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Ordinanza — n. 27222/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows pledge priority in bankruptcy when the debt object is identifiable via external links within the document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27222/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation overturned a lower court decision that had denied priority status to a bank's pledge in a bankruptcy proceeding. The lower court incorrectly required the pledge document to explicitly state the specific credit line amount, which the bank argued was impossible to know at the time of signing. The court ruled that priority is valid if the document contains sufficient indicators to identify the guaranteed debt, even if those indicators point to external facts like the existence of a credit line on a specific account. Consequently, the case was remanded to the bankruptcy court to determine the exact credit amount for priority placement.

Regesto Legislator

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Art. 2787, third paragraph, Civil Code; The pledge priority is valid if the document contains elements leading to the identification of the guaranteed debt, even if external, provided the debt is not determined ex post.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy priority pledge accessory nature identification of debt external indicators credit line guarantee attestato di insufficienza del pegno attestato di carenza beni danno ai creditori

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2787, third paragraph, Civil Code
Con l'unico motivo MPS denuncia violazione dell'art. 2787 c.c.
art. 2787 c.c
Con l'unico motivo MPS denuncia violazione dell'art. 2787 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 1532/06
Cass. n. 20699/07
Cass. n. 23839/07
anche Cass. n. 23839/07, in tema di ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 8450/2015 proposto da: BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenio Moschiano, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO SO.CO.ME. S.r.l., in persona del curatore avv. Genoveffa Sellitti, domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Maiello, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 27/02/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal cons. LUCA SOLAINI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 27.2.2015, ha accolto parzialmente l'opposizione ex art. 98 I. fall. proposta da Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (di seguito MPS) per ottenere l'ammissione allo stato passivo del fallimento SO.CO.ME. del credito derivante dallo scoperto di due contratti di conto corrente, in parte - ovvero per l'importo corrispondente al saldo passivo del c/c n. 8566-68- richiesto con collocazione privilegiata pignoratizia. Il giudice del merito ha riconosciuto la sussistenza del credito, ma lo ha ammesso interamente al chirografo, osservando che la scrittura di pegno prodotta dall'opponente non conteneva il riferimento al credito garantito "e cioè al saldo del c/c n. 8566-68 in relazione al quale era stata chiesta la prelazione": ha affermato al riguardo che il criterio di collegamento per individuare il credito garantito non può essere esterno a detta scrittura, in quanto l'accessorietà e l'inerenza non possono venire ad esistenza ex post.

MPS ricorre per la cassazione del decreto sulla base di un unico motivo di impugnazione, illustrato da memoria. Il Fallimento SO.CO.ME resiste con controricorso. Considerato che:

1. Con l'unico motivo MPS denuncia violazione dell'art. 2787 c.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che il tribunale abbia ritenuto insufficiente ai fini del riconoscimento della prelazione l'indicazione, nella scrittura, dell'oggetto della garanzia, cioè della linea di credito utilizzabile sul c/c 8566-68 in relazione alla quale era stato concesso il pegno.

2. Il motivo è fondato. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Agli effetti dell'art. 2787, terzo comma, cod. civ., in tema di prelazione del creditore pignoratizio, perché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato, nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi oggettivi, bastando che la scrittura medesima contenga elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, i quali siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.

Resta, invece, inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza solo dopo la convenzione, tanto più se lontana da essa, comporti che il pegno sia stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, ed in mancanza, dunque, dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo "ex post"(Cass. n. 1532/06, 20699/07, v. anche Cass. n. 23839/07, in tema di ammissibilità in via privilegiata di un credito garantito da pegno al passivo fallimentare). 2.2.

Nel caso di specie il tribunale ha dato atto che MPS aveva allegato in giudizio la scrittura di pegno (sicché non v'era necessità che la ricorrente precisasse se, e in quale sede processuale, aveva prodotto il documento) ed ha altresì riconosciuto che il pegno era stato concesso a garanzia del c/c 8566/68 (o meglio, come emerge dalle clausole del contratto, puntualmente riportate da MPS nel ricorso, a garanzia dell'apertura di credito utilizzabile su tale conto). Risulta dunque in palese contrasto con il principio sopra enunciato (e, per il vero, di difficile comprensione) l'assunto secondo cui, ai fini del riconoscimento della prelazione, era necessario che la scrittura specificasse che la garanzia atteneva all'eventuale saldo passivo di tale conto (atteso che il pegno non può che garantire il pagamento di un debito) o che, addirittura, dovesse indicare l'esatto ammontare di detto saldo, necessariamente destinato a variare nel tempo, non essendo dato conoscere, ab origine, la utilizzazione che il correntista farà, in concreto, della linea di credito messagli a disposizione dalla banca.

3. Il decreto va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che accerterà l'esatto ammontare del credito di MPS da collocare con prelazione pignoratizia allo stato passivo del Fallimento SO.CO.ME e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso