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Ordinanza — n. 26573/2021 — snciv Generato dall'IA

Contract termination by contractor's bankruptcy allows employer to refuse payment for unperformed work under Civil Code breach of contract rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26573/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the contractor's appeal, ruling that bankruptcy terminates the contract ab initio for future performance. The court held that the employer could refuse payment for work not yet completed due to the contractor's breach, overriding the lower court's application of the defense of non-performance. Consequently, the judgment was quashed and remanded to determine the validity of the breach exception.

Regesto Legislator

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Art. 81 legge fallimentare; Art. 1460 c.c.: Upon bankruptcy-induced contract termination, the employer may refuse payment for unperformed works if the contractor's breach justifies the defense of non-performance.

Parole chiave

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contract termination bankruptcy defense of non-performance construction contract law employer payment refusal contractor breach of contract credito contestato mandato di credito credito commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 81 legge fallimentare
3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'appaltante non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.
Art. 1460 c.c.
81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..
Art. 24 legge fallimentare
Art. 360 comma 1 nr. 3 c.p.c.
1460 cc ed 81 legge fallimentare in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.
art. 1460 cod. civ
Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 cod. civ.
art. 1460 c.c
81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c..

Giurisprudenza citata

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Cass., sez.1, 6 marzo 2015 n.4616
Cass., sez.6-1, 18 settembre 2013 n.21411
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19885/2016 proposto da: R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Alberto Magno n.9, presso lo studio dell'avvocato Orlandi Mauro che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro (N BE FINANCE s.r.I., nella qualità di cessionaria del Fallimento CE.VI.P. S.p.a. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 22, presso lo studio dell'avvocato Testuzza Alessandra, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Testuzza Andrea, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2984/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2021 dal cons. MELONI MARINA.FATTI DI CAUSA Con contratto in data 14/1/1997 Rete Ferroviaria Italiana spa ( già Ferrovie dello Stato spa) affidò in appalto ad una Associazione Temporanea d'Imprese, a/ente quale mandataria e capogruppo Edile Ferroviaria, i lavori di armamento ferroviario tra cui la fornitura di traverse ferroviarie che doveva essere eseguita dalla ICEP spa; successivamente alla dichiarazione di fallimento della Cevip spa in liquidazione, il Fallimento, in persona del liquidatore, convenne in giudizio RFI spa per ottenere il pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti con la predetta fornitura quantificato in C 470.022,26 oltre interessi e rivalutazione; il giudizio venne riunito ad altro pendente tra RFI spa e la società Edile Ferroviaria quale mandataria dell'ATI; il Tribunale di Roma, dato atto della intervenuta transazione tra RFIspa e Società Edile Ferroviaria dichiarò cessata la materia del contendere tra le parti e rigettò la domanda di Fallimento Cevip accogliendo l'eccezione di inadempimento di RFI spa; la Corte di Appello di Roma riformò la sentenza di prima grado ritenuta inammissibile l'eccezione di inadempimento proposta da RFI spa.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione RFI spa affidato a due motivi. Be Finance srl quale cessionaria del credito in contenzioso resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la RFI spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cc ed 81 legge fallimentare in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'appaltante non può rifiutare il pagamento dei lavori eseguiti in quanto non opponibile l'eccezione di inadempimento per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 della legge fallimentare.

Con il secondo motivo di ricorso la RFI spa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1460 cc e 24 legge fallimentare in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché la Corte di Appello di Roma ha dichiarato che l'eccezione di inadempimento destinata ad incidere negativamente sull'attivo fallimentare doveva essere trasferita in sede fallimentare ai sensi dell'art.24 della legge fallimentare. Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile il controricorso di Be Finance SRL stante l'incedibilità del credito del fallimento Cevip Spa in liquidazione.

I due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono fondati e devono essere accolti. E' pacifica e consolidata sul punto la giurisprudenza di questa Corte in ordine alla eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc in caso di fallimento. Infatti "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 I.fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 5 del 2006), sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere 2 cyl per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte (Sez. 1, Sentenza n. 23810 del 20/11/2015).

A tal riguardo è opportuno precisare che l'avvenuto scioglimento del rapporto contrattuale ha efficacia ex nunc e non preclude, evidentemente, la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate: cui si può ben opporre, da parte del debitore, l'inadempimento già maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento, consistente nell'esecuzione non a regola d'arte dell'opera. Pertanto, non sussiste violazione dell'art.81 legge fallimentare qualora la corte territoriale nell'accertare l'inadempienza dell'appaltatore rifiuti il pagamento del corrispettivo con le conseguenti ricadute sul credito preteso.

Diversamente opinando, si imporrebbe al debitore di pagare per intero le prestazioni ricevute, pur se in tutto o in parte non eseguite esattamente. Sul punto, l'argomento difensivo secondo cui l'eccezione sarebbe riconducibile all'art. 1460 cod. civ. e dunque, in funzione dilatoria, significativa della volontà di conservare il contratto, non coglie la finalità legittimamente perseguita, di negare il pagamento di prestazioni per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte. In questo senso, i precedenti giurisprudenziali, apparentemente contrari, lasciano in realtà spazio al risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore (Cass., sez.1, 6 marzo 2015 n.4616) ed affermano l'obbligazione del corrispettivo a carico del committente nei limiti in cui l'opus gli è utile (Cass., sez.6-1, 18 settembre 2013 n,21411).

Secondo Sez. 1, Sentenza n. 4616 del 06/03/2015, infatti, "Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 legge fa I. (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con la legge 9 gennaio 2006, n. 5), con la conseguenza che al curatore spetta il corrispettivo maturato per le opere già eseguite, salvo il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo e al non corretto adempimento dell'appaltatore; il committente non può, invece, invocare la disciplina prevista dall'art. 1460 cod. civ. in materia di eccezione di inadempimento, la quale, implicando la sospensione della prestazione della parte non inadempiente, presuppone un contratto non ancora risolto." In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza( e rinviato alla Corte per l'accertamento della fondatezza dell'eccezione mediante CTU o altro meizo La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al seguente principio di diritto: intervenuto lo scioglimento del contratto di appalto, anche di opera pubblica, per effetto della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi della L.

Fall., art. 81, l'appaltante può rifiutarsi di procedere al pagamento dei lavori eseguiti se fondata l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c.. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione il primo e secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione Così deciso in Rom