Italian asylum appeal dismissed for lack of specific facts and failure to prove risk of persecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the asylum seeker's appeal against the lower court's refusal of international protection. The applicant alleged persecution in Togo due to family refusal and violence in Libya but failed to provide specific, corroborated evidence of these claims. The court ruled that the applicant did not meet the burden of proof required to demonstrate a genuine risk of harm, rendering the appeal inadmissible due to the absence of substantiated facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/1998: The applicant bears the burden of providing specific, detailed facts to prove personal exposure to risk; vague allegations of general violence or systemic issues without concrete evidence do not satisfy the requirement for granting international protection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
20223/2020 proposto da: BAGNA ABDOUL MALIK, alias ABDUL N1ALIK, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Verlato, domiciliato presso la Cancelleria della Corte - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresenta- to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, costituito al solo fine di partecipare ex art. • o 370 primo comma cod. proc. civ. all'eventuale udienza di discussione della controversia - resistente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n.5587/19, depositata 1'11 dicembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:
1. Con sentenza n. 5587 del 2019 pubblicata l' 11 dicembre 2019 nel processo iscritto al numero di registro 1703 del 2017, la Corte d'ap- pello di Venezia rigettava l'appello di Bagna Abdul Malik proposto av- verso l'ordinanza del Tribunale di Venezia emessa il 3 Aprile del 2017 con cui era stata rigettata l'opposizione avverso il decreto della Com- missione territoriale di dismissione della domanda di protezione inter- nazionale del richiedente.
2. In particolare il ricorrente, originario di un distretto sud occidentale del Togo, aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese perché si era rifiutato di succedere al padre come capo del proprio villaggio con conseguente senso di vergogna della famiglia, ragione per la quale subiva anche un'aggressione e, ferito, veniva spinto alla fuga e co- stretto prima a recarsi in ospedale in Congo e poi, attraverso la Libia, a raggiungere l'Italia.
3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il richieden- te per due motivi mentre il Ministero dell'Interno si è costituito con mera comparsa ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di di- scussione ai sensi dell'articolo 370 primo comma codice procedura ci- vile. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'articolo 360 primo com- ma n. 3 codice procedura civile - viene dedotta la violazione o falsa applicazione degli articoli 5 comma sesto del decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 32 comma terzo del decreto legislativo n. 25 del 2008 in relazione agli articoli 27 comma primo bis del decreto legislativo n. 25 del 2008 e 8 comma secondo e terzo del medesimo decreto. Nel dettaglio, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria il richiedente osserva la mancanza di una effettiva coope- razione istruttoria la quale, indipendentemente dalla ritenuta non credibilità del racconto, avrebbe potuto condurre ad un favorevole esito quanto alla vulnerabilità.
5. Con il secondo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'articolo 360 primo comma n. 5 codice procedura civile - viene prospettato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle richieste contenute nel ricorso di primo grado di concessione di un permesso per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari; viene dedotta la violazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile e 8 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in riferimento all'articolo 14 lettera c) del decreto legislativo n. 251 del 2007 e 32 comma terzo del decreto legislativo n. 25 del 2008 con possibile violazione anche dell'articolo 8 CEDU.
Nel corpo del motivo il richiedente fa riferimento anche al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria ai sensi del- l'articolo 14 lettere a) e b) del decreto legislativo numero 251 del 2007 e all'assenza di cooperazione istruttoria da parte della Corte d'appello la quale avrebbe basato la propria decisione esclusivamente sulla scarsa credibilità del ricorrente da un lato e, dall'altro, avrebbe escluso i presupposti per l'ipotesi sub lettera c) del decreto legislativo n. 251 del 2007 affermando che la zona di provenienza del richie- dente non è oggetto di violenza indiscriminata in conseguenza di con- flitto armato, senza considerare molteplici aspetti rilevanti:ad esem- pio le condizioni del sistema carcerario e giudiziario del luogo e la non possibilità di un effettivo esercizio dei diritti fondamentali non tutelati in quello Stato, in particolare all'assistenza medica oltre che al lavoro e all'istruzione.
In generale, la Corte d'appello non avrebbe valutato l'indice di vulnerabilità personale per il richiedente anche ai fini della richiesta subordinata di protezione umanitaria.
6. I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto con- nessi, incentrati sulla protezione sussidiaria ed umanitaria e sugli ob- blighi di cooperazione istruttoria indipendentemente dalla ritenuta non credibilità del racconto, sotto i due angoli della violazione di legge e del vizio motivazionale, e sono infondati. Non è innanzitutto condivisibile la deduzione secondo cui la Corte d'appello avrebbe mancato di esercitare la cooperazione istruttoria, e di valutare i profili di vulnerabilità del ricorrente per la semplice sua non credibilità. A differenza di quanto ritenuto dal richiedente in ricor- so, la Corte d'appello ha assolto agli obblighi di cooperazione istrutto- ria con riferimento alle condizioni del Paese di origine (Togo), richia- mando quanto alla lettera c) dell'art.14 del d.lgs. n. 251 del 2007 puntuali e aggiornate fonti conoscitive (ad es. Freedom House Free- dom in the World 2017 - Togo, 12 July 2017 cit. a pag.5 della senten- za gravata).
7. Inoltre la Corte d'appello prende in carico anche l'allegazione di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e di situazione di instabilità socio-politica del Paese, vagliandole e non condividendole. Tale sta- tuizione è argomentata, con riferimenti circostanziati al racconto del richiedente, tanto avuto riguardo alla richiesta di protezione sussidia- ria quanto a quella umanitaria. Né sussiste un pari obbligo di coope- razione con riferimento alle lett.
a) e b) allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto che le censure non sono individualizzate.
8. Orbene, gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d'appello e so- pra sintetizzati, che implicano anche l'esercizio di reperimento di in- formazioni d'ufficio, adempimento esercitato già in primo grado e ri- badito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di appello, non sono superati dalle deduzioni contenute nei motivi in esame ma, in sintesi, alle statuizioni in fatto adottate dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzio- ne diversa secondo cui vi sarebbero serie compressioni di diritti fon- damentali a danno del richiedente, deduzioni tuttavia non supportate da allegazioni in fatto circostanziate ma assolutamente generiche (il sistema carcerario e giudiziario del Paese, il possibile esercizio di dirit- ti fondamentali tutelati, il diritto a cure mediche, istruzione e lavoro ecc...) senza indicazione e riproduzione puntuale di fonti e di circo- stanze di fatto decisive.
Sotto quest'ultimo aspetto il ricorrente non ha allegato COI aggiorna- te e attendibili dimostrative dell'esistenza, nella regione di provenien- za, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, mancando di indicarne gli estremi e di riassumerne (o tra- scriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l'esito della lite sarebbe stato diverso, non po- tendo altrimenti la Corte apprezzare l'astratta rilevanza del vizio de- dotto e, conseguentemente, valutare l'interesse all'impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ. dell'accertamento sfavorevole operato dalla Corte territoriale (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 - 01).
9. Va al proposito ribadito che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è sì disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, ma presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio, a seguito del quale opera il potere- dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustifi- care l'applicazione della misura richiesta, non potendosi considerare fatti di comune e corrente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea (cfr. quanto alla protezione sussidiaria ex art.14 lett.
c) del d.lgs. n.251 del 2007 Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 11096 del 19/04/2019 e, quanto all'u- manitaria, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136 - 01), al fine di contrastare gli specifici accertamenti in fatto a sé sfavorevoli operati dalla Corte d'appello.
10. Nel caso di specie, come più volte accertato in fatto dal giudice d'appello, manca tale presupposto per le forme di protezione richieste ed è carente l'allegazione circostanziata, sia con riferimento al Paese di origine, parte sud occidentale del Togo, sia circa la deduzione sulle violenze subite in Libia, Paese di passaggio per arrivare in Italia, sia circa la aal violazione del principio del non refoulement. Ciascuno di questi aspetti è stato espressamente oggetto di valutazione da parte della Corte d'appello e la critica contro l'accertamento del giudice del merito non è stata sostanziata e personalizzata dal richiedente.
11. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statui- zione dev'essere adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il ver- samento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se