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Decreto — n. 25975/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties reaching a settlement and mutually withdrawing the lawsuit.

Numero d'incarto Decreto — n. 25975/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation proceedings extinguished because the appellant and appellee reached a transactional agreement. Both parties formally withdrew their respective claims and defenses, satisfying the conditions for case termination under the Code of Civil Procedure. Consequently, the court issued a decree dismissing the appeal without addressing the merits of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When parties reach a settlement and mutually withdraw their claims, the proceedings are extinguished by decree without adjudication on the merits.

Parole chiave

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settlement agreement mutual withdrawal extinguishment of proceedings Code of Civil Procedure cassation dismissal ritiro a seguito di transazione desistenza dall'azione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 391, first paragraph, c.p.c.
Dario Forasassi; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art.
Art. 391, last paragraph, c.p.c.
Dario Forasassi; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art.
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Testo completo

guente Rep. DECRETO Ud. sul ricorso 7315-2019 proposto da: FLYER S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e CHIONNA CARLO, C.k) C-t elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 59, presso lo studio dell'avvocato PIETRO SCIUBBA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA ARDITO; - ricorrenti - contro CONFEZIONI LIVERANI di LIVERANI GIOVANNI & FIGLI S.N.C., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente AAG domiciliata in ROMA, VIA DI VAL FIORITA N. 90, 2021 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO LILLI, AMO rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO FORASASSI; - controricorrente - contro ACON S.P.A.; - intimate - avverso la sentenza n. 2037/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/07/2018;

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEPRIMA SEZIONE CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Rilevato che con ricorso NRG 7315/2019, la srl Flyer e Carlo Chionna hanno impugnato la sentenza n. 2037/2018, depositata il 30/7/2018 dalla Corte di appello di Bologna che la snc Confezioni Liverani di Liverani Giovanni & Figli ha resistito con controricorso; che dato atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo, la srl Flyer e Carlo Chionna hanno rinunciato al ricorso con atto sottoscritto dalle parti stesse e dal difensore avv.

Anna Ardito; che la snc Confezioni Liverani di Liverani Giovanni & Figli ha accettato la rinuncia con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore avv. Dario Forasassi; che sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio, che non essendo stata ancora fissata la data della decisione, va fatta con decreto ai sensi dell'art. 391, primo comma, cpc; che non occorre provvedere sulle spese di lite ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, cpc;

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazione dell'udienza. Roma, il 16/9/