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Ordinanza — n. 26867/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian asylum appeal dismissed due to applicant's withdrawal of proceedings before the Cassation Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26867/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the asylum appeal extinguished after the applicant formally withdrew the proceedings prior to the oral hearing. The lower courts had rejected the claim based on the applicant's alleged political persecution stemming from a land dispute, which the appellate court deemed implausible and unsupported by evidence. Consequently, the Supreme Court terminated the case without a substantive ruling on the merits of the asylum request.

Regesto Legislator

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Art. 306, 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal before the oral hearing, the proceedings are extinguished without prejudice to the possibility of re-filing the appeal.

Parole chiave

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asylum appeal withdrawal of proceedings extinction of process Cassation Court Italian asylum law domanda d'asilo dall'Iraq inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 306 c.p.c.
N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23671/2020 Numero sezionale 3482/2021 Numero di raccolta generale 26867/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 23671/2020 proposto da: HAYAT ASIM, elettivamente domiciliato in Roma Via Prizzi, 7 presso lo studio dell'avvocato Simonetta Tellone che lo rappresenta e di- fende unitamente all'avvocato Sabatino Besca -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore - intimato - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23671/2020 Numero sezionale 3482/2021 Numero di raccolta generale 26867/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 avverso la sentenza n. 395/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 04/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Rita RUSSO RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione in- ternazionale dichiarando di essere fuggito dal paese a causa di una lite con un altro suo concittadino, dapprima limitata all’acquisto di un terreno e poi sfociata in contrasti politici conno- tati anche da aggressioni.

La competente Commissione territoria- le ha respinto la richiesta. Il Tribunale de L’Aquila adito dal ricor- rente, ha rigettato la domanda. Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte d’appello de L’Aquila ha respinto, ritenendo inattendibile la storia narrata ed infondato il timore di subire per- secuzioni politiche; ha escluso inoltre rischio da violenza indi- scriminata derivante da conflitto armato interno, sulla base delle informazioni tratte dai Report elaborati dall’EASO, ed ha infine escluso la sussistenza di situazioni particolari vulnerabilità idonee a fondare il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istan- za per la partecipazione ad eventuale discussione orale. Fissata l’adunanza camerale per la trattazione, il ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio. La causa è stata trattata alla udienza camerale del 10 settem- bre 2021. 3.- In considerazione dell'intervenuta rinuncia, regolarmente depositata dalla parte prima della udienza camerale, deve essere F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 23671/2020 Numero sezionale 3482/2021 Numero di raccolta generale 26867/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 dichiarata la estinzione del processo ex art. 306, 390 e 391 c.p.c.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Roma, camera di consiglio del 10 settembre 2021 Il Presidente 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i