Italian Court dismisses asylum appeal for generic failure to cite specific appellate grounds violating procedural specificity rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to meet specific procedural requirements for challenging second-instance decisions. The appellant, Harrison Unity, argued that the appellate court erred in dismissing his asylum claim based on private family conflicts and the general situation in Nigeria, but the Ministry of Interior argued the appeal lacked necessary specificity. The court rejected the appeal because the grounds cited were too generic and did not explicitly reference the specific appellate reasoning that was allegedly misapplied, rendering the review precluded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation against a second-instance decision must specifically identify the grounds of the appellate judgment that were erroneously disregarded; generic criticisms without referencing the specific reasoning of the lower court are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 ORDINANZA sul ricorso 19837/2020 proposto da: Harrison Unity domiciliato in Roma, Via Faà di Bruno, 15 presso lo studio dell’Avvocato Marta Di Tullio che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, 12 -intimato- avverso la sentenza n. 51/2020 della Corte d’appello di Napoli de- positata il 01/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2021 dal Cons. Laura Scalia.
F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19837/2020 Numero sezionale 3525/2021Numero di raccolta generale 25927/2021 FATTI DI CAUSA Data pubblicazione 23/09/2021 1.
La Corte d’appello di Napoli con la sentenza in epigrafe indi- cata ha respinto l’impugnazione proposta da Harrison Unity avverso l’ordinanza del locale tribunale, che la Corte di merito ha così con- fermato, quanto al rigetto della domanda di protezione internazio- nale e di riconoscimento del diritto ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto reso dal richiedente protezione ed insussistenti i presupposti per il ricono- scimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.
2. Il richiedente, nel racconto reso in fase amministrativa, ha dichiarato di essere fuggito dal proprio Paese, la Nigeria (Edo Sta- te), in seguito alle pressioni ricevute dal secondo marito della ma- dre che voleva che il richiedente si convertisse alla religione mu- sulmana e dopo aver provocato accidentalmente l’incendio della sartoria dove lavorava.
3. Avverso l’indicata sentenza Harrison Unity ricorre in cassa- zione con tre motivi. Il Ministero dell’interno si è costituito tardiva- mente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale discussione della causa ex art. 370, primo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione ed er- ronea applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 25 del 2008, dell’art. 16 della Direttiva procedure 2013/32 UE, dell’art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251 del 2007. I giudici di appello avevano valutato il racconto reso dal ri- chiedente relativo ad una vicenda di natura privata e ritenuto non necessario adempiere al dovere di cooperazione istruttoria, non 2 F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19837/2020 ponendo il dichiarante nella condizione di risolvere le contraddizioni Numero sezionale 3525/2021Numero di raccolta generale 25927/2021 pure ritenute nel racconto reso in fase amministrativa, mancando, Data pubblicazione 23/09/2021 nel corso dello svolto esame, di porre domande a chiarimento.
La Corte d’appello avrebbe dovuto acquisire d’ufficio informa- zioni aggiornate sul Paese di origine. Il richiedente aveva documentato la condizione di violenza indi- scriminata nel proprio Paese ed aveva prospettato una situazione di danno grave, allegando l’assenza di controllo e di intervento dei po- teri statali.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5, 7 e 14 lett.
b) d.lgs. 251 del 2007 non avendo la Corte di merito acquisito informazioni sulla situazio- ne della Nigeria. I motivi, da trattarsi congiuntamente perché relativi a questioni connesse, sono inammissibili perché generici ed in alcun modo dia- loganti con il provvedimento impugnato che non viene richiamato in ricorso nei suoi contenuti che, come tali, non sono in modo effi- cace e concludente censurati, avuto riguardo alle norme in applica- zione nella concreta fattispecie, secondo l’interpretazione offertane da questa Corte. Più puntualmente il motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica là dove il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l'esercizio del controllo demandato alla S.C. an- che in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori offi- ciosi (vd Cass. n. 13403 del 17/05/2019).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 comma 6 d.lgs. n. 286 del 1998 per avere la Corte d’appello omesso di esaminare la domanda di protezione umanitaria non verificando il collegamento tra la situazione sogget- tiva e la condizione generale del Paese di origine che avrebbero in- 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 19837/2020 tegrato una situazione di vulnerabilità non dovendo il ricorrente Numero sezionale 3525/2021Numero di raccolta generale 25927/2021 dedurre ragioni diverse o alternative rispetto a quelle fatte valere Data pubblicazione 23/09/2021 per le diverse e maggiori protezioni. Il motivo è inammissibile perché, generico, esso manca di con- frontarsi con la decisione impugnata che non viene riportata nei contenuti che si denunciano come violativi delle norme dedotte, mancando altresì, come più sopra indicato, di riportare il motivo di appello che si denuncia come erroneamente disatteso.
Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta solo intima- ta nella tardività ed irritualità della costituzione. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri- corso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Se- zione civile del 15 settembre 2021 Il Presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e