Italian Court dismisses asylum appeal due to inconsistent asylum seeker narrative and lack of specific threat evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible for failing to address specific grounds of the lower court's decision. The applicant claimed threats from a mafia group after opening a restaurant, but the appellate court rejected the claim based on contradictions in his timeline and incongruences in his story. The court ruled that the general conflict risk was already excluded by the lower court using UNHCR and EASO reports, making the applicant's generic complaints legally insufficient to overturn the rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 14 lett. c) D.lgs. 251/2008: An appeal is inadmissible if it fails to specifically target the factual or legal grounds of the second-instance judgment, particularly when the lower court has already excluded the existence of a specific conflict or threat based on reliable international reports.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 22517/2020 proposto da: IRFAN MUHAMMAD, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Villanova del foro di Treviso, PEC: enricovillanova@pec.ordineavvocatitreviso.it -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore - intimato - 1 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22517/2020 Numero sezionale 3479/2021 Numero di raccolta generale 26660/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 avverso la sentenza n. 1097/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 21/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Rita RUSSO; RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino pakistano, ha chiesto la protezione inter- nazionale dichiarando di esse avere lasciato il suo paese, una prima volta nel 2011, trasferendosi in Grecia dove aveva vissuto per tre anni.
Nel 2015 era tornato in Pakistan ed aveva aperto un ristorante, ricevendo però minacce da un gruppo mafioso che vo- leva rilevare l'esercizio. Ha narrato di aver denunciato il fatto alla polizia che però gli aveva consigliato di cedere la sua attività a questo gruppo criminale, che, a fronte delle sue resistenze aveva distrutto il locale e lo aveva picchiato sicché egli aveva deciso di lasciare nuovamente il paese. La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il Tribunale dell’Aquila, adito dal ricorrente, ha rigettato la do- manda.
Ha proposto appello il richiedente asilo, che è stato dichia- rato inammissibile con sentenza n. 1403/2017, perché introdotto perché introdotto con citazione e non con ricorso. La Corte di Cas- sazione con ordinanza del 18 giugno 2018 ha cassato la sentenza, rinviando alla Corte d'appello dell'Aquila in diversa composizione, la quale entrando nel merito ha respinto l'appello, rilevando una serie di contraddizioni nel racconto del ricorrente, in particolare sulle date, e talune incongruenze non spiegate. Ritenuto il raccon- to intrinsecamente inattendibile e pertanto non necessaria l'inda- gine sul contesto sociale, la Corte ha escluso la sussistenza di un conflitto nella zona di provenienza in base ad informazioni tratte dal rapporto EASO 2018 ed infine ha escluso, la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria, in mancanza di condi- F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22517/2020 Numero sezionale 3479/2021 Numero di raccolta generale 26660/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 zione di vulnerabilità e per la insussistenza di elementi oggettivi sulla base dei quali poter ritenere che il rimpatrio metterebbe a ri- schio i suoi diritti fondamentali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 10 settembre RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta in via preliminare la manifesta illegittimità del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 per contrasto con l'art. 77 della Costituzione, non sussistendo i requisiti di necessità e urgenza prescritti dalla norma costituziona- le per l'adozione del decreto legge.
Con il secondo motivo del ri- corso si lamenta -sempre in via preliminare - la manifesta illegit- timità costituzionale dell'articolo 1 del D.L. 113/2018 per contrasto con gli articoli 10 e 117 della costituzione laddove si è intervenuti sull'art. 5 comma 6 del D.lgs. 286/998 abrogando il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Entrambi i motivi sono inammissibili per difetto di rilevanza, poi- ché alla domanda del ricorrente, introdotta prima del 5 ottobre 2018, si applica la normativa previgente alle modifiche apportate dal D.L. 113/2018 (Cass. civ. sez. un. n. 29459 del 13/11/2019). 2.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 111 della Costituzione.
Si deduce che la mancata fissazione dell'udienza di comparizione delle parti configura una nullità del decreto opposto in relazione al rito camerale introdotto con il D.L. 13/2017 e che l'udienza di comparizione delle parti è fondamentale perché l'esaminatore compia una piena valutazione 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22517/2020 Numero sezionale 3479/2021 Numero di raccolta generale 26660/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 delle dichiarazioni del ricorrente. Nel caso in esame il giudice si è limitato a chiedere la conferma delle dichiarazioni rese senza com- piere ulteriori domande in ordine fatti narrati, salvo poi a conte- starne la genericità in sede di motivazione; di conseguenza non è stato rispettato il principio del contraddittorio.
Il motivo è inammissibile. In primo luogo si osserva che la domanda del ricorrente è stata introdotta prima della entrata in vigore della riforma del rito di- sciplinata dal D.L. 13/2017 (in ricorso si espone che il provvedi- mento di primo grado è del 14.10.2016), sicchè è inconferente il richiamo a questa modifica legislativa ed alla giurisprudenza su di essa formatasi. La parte lamenta peraltro, in concreto, non già la mancanza della udienza o della rinnovazione dell'audizione già avvenuta in- nanzi alla Commissione territoriale, ma soltanto che nel corso dell'audizione il giudice avrebbe genericamente interrogato il ri- chiedente, senza tuttavia specificare quali precisazioni o spiega- zioni egli avrebbe potuto offrire rispetto al primo racconto.
Né tantomeno si specifica se in sede di appello è stata chiesta una ul- teriore rinnovazione dell'audizione, indicando specificamente le ra- gioni per le quali essa si rendeva opportuna. La censura è pertanto generica e non coglie alcuno dei profili argomentativi della senten- za di secondo grado. 3.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e fal- sa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 3 e 14 lett.
c) del D.lgs. 251/2007 e all'arti- colo 8 del D.lgs. 25/2008. La parte in deduce che in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett.
c) del D.lgs. 251/2007, il Collegio ha escluso la fondatezza della doman- da non per l'inesistenza di un conflitto, che anzi valutava implici- tamente esistente nella zona di provenienza del ricorrente, ma 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 22517/2020 Numero sezionale 3479/2021 Numero di raccolta generale 26660/2021 Data pubblicazione 30/09/2021 perché in sede di audizione il ricorrente non ha dichiarato di essere oggetto di specifiche concrete e individuali minacce.
Ciò costitui- sce violazione di legge poiché l'obbligo di collaborazione dell'orga- no giudicante di cui all'art.3 del D.lgs. 251/2007 impone di esa- minare la domanda anche a prescindere dalla specifica minaccia alla vita o alla persona del ricorrente, se la situazione di violenza nel paese è generalizzata e non controllata e che tale rischio può essere provato tramite l'allegazione di COI sul paese di origine. Il motivo è inammissibile in quanto non coglie affatto la ratio de- cidendi della sentenza impugnata, nella quale, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, il rischio di violenza indiscriminata derivante da conflitto è stato escluso sulla base di informazioni as- sunte tramite il Report UNHCR dell’anno 2018 e il Report pubbli- cato sul sito dell’ EASO, con riferimento alla specifica zona di pro- venienza del ricorrente.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte del Mi- nistero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma camera di consiglio del 10 settembre 2021 IL PRESIDENTE Francesco Antonio Genovese 5 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T