorbito il terzo motivo di ricorso con cui si deduce un vizio di motivazione omessa o apparente in relazione al capo della decisione impugnata che ha proceduto alla liquidazione del danno in assenza della benché minima prova circa il preteso pregiudizio sofferto dalla Provincia attrice. 3.1. Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ. posto che la Corte d'Appello nel procedere RG. 1228/16 Pantaleo-Pro. di Matera Est. Cons. Marulli all'accertamento del danno non avrebbe tenuto conto nella causazione di esso del concorso colposo del creditore, che nella specie sarebbe ravvisabile per il fatto che il dominus si fosse mostrato intenzionalmente disinteressato alle sorti dell'immobile ed ometta di esercitare le facoltà inerenti alla sua posizione. 3.2.

Il motivo è, nondimeno del precedente, parimenti affetto da inammissibilità. In disparte dal rilevarne la vocazione puramente esplorativa, giacché esso non si ricollega ad alcun dato fattuale imputabile alla fattispecie in esame che potesse giustificare, della questione ora sollevata, una trattazione d'ufficio, tanto più che gli indici in tal senso reputati significativi sono evocati in via generale ed astratta, è assorbente, nel senso dianzi premesso, la considerazione che la questione attiene all'accertamento del danno e si è già detto che questa, non avendo formato oggetto di discussione nelle antecedenti fasi del giudizio, si sottrae ad ogni ulteriore esame, essendo su di essa scesa oramai la preclusione del giudicato.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Spese alla soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 3200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da RG. 1228/16 Pantaleo-Prov. di Matera Est. Cons. Marulli • parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28.4.2021. Il res erte , v Dott. Fra c ko irgiii , DEPOS