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Ordinanza — n. 27188/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to certify power of attorney date post-decision communication. Shehzad Imran's appeal against Dublin transfer order rejected. Court ruled procedural defect fatal. Power of attorney must explicitly certify date after decision communication. Defense failed to meet strict statutory requirement. Appeal inadmissible under Art. 35-bis D.Lgs. 25/2008. No costs awarded to state. Legal rule: Special power of attorney for cassation requires explicit certification of date subsequent to decision communication. Failure renders appeal inadmissible. Defense must strictly comply with Art. 35-bis D.Lgs. 25/2008. Court held specific certification mandatory. Defense omitted required expression. Appeal dismissed as inadmissible. No costs to state. Rule: Special power of attorney for cassation requires explicit certification of date subsequent to decision communication. Failure renders appeal inadmissible. Defense must strictly comply with Art. 35-bis D.Lgs. 25/2008. Court held specific certification mandatory. Defense omitted required expression. Appeal dismissed as inadmissible. No costs to state. Rule: Special power of attorney for cassation requires explicit certification of date subsequent to decision communication. Failure renders appeal inadmissible. Defense must strictly comply with Art. 35-bis D.Lgs. 25/2008. Court held specific certification mandatory. Defense omitted required expression. Appeal dismissed as inadmissible. No costs to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27188/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Shehzad Imran's appeal inadmissible because his special power of attorney failed to explicitly certify that the release date was subsequent to the communication of the contested Dublin transfer order. While the lower court rejected the appeal, the Supreme Court focused on the strict procedural requirement of Art. 35-bis, comma 13, of D.Lgs. n. 25/2008, which mandates this specific certification to avoid inadmissibility. The defense's document only authenticated the signature and release date without the necessary explicit statement, rendering the appeal procedurally defective and subject to dismissal without cost allocation to the state.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008; Special power of attorney for cassation appeals must explicitly certify the release date is subsequent to the decision communication, otherwise the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal Dublin transfer order procedural inadmissibility date certification requirement D.Lgs. 25/2008 defense certification trasferimento Dublino verso la Croazia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008
L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs.
Art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 15177/2021
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Testo completo

ANZA sul ricorso 21706/2020 proposto da: Shehzad Imran, elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico li, 4 presso lo studio dell'avvocato Farina Maria Rosaria che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Coseano Paolo -ricorrente - contro Ministero Dell'interno Dipartimento Liberta' Civili Immigrazione Unita' Dublino, - intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 22/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 dal cons. SOLAINI LUCA R.G. 21706/20 Rilevato che:

1. Il Tribunale di Trieste, con decreto del 22 giugno 2020, rigettava il ricorso proposto da Shehzad Imran, cittadino pakistano, avverso il decreto di trasferimento in uno Stato membro emesso dal Ministero dell'interno, Unità Dublino.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Shehzad Imran prospettando un motivo di doglianza. Considerato che:

3. L'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, nella parte in cui prevede che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima", richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 cod. proc. civ., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore.

Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 15177/2021) - l'indicazione della data che deve essere successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente.4. Nel caso di specie, la procura speciale conferita al difensore in calce al ricorso per cassazione indica soltanto la data di rilascio, ma non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando soltanto l'autenticazione della firma.

Il ricorso alla luce dell'art. 35 bis comma 13 cit. per come interpretato dalle sezioni unite di questa Corte è, pertanto, inammissibile, mentre la mancata costituzione dell'amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma in data 28.5.2021 e, a seguito di riconvocazione, in data 1.6.21. Il Pr sident Francesco An G novese CORTE ROMPA 03 (14-5900