Italian asylum court dismisses appeal for inadmissibility due to generic and contradictory asylum claim lacking credibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum appeal inadmissible, upholding the lower courts' rejection of the Pakistani applicant's claim. The applicant alleged he fled due to threats from his employer regarding an affair, but the court found his narrative generic, riddled with contradictions, and lacking specific details. Consequently, the court ruled that the applicant failed to meet the burden of proof and that the credibility assessment was not arbitrary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 lett. c) del D.lgs. 251/2007; Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002: An asylum claim is rejected when the applicant's narrative is generic and contradictory, failing to meet the burden of proof, thereby rendering the appeal inadmissible for not challenging the specific credibility findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 21686/2020 proposto da: MEHMOOD ASAD, elettivamente domiciliato in Rimini via Soardi n. 6 presso lo studio dell’avv. Monica Castiglioni che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore - INTIMATO - 1 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21686/2020 Numero sezionale 3476/2021 Numero di raccolta generale 26863/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 avverso la sentenza n. 2807/2020 della CORTE D'APPELLO di BO- LOGNA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Rita RUSSO RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione interna- zionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese per timore di essere ucciso dalla proprietario del negozio in cui lavorava poiché quest'ultimo ne aveva scoperto la relazione clandestina con la fi- glia; che il suo datore di lavoro si era presentato alla casa dei suoi genitori minacciandolo di morte e, trattandosi di una persona ricca e potente nel villaggio non avrebbe potuto sporgere denuncia con- tro di lui.
La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il Tribunale di Bologna, adito dal ricorrente, ha respinto il ricorso. Il richiedente asilo ha proposto appello, che la Corte d’appello di Bologna ha respinto, condividendo il giudizio di inattendibilità reso dal Tribunale, in ragione delle numerose lacune del racconto e del- le contraddizioni tra il racconto reso alla Commissione territoriale e quanto dichiarato in ricorso; La Corte inoltre riteneva non suffi- cientemente circostanziato il racconto sul punto della omessa de- nuncia alle autorità relativamente alle minacce di morte ricevute.
La Corte ha escluso altresì la sussistenza del rischio di violenza in- discriminata derivante dal conflitto di cui all’articolo 14 lett.
c) del D.lgs. 251/2007 sulla base di informazioni assunte dal Report EA- SO dell'ottobre 2018 ed ha escluso, infine, la sussistenza dei pre- supposti per la protezione umanitaria, ritenendo non sussistente alcuna condizione di vulnerabilità né una effettiva incolmabile sproporzione tra il contesto di vita nel paese d'origine e quello nel F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21686/2020 Numero sezionale 3476/2021 Numero di raccolta generale 26863/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 paese di accoglienza, ritenendo altresì non sufficientemente dimo- strato il positivo inserimento nel contesto sociale italiano. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a un motivo. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha pre- sentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione ora- le.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 10 settembre 2021. RITENUTO CHE 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullità del “decreto” in riferimento all'articolo 360 n. 5 c.p.c. per omessa e contraddittoria motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 3 del D.lgs. 251/2007 per non aver argomentato sulla procedimen- talizzazione della valutazione di credibilità. Deduce che il giudice non si è attenuto ai criteri di valutazione indicati dall'articolo 3 cit. e non ha valutato la coerenza del racconto con le fonti internazio- nali né la sua tempestività fondandosi invece sulla esclusiva rile- vanza di un elemento isolato o di pochi elementi.
Il motivo è inammissibile per la sua genericità e non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondandosi su un lettura par- ziale della stessa. Le censure si traducono infatti in una mera illustrazione dei criteri di valutazione della attendibilità del ricorrente, e della giurispru- denza di legittimità in merito, senza collegamenti specifici al deci- sum e senza tenere conto che entrambi i giudici di merito, con giudizio conforme, hanno ritenuto il racconto inattendibile in quan- to generico, connotato da lacune ed in contraddizioni.
La parte travisa il significato ed i limiti del dovere di cooperazione, posto che il richiedente deve compiere ogni ragionevole sforzo per cir- costanziare il proprio racconto, e, in caso contrario, la genericità della narrazione esclude la necessità e la possibilità, per il giudice 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 21686/2020 Numero sezionale 3476/2021 Numero di raccolta generale 26863/2021 Data pubblicazione 04/10/2021 di merito, di operare ulteriori accertamenti (Cass. 22196/2021). Il ricorrente è tenuto ad allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020) e il giudice non può e non deve supplire ad even- tuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020;
Cass.8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti fami- liari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C-146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020). Di conseguenza, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass.n. 24575/2020).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della contropar- te.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ri- corrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma camera di consiglio del 10 settembre 2021 IL PRESIDENTE Francesco Antonio Genovese 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s