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Ordinanza Interlocutoria — n. 26923/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remits arbitration award review to public hearing regarding damages and interest calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26923/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione dismissed the parties' cassation appeals against an arbitration award regarding construction contract damages. The Court found that the lower appellate court had properly addressed arguments concerning arbitrator appointment, force majeure, and specific damage calculations without error. Consequently, the case was remitted to a public hearing for further examination rather than being decided on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.c.; Art. 829 c.p.c.: When a cassation appeal challenges an arbitration award on grounds of procedural irregularities or substantive errors in damage assessment, the Court must verify if the lower court's reasoning is sufficient; if so, the appeal is dismissed and the case may be remitted for public hearing if further examination is deemed necessary.

Parole chiave

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arbitration award review construction contract damages force majeure defense interest calculation errors cassation remittal arbitrator appointment appellate court reasoning nomina dell'arbitro

Disposizioni normative citate

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Art. 829 cod. proc. civ.
Più in dettaglio la Corte d'Appello pronunciante, attinta a mente dell'art. 829 cod.
Art. 150, comma 2, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
152/1996, l'arbitro nominato in sua rappresentanza era stato designato dal Presidente del Tribunale di Napoli, luogo di sottoscrizione del contratto, e non già dal Presidente del Tribunale di Roma ove l'arbitrato aveva sede ex lege - e, richiamato il combinato disposto degli art. 150, comma 2, d.P.R.
Art. 810, comma 2, cod. proc. civ.
554 e l'art. 810, comma 2, cod.
Art. 20 d.m. 145/2000
Art. 2697 c.c.
Art. 29 d.m. 145/2000
Art. 14 DM 145/00
art. 829 cod. proc. civ
Più in dettaglio la Corte d'Appello pronunciante, attinta a mente dell'art. 829 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 152/1996
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Testo completo

TERLOCUTORIA sul ricorso 13698/2015 proposto da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - ricorrente - contro F.11i Errichiello Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell'avvocato Domenico Di Falco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pietro Ammattatelli, giusta procura a margine del ricorso - intimato - e sul ricorso successivo:

F.11i Errichiello Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Sarti n. 4, presso lo studio dell'avvocato Domenico Di Falco, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pietro Ammattatelli, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis - controricorrente - avverso la sentenza n. 7514/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2021 dal cons. dott.

MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA 1.1. Con contrapposti ricorsi per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la F.11i Errichiello s.r.l. impugnano l'epigrafata sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma a definizione del contenzioso arbitrale insorto tra loro in merito al contratto di appalto datato 10.12.2001 in virtù del quale l'allora Commissario del Governo per l'emergenza dei rifiuti nella Regione Campania aveva officiato la F.11i Errichiello della realizzazione di un'isola ecologica nel Comune di Caivano. RG 13698/15 Pres.

Cons. Ministri-Fili Erriehiello Est. Co[s.1.2. Più in dettaglio la Corte d'Appello pronunciante, attinta a mente dell'art. 829 cod. proc. civ. dall'Amministrazione risultata soccombente nel pregresso giudizio arbitrale in punto di danni da sospensione illegittima e di decorrenza degli interessi per ritardato pagamento, si è data previamente cura di esaminare la doglianza impugnante circa la pretesa inosservanza consumatasi nella specie delle norme in materia di nomina degli arbitri - doglianza motivata sul rilievo che, avendo l'Amministrazione notificato declinatoria di giurisdizione ex Corte Cost. 152/1996, l'arbitro nominato in sua rappresentanza era stato designato dal Presidente del Tribunale di Napoli, luogo di sottoscrizione del contratto, e non già dal Presidente del Tribunale di Roma ove l'arbitrato aveva sede ex lege - e, richiamato il combinato disposto degli art. 150, comma 2, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e l'art. 810, comma 2, cod. proc. civ., ne ha motivato il rigetto dichiarando che «nel caso di specie non costituisce oggetto di impugnazione che alla data della richiesta di nomina dell'arbitro dell'amministrazione (cui questa non aveva provveduto) le parti non avevano fissato la sede dell'arbitrato (che può avvenire nella stessa convenzione o successivamente) e pertanto ai sensi dell'art. 810, secondo comma c.p.c. integralmente richiamato dell'art. 150 DPR cit. non poteva che farsi riferimento, per l'individuazione del presidente del tribunale competente, al luogo in cui era stati stipulato l'arbitrato e cioe al comune di Napoli, a nulla rilevando l'ulteriore criterio (legale) della fissazione della sede presso la camera arbitrale».

Sempre in via preliminare ha pure respinto la doglianza fatta valere dall'Amministrazione impugnante circa l'omesso rilievo da parte del giudice privato dell'inammissibilità delle riserve azionate dall'appaltatore per difetto di iscrizione nella contabilità, e ciò sulla considerazione che «il motivo si appalesa privo dei necessari requisiti di specificità, non concretizzandosi nella specifica indicazione degli RG 13698/15 Pres. Cons. Ministri-1/.111 Errichiello Est. Marul oneri formali che non sarebbero stati assolti dall'impresa» in conformità alla lettera dell'art. 31 d.m. 19 aprile 2000, n. 145. 1.3.

Quanto al merito della vertenza, la Corte d'Appello, riconoscendone la fondatezza, ha parzialmente accolto le doglianze impugnanti in ordine ai danni discendenti dalla ritenuta illegittimità della sospensione dei lavori disposta a seguito dell'occupazione del cantiere da parte di manifestanti contrari all'opera («così stando le cose l'occupazione del cantiere non può che integrare il classico caso di forza maggiore contro la quale nessuna delle parti avrebbe potuto fare alcunché»), reputando perciò in tal guisa dovuti, in sede rescissoria, a mente dell'art. 20 d.m. 145/2000 i soli danni riferibili «all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, come si esprime l'art. cit., con esclusione dei danni e delle perdite di materiale non ancora posto in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera»; in ordine all'accordato indennizzo per la sospensione dei lavori dovuti alla redazione di una prima perizia in variante, poiché, pur non potendosi censurare per oggettivi limiti della cognizione consentita in sede di impugnazione del lodo il responso arbitrale circa l'illegittimità della sospensione ravvisata nella specie, nondimeno l'utilizzo di criteri parametrici a cui gli arbitri avevano fatto ricorso per liquidare l'indennizzo preteso in ordine a personale, macchinari ed attrezzature è fonte di «un sostanziale esonero del relativo onere probatorio» gravante diversamente sull'impresa e si risolve perciò «nella violazione della regola di diritto posta dall'art. 2697 sindacabile in questa sede»; nonché in ordine al pure accordato indennizzo per danni vandalici, gravando sull'appaltatore «l'obbligo ai sensi dell'art. 14 DM 145/00 di porre in essere tutti gli accorgimenti per evitare il verificarsi dei danni alle opere» ed in definitiva «l'obbligo di custodia del cantiere». 1.4.

Sempre in via di merito la Corte d'Appello ha invece rigettato le doglianze impugnanti in merito ai danni da sospensione dei lavori RG 13698/15 Pres. Cons. Ministri-F.11i Errichiello Est. Co dovuti alla predisposizione di una seconda perizia in variante, dato che illegittimità della sospensione dei lavori affermata nella specie dal lodo sul rilievo che i lavori oggetto di incarico erano stati ultimati e che la variante assumeva le caratteristiche di un'estensione delle opere inizialmente programmate, risulta «idoneamente motivata da parte del collegio arbitrale, onde del tutto destituita di fondamento appare la doglianza al riguardo formulata dalla difesa erariale secondo cui non sarebbe comprensibile l'iter logico-giuridico seguito in proposito dal lodo impugnato»; ed in merito alla decorrenza degli interessi, riconosciuta dal lodo in base all'art. 29 d.m. 145/2000 dalla maturazione dei SAL, dato che in relazione all'argomento focale sviluppato dal lodo ed incentrato sull'inderogabilità della disciplina di legge, «l'amministrazione non ha formulato censure». 1.5.

L'epigrafata sentenza è dunque ora impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in via principale sulla base di otto motivi e dalla F.11i Errichiello in via incidentale sulla base di due motivi. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il collegio all'esito della discussione in camera di consiglio reputa che la definizione della controversia debba essere rimessa alla trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa all'udienza pubblica della I Sezione civile. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 28.4.2021. CORTE