Cassation appeal dismissed as untimely due to lack of proof of service and absence of defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove service of the petition before the chamber hearing. The appellant, a Nigerian national, challenged a lower court ruling dismissing his opposition to a deportation order, but the Ministry of Interior did not appear. The court ruled that without proof of service and no defense from the opposing party, the appeal cannot be renewed or granted a deadline extension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the receipt notice is not produced before the chamber hearing and the opposing party has not exercised any defensive activity, precluding renewal of notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
sul ricorso 21385/2020 proposto da: URIETO IGOR, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Autiero, do- miciliato presso la Cancelleria della Corte - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., - intimato - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n.5306/19, depositata il 22 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:
1. Con sentenza n.5306, depositata in data 22.11.2019 nella contro- versia iscritta al RGN 5293/2019, la Corte d'appello di Venezia dichia- rava inammissibile in quanto tardivo l'appello proposto da Urieto Igor, cittadino nigeriano, in impugnazione dell'ordinanza emessa dal Tribu- nale di Venezia di rigetto dell'opposizione avverso il decreto della Commissione territoriale reiettivo della domanda di protezione inter- nazionale.
2. Avverso la decisione il richiedente ha depositato ricorso datato 23 luglio 2020, affidato ad un unico motivo, che non risulta notificato. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Considerato che:
3. In via pregiudiziale, in ordine alla notifica del ricorso questa Corte reitera i seguenti principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite, mai superati: « - la produzione dell'avviso di ricevimento del piego rac- comandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario da noti- zia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al- l'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'intervenuto perfezionamento del procedimento notifi- catorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio; l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto tino all'udienza di discussione di cui all'art.379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1, della ci- tata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato median- te elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372 c.p.c., comma 2; in difetto di produzione dell'avviso di ricevimento ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato il ricorso è inam- missibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della noti- ficazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.; il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimes- so in termini, ai sensi dell'art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell'avvi- so che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6, comma 1» (Cass.
Sez. Un. 14 gennaio 2008 n. 627).
4. Orbene, nella presente fattispecie, in cui il Ministero non si è costi- tuito né ha svolto attività difensiva, la prova della notifica del ricorso per cassazione e l'avviso di ricevimento della stessa non sono stati prodotti anteriormente all'adunanza camerale. Pertanto, in applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale ram- mentato, non è possibile disporre la rinnovazione della notifica del ri- corso ex art. 291 c.p.c., ovvero concedere al ricorrente un termine per la produzione, comunque nemmeno richiesto, essendo il ricorso inammissibile.
5. In conclusione, pronunciando sul ricorso, questo dev'essere dichia- rato inammissibile e, in assenza di svolgimento delle difese da parte del Ministero, nessuna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 12 maggio 2021 Il Presidente Andrea Scaldaferri