Italian court dismisses asylum appeal citing insufficient motivation and procedural defects under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Felix Frank's appeal against the denial of subsidiary protection inadmissible due to procedural flaws. The applicant claimed he fled Nigeria after accidentally killing a village chief, arguing the lower courts failed to assess his vulnerability and provided insufficient reasoning. The court rejected this, ruling that the appeal's arguments no longer aligned with the updated legal standards and failed to identify specific omitted facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 5 c.p.c.; Art. 14, para. 1, lett. c) D.Lgs. n. 251/2007: An appeal is inadmissible if it relies on grounds no longer valid under the amended statute and fails to pinpoint the specific decisive fact omitted by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 ORDINANZA sul ricorso 21775/2020 proposto da: Felix Frank domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelle- ria civile della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Rosa Oddone per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, 12 -intimato- avverso la sentenza n. 189/2020 della Corte di appello di Torino, depositata il 14/02/2020; F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21775/2020 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero sezionale 3530/2021Numero di raccolta generale 25924/2021 15/09/2021 dal Cons. Laura Scalia.
Data pubblicazione 23/09/2021 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’appello di Torino con la sentenza in epigrafe indi- cata ha respinto l’impugnazione proposta da Felix Frank, cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza con cui il locale tribunale ne aveva respinto, a sua volta, l’opposizione al provvedimento della compe- tente commissione territoriale di diniego della protezione interna- zionale e del diritto al rilascio di un permesso per motivi umanitari. La Corte d’appello, nel confermare il provvedimento di primo grado, ha rilevato la non credibilità del racconto reso e l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezio- ne sussidiaria e del diritto alla protezione per motivi umanitari.
2. Nel racconto reso il richiedente ha dichiarato di essere fuggi- to dal proprio Paese nel timore di essere ucciso senza possibilità di difesa dopo aver ucciso nel corso di una battuta di caccia, per un tragico errore, il capo del villaggio.
3. Avverso l’indicata sentenza Felix Frank ricorre in cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale sua partecipazione alla discussione della causa ex art. 370, primo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 14 comma 1 lett.
c) d.lgs. n. 251 del 2007 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e comunque omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Il primo giudice aveva rigettato la domanda negando quanto denunciato in ricorso senza valutare la vicenda narrata e le tradi- 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a :
S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21775/2020 zioni del luogo e la Corte d’appello aveva semplicemente conferma-Numero sezionale 3530/2021Numero di raccolta generale 25924/2021 to la decisione di primo grado. Data pubblicazione 23/09/2021 Nella valutazione del racconto doveva valere l’onere della prova attenuata e doveva concedersi al dichiarante il beneficio del dubbio.
La Corte d’appello non aveva valutato fonti aggiornate e specifi- che sulla situazione in atto in Nigeria, non potendo la vicenda dell’appellante, dovuta alla complessità della società africana, esse- re compresa ed interpretata secondo i canoni di valutazione propri delle “società evolute” (p. 6 cit.). Il motivo è inammissibile perché portatore di critica del tutto generica. Il ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado deve allegare il motivo che, coltivato in appello secondo il canone della specificità della critica difensiva ex art. 342 c.p.c., sia stato in tesi erroneamente disatteso, restando altrimenti precluso l'esercizio del controllo demandato alla S.C. anche in ordine alla mancata attivazione dei detti poteri istruttori officiosi (vd Cass. n. 13403 del 17/05/2019).
Il motivo denuncia altresì una tipologia di vizio, quello della mo- tivazione, secondo contenuti non più previsti dopo la novella dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., così per l’insufficiente e contraddittoria motivazione, nel resto neppure provvedendo a se- gnalare il fatto storico omesso nella valutazione dalla Corte di meri- to e decisivo nella controversia.
2. Con il secondo motivo, erroneamente indicato come terzo, si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, in relazione all’art. 360, pri- mo comma, n. 5 c.p.c. La Corte di appello e prima il tribunale avevano omesso di va- lutare la situazione di estrema vulnerabilità del richiedente al fine di riconoscere la sussistenza dei gravi motivi integranti il diritto alla protezione umanitaria. Il motivo di ricorso è inammissibile là dove richiama del vizio di motivazione che viene dedotto per contenuti non più rispondenti a 3 F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 21775/2020 quelli della norma di riferimento, novellata, e perché non provvede Numero sezionale 3530/2021Numero di raccolta generale 25924/2021 a segnalare quale “fatto decisivo” sarebbe stato omesso nella con-Data pubblicazione 23/09/2021 dotta valutazione dai giudici di merito, deducendo genericamente sulla condizione di vulnerabilità del ricorrente e mancando, nel far ciò, di ogni raffronto tra quanto dedotto e richiesto in primo grado e quanto ancora denunciato in sede di impugnazione, secondo struttura e contenuti propri del giudizio di impugnazione e del rela- tivo atto introduttivo.
3. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività ed irritualità della costituzione dell’amministrazione rimasta, pertanto, solo intimata. Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti proces- suali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ri- corso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezio- ne civile del 15 settembre 2021 Il Presidente Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e