Italian Court dismisses asylum appeal for lack of credible threat evidence and insufficient vulnerability proof.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Friday Patrick's appeal against the dismissal of his asylum and humanitarian protection requests. The applicant claimed threats from the Ogboni secret society in Nigeria but failed to provide credible evidence of specific personal danger or detailed vulnerability factors. The court ruled that the lower courts correctly applied the burden of proof, noting that the applicant did not sufficiently demonstrate the conditions required for subsidiary or humanitarian protection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 lett. a) e b) D.Lgs. 251/2007; Art. 8 D.Lgs. 25/2008; Art. 3 D.Lgs. 251/2007: The applicant bears the burden of proving specific personal exposure to risk; without such evidence, the judge cannot ex officio grant humanitarian protection based merely on social insertion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
N. ORDINANZA sul ricorso 24473/2020 proposto da: FRIDAY PATRICK, rappresentato e difeso dall'Avv Davide Verlato, do- miciliato presso la Cancelleria della Corte - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresen- tato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12, costituito al solo fine di partecipare ex art.370 primo comma cod. proc. civ. all'eventuale udienza di discussione della controversia - resistente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA n.1721/20, depositata il 2 luglio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/5/2021 dal Consigliere PIERPAOLO GORI Rilevato che:
1. Con sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1721 del 2020 pub- blicata il 2 luglio 2020 nel processo iscritto al numero di registro 2163 del 2018 veniva rigettato l'appello proposto da Friday Patrick contro l'ordinanza del Tribunale di Venezia la quale aveva dismesso l'opposi- zione avverso il decreto reiettivo della domanda di protezione interna- zionale e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex articolo 5 comma sesto del decreto legislativo n. 286 del 1998 emesso dalla Commissione territoriale di Verona sezione di Vicenza.
2. In particolare il richiedente, proveniente dalla Nigeria, riferiva di avere lasciato il Paese di origine per le minacce ricevute dagli apparte- nenti della setta degli Ogboni dopo che si era rifiutato di subentrare al padre, deceduto, nelle funzioni di capo della setta nel suo villaggio, racconto ritenuto dal Tribunale di Venezia non credibile. Il giudice di prime cure, in assenza dei presupposti per la concessione anche della subordinata richiesta protezione umanitaria, inclusa la vulnerabilità, ri- gettava integralmente il ricorso e l'ordinanza veniva confermata dal giudice d'appello.
3. Contro tale decisione propone ricorso per Cassazione il richiedente per tre motivi mentre il Ministero dell'Interno ha depositato mera com- parsa di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all' udienza di discussione ai sensi dell'articolo 370 comma primo codice procedura civile.. Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso - ai sensi dell'articolo 360 comma primo n. 3 codice procedura civile - viene prospettata la violazione o falsa applicazione di legge con riferimento alle pagine nn. 6 7 8 9 e 10 della motivazione della sentenza impugnata, e dunque alla decisione sulla domanda di protezione sussidiaria ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 251 del 2007, dei principi ela- borati in sede giurisprudenziale relativi alla materia istruttoria e di quelli contenuti negli articoli 8 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e 3 del decreto legislativo n. 251 del 2007 circa l'esame del richiedente asilo e la valutazione del materiale probatorio da utilizzare ai fini della decisione. Nel corpo del motivo viene lamentata la mancata acquisi- zione di adeguate informazione cerca la setta segreta degli Ogboni.
5. Il motivo è infondato. La Corte reitera che non sussiste un obbligo di cooperazione istruttoria con riferimento alle lett.
a) e b) dell'art.14 del d.lgs. n. 251 del 2007 allorquando, come nel caso di specie, alla ritenuta e motivata assenza di credibilità del dichiarante (cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 16122 del 28/07/2020) si aggiunga il fatto che le censure non sono individualizzate.
6. Con il secondo motivo - senza individuazione del pertinente para- digma processuale comunque individuabile nell'articolo 360 primo comma numero 3 codice procedura civile - il ricorrente deduce la vio- lazione o falsa applicazione, quanto alle pagine 7 8 9 e 10 della moti- vazione della sentenza impugnata, perché non sarebbe stata fatta cor- retta, esaustiva, oggettiva e imparziale applicazione dei criteri relativi alla materia istruttoria ai fini della concessione della protezione sussi- diaria di cui all'articolo 14 comma primo lettera c) del decreto legisla- tivo n. 251 del 2007, in particolare per la mancata reale indagine sulla situazione politica interna attualmente esistente in Nigeria.
7. Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha assolto agli obblighi di cooperazione istruttoria con riferimento alle condizioni del Paese di ori- gine (Nigeria, Edo State) quanto alla lettera c) dell'art.14 del d.lgs. n. 251 del 2007 attraverso la puntuale e aggiornata ricostruzione socio politica del Paese, con citazione di numerose autorevoli fonti conosci- tive internazionali a pag.11 della sentenza, nell'ambito della quale è stata presa in carico l'allegazione di violazione dei diritti inviolabili dell'uomo e di situazione di instabilità socio-politica del Paese, vagliata e non condivisa. Tale statuizione è argomentata, con riferimenti circo- stanziati al racconto del richiedente.
8. Orbene, gli accertamenti in fatto operati dalla Corte d'appello e sopra riassunti, che implicano anche l'esercizio di reperimento di informazioni d'ufficio, adempimento esercitato già in primo grado e ribadito dalla sentenza impugnata nel quadro dei poteri devolutivi del giudice di ap- pello, non sono superati dalle deduzioni contenute nel motivo in esame ma, in sintesi, alle statuizioni in fatto adottate dal giudice di appello viene semplicemente contrapposta una ricostruzione opposta secondo cui vi sarebbero serie compressioni di diritti fondamentali a danno del richiedente, deduzioni tuttavia non supportate da allegazioni in fatto circostanziate.
9. Inoltre il ricorrente non ha allegato COI aggiornate e attendibili di- mostrative dell'esistenza, nella regione di provenienza, di una situa- zione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indi- carne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l'esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l'a- stratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l'in- teresse all'impugnazione ex art. 100 cod. proc. civ. dell'accertamento sfavorevole operato dalla Corte territoriale (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21932 del 09/10/2020, Rv. 659234 - 01).
10. Con il terzo motivo di ricorso - formulato ai sensi dell'articolo 360 primo comma n.5 codice procedura civile - viene prospettato l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione alle richieste contenute nel ricorso di primo grado di concessione di un permesso per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari. Viene inoltre dedotta la violazione degli articoli 115 e 116 codice procedura civile e 8 del decreto legislativo n. 25 del 2008 in riferimento all'articolo 14 lettere a), b) e c) del decreto legislativo numero 251 del 2007 e 32 comma terzo del decreto legislativo numero 25 del 2008, la mancata applica- zione del giudizio di comparazione richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione con riferimento all'accertamento di vulnerabilità del richiedente e la possibile violazione anche dell'articolo 8 CEDU e dell'articolo 19 comma 1 e comma 1.1 TU Immigrazione.
Nel corpo del motivo il richiedente fa nuovamente riferimento anche al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 lettere a) e b) del decreto legislativo numero 251 del 2007 e all'assenza di adeguata istruttoria da parte della Corte d'appello la quale avrebbe da un lato basato la propria decisione esclusivamente sulla scarsa cre- dibilità del ricorrente da un lato e, dall'altro, avrebbe escluso l'ipotesi sub lettera c) del decreto legislativo n. 251 del 2007 senza valutare comparativamente la vulnerabilità personale del richiedente anche ai fini della richiesta subordinata di protezione umanitaria attraverso una motivazione apodittica e sostanzialmente omessa con riferimento all'attività lavorativa svolta in Italia.
11. Il motivo è infondato. Con riferimento alla riproposizione della man- cata attività istruttoria quanto alla richiesta di protezione sussidiaria valgono le considerazioni già sopra svolte in dipendenza del primo e secondo motivo. Quanto alla protezione umanitaria, il Collegio osserva che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice è sì disancorato dal principio dispositivo e libero da preclusioni e impedimenti processuali, ma presuppone l'assolvimento da parte del richiedente dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della sua personale esposizione a rischio.
Solo a seguito di tale adempimento opera il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, e in quali limiti, nel Paese di origine del richiedente si verifichino fenomeni tali da giustificare l'applicazione della misura richiesta, non potendosi considerare fatti di comune e cor- rente conoscenza quelli che vengono via via ad accadere nei Paesi estranei alla Comunità europea (cfr. quanto alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14548 del 09/07/2020, Rv. 658136 - 01), al fine di contrastare gli specifici accertamenti in fatto a sé sfavorevoli operati dalla Corte d'appello.
Nel caso di specie manca tale presupposto ed è carente l'allegazione circostanziata con riferimento tanto a profili di vulnerabilità personali quanto generali e, su questo presupposto e con questi limiti, la Corte territoriale ha tenuto conto del profilo della valutazione comparativa tra il Paese di accoglienza e quello di prove- nienza (Nigeria, Edo State). In tale contesto, rettamente la corte di merito ha ritenuto, conforman- dosi alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di legittimità, che l'inserimento sociale in Italia -peraltro non precisato nel grado di intensità raggiunto- possa di per sé rendere doveroso il rilascio del permesso umanitario (cfr.
Sez. 6-1, n. 420/2012, Rv. 621178-01; Sez. 6-1, n. 359/2013; Sez. 6-1, n. 15756/2013).
13. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e, in assenza di svol- gimento delle difese effettive da parte del Ministero, nessuna statui- zione dev'essere adottata sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte: rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza allo stato dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d