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Decreto — n. 26572/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, leaving the lower court's decision in force.

Numero d'incarto Decreto — n. 26572/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the appeal. The Association Calcio Sandonà 1922 had previously challenged a second-instance judgment rendered against Federico Concetti, but voluntarily renounced the lawsuit via a signed act. Consequently, the court ruled that the litigation process ended without addressing the merits or costs, leaving the original appellate decision effective.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 1, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: When a party withdraws the appeal before the court issues a ruling, the proceedings are extinguished by decree without examination of the merits or allocation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation decree litigation costs voluntary renunciation rinuncia alla concessione ritiro a seguito di transazione revoca del concordato

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 1, c.p.c.
Armida Dal Bo; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
Armida Dal Bo; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art.
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Testo completo

Rep. DECRETO Od. sul ricorso 17159-2019 proposto da: ASSOCIAZIONE CALCIO SANDONA' 1922 A.S.D., già Associazione Calcio Passerella '93, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALSAVARANCHE 46, presso lo studio dell'avvocato MARCO CORRADI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA PAVANETTO; - ricorrente- contro CONCETTI FEDERICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo SC studio dell'avvocato NICOLA LAURENTI, 2021 rappresentato e difeso dall'avvocato ARMIDA DAL BO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1034/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 26/04/2018;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 17159/2019, la ASD Associazione Calcio Sandonà 1922 (già Associazione Calcio Passarella '93) ha impugnato la sentenza n. 1034/2018, depositata il 26/4/2018 dalla Corte di appello di Venezia: che Federico Concetti ha resistito con controricorso; che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dal presidente Ivan Siciliotto e dal difensore avv. Luca Pavanetto; che il medesimo atto è stato sottoscritto per adesione da Federico Concetti e dal difensore avv.

Armida Dal Bo; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell