Cassation court dismisses bank liability claim for identity theft, allowing only negligence argument while rejecting new security measures issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the first ground of appeal admissible regarding the bank's liability for identity theft under civil code provisions, while rejecting the second ground as inadmissible. The plaintiff argued the bank failed to adopt sufficient technical security measures to prevent unauthorized home banking access, whereas the bank contended it had attempted contact and provided periodic statements. The court ruled that the appeal regarding technical security measures introduced a new issue not examined in the lower court, thus dismissing it, but upheld the liability claim based on negligence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2050; Art. 2697 cod. civ.; Art. 15 d.lgs. 196/2003: The bank is liable for damages caused by unauthorized home banking transactions due to identity theft if it failed to adopt all measures appropriate to avoid the damage, but the court cannot examine new issues regarding technical security measures not raised in the lower proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18308/2017 R.G. proposto da GIROTTI FRANCESCO, in proprio ed in qualità di titolare della ditta ALGIMEC, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Maria Francesco Rapisarda, con do- micilio eletto in Roma, corso Trieste, n. 87; – ricorrente – contro INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona del procuratore Marco Minuto, rappre- sentata e difesa dall’Avv. Paolo Guzzetti, con domicilio eletto in Roma, via le di Villa Grazioli, n. 15, presso lo studio dell’Avv. Benedetto Gargani; – controricorrente – e PORETTI LUCILLA;
– intimata – F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1780/17, depositata il 28 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2021 dal Consigliere Guido Mercolino; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ri- corso. FATTI DI CAUSA 1. Francesco Girotti, in proprio ed in qualità di titolare della ditta Algimec, convenne in giudizio Lucilla Poretti e l'Intesa Sanpaolo S.p.a., per sentirne dichiarare la responsabilità per il prelievo della somma complessiva di Euro 184.000,00 dal conto corrente aziendale, effettuato dalla Poretti senza auto- rizzazione, con la condanna delle convenute al risarcimento del danno.
A sostegno della domanda, espose che, con due moduli prestampati sot- toscritti con firma apocrifa il 20 maggio ed il 14 luglio 2009, la Poretti, già dipendente della Algimec, aveva disposto la liquidazione parziale di due po- lizze di assicurazione sulla vita a lui intestate, per un importo complessivo di Euro 450.000,00, chiedendone l'accredito sul conto corrente personale di esso attore; con due distinti bonifici effettuati anch'essi con firme apocrife l'11 giugno ed il 4 agosto 2009, la donna aveva poi girato l'importo comples- sivo di Euro 445.000,00 sul conto aziendale, dal quale aveva trasferito la somma di Euro 300.000,00 su un altro conto anch'esso intestato all'impresa; con nove bonifici effettuati tra il 24 giugno ed il 27 agosto 2009, la Poretti aveva infine trasferito l'importo di Euro 184.000,00 sul proprio conto cor- rente, all'insaputa di esso attore.
Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, chiedendo di essere ga- rantita dalla Poretti in caso di soccombenza. Si costituì inoltre la Poretti, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. 1.1. Con sentenza del 27 ottobre 2014, il Tribunale di Milano accolse la domanda proposta nei confronti della Poretti, condannandola al pagamento 2 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 della somma di Euro 184.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; escluse invece la responsabilità della Banca, rilevando che i moduli con cui era stata chiesta la liquidazione delle polizze recavano firme autentiche, i bo- nifici erano stati disposti in parte con firme la cui falsità non era rilevabile ictu oculi, in parte mediante il servizio di home banking, con l'utilizzazione di cre- denziali in possesso del titolare, e le operazioni risultavano annotate negli estratti conto inviati all'attore, il quale non aveva sollevato alcuna contesta- zione.
2. L'impugnazione proposta dal Girotti è stata rigettata dalla Corte d'ap- pello di Milano, che con sentenza del 28 aprile 2017 ha dichiarato assorbito il gravame incidentale proposto dalla Banca. A fondamento della decisione, la Corte ha rilevato che la Banca aveva regolarmente comunicato al Girotti l'avvenuta liquidazione delle polizze di as- sicurazione, con lettere del 1° giugno e del 30 luglio 2009, e l'effettuazione degli ordini di bonifico dal conto personale a quello aziendale, attraverso l'in- vio degli estratti conto periodici, nonché i movimenti disposti mediante il ser- vizio di home banking, attraverso l'invio degli estratti conto all'Algimec.
Rite- nuto pertanto che l'attore fosse stato messo in grado di conoscere tempesti- vamente l'effettuazione sia delle anomale operazioni di smobilizzo degli inve- stimenti, delle quali non si era allarmato per oltre un anno, che dei successivi movimenti bancari, al cui controllo periodico avrebbe dovuto provvedere, svolgendo attività imprenditoriale ed avendo conferito ad una sua dipendente la delega ad operare sui conti aziendali, ha concluso per la riconducibilità della sottrazione alla condotta negligente del Girotti, affermando l'insussistenza del nesso di causalità con la condotta della Banca.
3. Avverso la predetta sentenza il Girotti ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. La Banca ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. La Poretti non ha svolto attività difensiva. Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l'inter- vento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. 3 F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 RAGIONI DELLA DECISIONE 1.
Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1710, 1856 e 2697 cod. civ., osservando che, nell'escludere la responsabilità della Banca, la sentenza im- pugnata non ha considerato che la stessa aveva provveduto alla liquidazione delle polizze in virtù della mera presentazione di moduli prestampati da parte della Poretti, senza verificare se il titolare fosse a conoscenza dell'operazione o avesse conferito una delega alla dipendente, autorizzata ad operare sol- tanto sui conti aziendali.
Aggiunge che, nel provvedere all'esecuzione degli ordini di bonifico, la Banca aveva omesso di accertare se esso ricorrente ne fosse a conoscenza, di verificare l'autenticità delle firme e d'informarlo, in tal modo agevolando la commissione dell'illecito. Afferma che tale comporta- mento contrasta con il dovere di diligenza nell'adempimento dell'obbliga- zione, qualificato dal carattere professionale dell'attività bancaria e dai rischi connessi all'organizzazione dei relativi servizi, i quali impongono l'effettua- zione di tutti i controlli resi possibili dalle attuali conoscenze tecniche e di quelli ulteriori suggeriti dalle circostanze del caso concreto.
Sostiene inoltre che la non rilevabilità ictu oculi della falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico non esonerava la Banca dal dovere di accertare che esso ricorrente ne fosse a conoscenza, non essendo la Poretti in possesso di un mandato o di una delega ad operare sui suoi conti personali, e non risultando sufficiente l'informazione successivamente fornita mediante l'invio degli estratti conto. 1.1. Non merita accoglimento l'eccezione sollevata dalla difesa della Banca, secondo cui, attraverso le predette censure, il ricorrente mira a solle- citare una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata escluso, sulla base di una motivazione orga- nica e supportata dalle evidenze di causa, la configurabilità del nesso causale tra la condotta tenuta da essa controricorrente ed il prelievo non autorizzato della somme sottratte dal conto corrente.
La questione sollevata dal ricorrente consiste infatti nello stabilire se, nell'escludere che il comportamento della Banca abbia agevolato la liquida- 4 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 zione delle polizze ed il trasferimento degl'importi liquidati dal suo conto cor- rente personale a quello aziendale, nonché la successiva effettuazione dei bonifici attraverso i quali hanno avuto luogo i predetti prelievi, la sentenza impugnata abbia correttamente applicato il criterio d'imputazione fondato sull'osservanza degli obblighi di diligenza connessi alla esecuzione delle varie operazioni effettuate dalla Poretti, in relazione alla duplice circostanza che quest'ultima non era la titolare dei conti correnti e non era autorizzata ad operare su quello personale del Girotti.
Pur riguardando l'accertamento del nesso causale, il cui riscontro si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la predetta questione non può ritenersi estranea all'am- bito del giudizio di legittimità, in quanto, coinvolgendo l'individuazione del criterio da adottare per la selezione, tra tutte le possibili concause dell'illecito, degli antecedenti in concreto rilevanti per la produzione del danno, ed in par- ticolare la verifica della conformità della scelta operata dal giudice di merito alle norme sostanziali che disciplinano la fattispecie accertata, attiene alla sussunzione di quest'ultima nell'ipotesi normativa, il cui controllo rientra nei poteri di questa Corte, ferma restando la spettanza al giudice di merito della valutazione delle conseguenze derivanti dall'adozione del predetto criterio di selezione (cfr.
Cass., Sez. III, 10/04/2019, n. 9985; 25/02/2014, n. 4439; 7/12/2005, n. 26997). In tema di responsabilità civile, e con particolare ri- guardo al caso in cui venga allegata la riconducibilità dell'evento dannoso ad una condotta omissiva, questa Corte ha d'altronde affermato che l'accerta- mento del nesso causale postula un giudizio controfattuale, fondato sul prin- cipio sancito dall'art. 40, secondo comma, cod. pen., volto a stabilire se l'os- servanza di determinate regole, imposte da disposizioni di legge o regola- mentari o da specifiche clausole contrattuali o dai canoni di diligenza e cor- rettezza cui deve uniformarsi il comportamento delle parti, sarebbe risultato, secondo criteri di certezza probabilistica, idoneo ad impedire l'evento (cfr.
Cass., Sez. III, 27/09/2018, n. 23197; 21/05/2013, n. 12401; Cass., Sez. I, 12/04/2018, n. 9067), sicché l'applicazione del predetto criterio di selezione impone innanzitutto d'individuare la condotta che nel caso specifico avrebbe potuto astrattamente esigersi sulla base delle predette regole, la quale è de- 5 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 stinata a fungere, nell'ambito dell'accertamento del nesso causale, da para- metro di valutazione di quella in concreto tenuta dall'agente. 1.2.
Ciò posto, si osserva che nel giudizio di merito è rimasto accertato che a) la liquidazione delle polizze ha avuto luogo mediante l'utilizzazione di moduli prestampati recanti la firma autentica del ricorrente, b) l'effettuazione di tali operazioni è stata regolarmente comunicata al ricorrente, c) il trasferi- mento delle somme liquidate dal conto corrente personale del Girotti a quello intestato all'Algimec ha avuto luogo mediante l'utilizzazione di ordini di boni- fico recanti firme apocrife, la cui falsità non era tuttavia rilevabile ictu oculi, d) tali operazioni sono state riportate negli estratti conto periodici inviati al ricorrente, e) il prelievo delle somme dal conto corrente aziendale ha avuto luogo tramite ordini di bonifico impartiti a mezzo del servizio di home banking, con l'uso di credenziali in possesso del ricorrente, f) tali operazioni sono state anch'esse riportate negli estratti conto periodici inviati all'Algimec.
Sulla base di tale accertamento, la sentenza impugnata ha escluso che il prelievo non autorizzato dell'importo ricavato dalla liquidazione delle polizze sia causal- mente ricollegabile alla condotta tenuta della Banca nella gestione del rap- porto di conto corrente, osservando da un lato che la stessa ha portato a conoscenza del cliente le operazioni effettuate, mediante la comunicazione immediata dello smobilizzo dei titoli e l'invio gli estratti conto periodici, e dallo altro che il ricorrente era in grado di rendersi personalmente conto dell'avve- nuta effettuazione delle operazioni, attraverso il servizio di home banking, con la conseguenza che la sottrazione delle somme deve ritenersi ascrivibile esclusivamente alla grave negligenza del Girotti, il quale ha omesso di verifi- care con la dovuta frequenza l'andamento del conto corrente personale e di quello aziendale.
Tale ragionamento, presupponendo che l'obbligo di diligenza posto a ca- rico della Banca nello svolgimento del rapporto di conto corrente sia stato interamente adempiuto con la verifica dell'autenticità delle firme apposte sui moduli contenenti gli ordini di liquidazione delle polizze e di quelli di bonifico e con la successiva comunicazione al cliente dell'avvenuta esecuzione di tali operazioni, non tiene adeguatamente conto della circostanza, sostanzial- mente pacifica tra le parti, che la consegna dei predetti moduli non è stata 6 F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 effettuata personalmente dal ricorrente, ma dalla Poretti, la quale non era autorizzata ad operare sul conto personale del Girotti, ma solo su quello aziendale.
In riferimento all'esecuzione di ordini pervenuti attraverso canali inusuali, questa Corte ha infatti affermato costantemente che la responsabi- lità della banca non può essere esclusa in virtù del mero riscontro della con- formità della sottoscrizione allo specimen, dal momento che, in presenza di circostanze del caso concreto tali da suggerire, secondo le regole di diligenza cui è tenuto il mandatario, ulteriori controlli, l'omissione degli stessi integra un comportamento colposo ostativo alla configurabilità di una situazione di apparenza idonea a giustificare l'esonero della banca da detta responsabilità (cfr.
Cass., Sez. I, 9/10/2017, n. 23580; 20/09/2013, n. 21613; 20/02/1988, n. 1764). Tale principio, ritenuto applicabile sia al caso di ordini di bonifico non consegnati di persona dal cliente sia al caso di ordini trasmessi in via telefonica o telematica da soggetti non meglio individuati, trova giustifica- zione nella natura professionale dell'attività svolta dal banchiere nella rice- zione e nell'esecuzione degl'incarichi affidatigli, la quale gli impone, a sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., di predisporre l'organizzazione ne- cessaria per garantire la sicurezza nell'effettuazione delle operazioni e di adottare tutte le cautele suggerite dalla tecnica e dall'esperienza, al fine di impedire l'esecuzione di pagamenti non autorizzati.
In quest'ottica, ed avuto riguardo anche alla consistenza dell'importo ricavato dalla liquidazione delle polizze, la circostanza che la Poretti non fosse autorizzata ad operare sul conto corrente personale del Girotti avrebbe imposto alla Corte territoriale di non limitarsi a dare atto dell'autenticità delle firme apposte sui moduli con cui era stato disposto lo smobilizzo dei titoli e della non rilevabilità ictu oculi della falsità di quelle apposte sugli ordini di bonifico, ma di verificare, ai fini dell'e- sclusione della responsabilità della Banca, se, indipendentemente dall'esi- stenza di una delega scritta, le predette modalità di consegna corrispondes- sero ad una prassi invalsa tra le parti, idonea ad ingenerare nella Banca un incolpevole affidamento in ordine alla legittimazione della presentatrice, in quanto conosciuta dal correntista e da lui mai precedentemente contestata.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che l'avvenuta liqui- 7 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 dazione delle polizze emergesse dall'annotazione dell'accreditamento del re- lativo importo negli estratti conto inviati al cliente, trattandosi di un compor- tamento estraneo alla sequenza causale in esame, in quanto anteriore al tra- sferimento delle somme sul conto corrente aziendale, che ha consentito alla Poretti di disporne legittimamente, in qualità di delegata, in tal modo favo- rendone la definitiva uscita dalla sfera patrimoniale del Girotti.
Quanto poi al comportamento negligente di quest'ultimo, concretizzatosi nel mancato con- trollo delle comunicazioni e degli estratti conto inviati dalla Banca, che gli avrebbero consentito di accorgersi tempestivamente delle operazioni effet- tuate dalla Poretti senza autorizzazione, spetterà alla Corte territoriale stabi- lire se ed in quale misura lo stesso si sia inserito con efficacia causale nella successione degli eventi che hanno reso possibile la sottrazione delle somme ricavate dalla liquidazione delle polizze, sì da poter configurare un concorso di colpa del danneggiato.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2050 e 2697 cod. civ., osservando che, in quanto qualificabile come furto d'identità, la sottrazione delle somme trasferite me- diante home banking comporta la responsabilità della Banca, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, con la conseguente applicabilità dell'art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che, richiamando l'art. 2050 cit., subordina l'esonero dalla responsabilità alla prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Afferma pertanto che, ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto, la Banca non avrebbe potuto limitarsi a provare di aver tentato di contattare esso ricorrente e di provveduto ad inviargli gli estratti conto periodici, ma avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato tutte le misure di sicurezza consentite dal progresso tecnico, in modo tale da im- pedire l'accesso al sistema informatico da parte di estranei. 2.1. Il motivo è inammissibile. Le censure proposte dal ricorrente propongono infatti una questione non trattata nella sentenza impugnata, la quale non può trovare ingresso in que- sta sede, implicando l'introduzione di un nuovo tema d'indagine, costituito dall'adozione delle misure tecniche idonee ad evitare l'utilizzazione non auto- rizzata delle credenziali consegnate al correntista per l'accesso al servizio di 8 F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : M E R C O L I N O G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 0 c 7 e 6 e 1 a 6 4 c 0 f a e e 8 e 0 6 1 b b a d 3 4 a 5 c Numero registro generale 18308/2017 Numero sezionale 2773/2021 Numero di raccolta generale 25894/2021 Data pubblicazione 23/09/2021 home banking, e non essendo stato precisato in quale fase ed in quale atto del giudizio di merito la predetta questione sia stata sollevata (cfr.
Cass., Sez. VI, 13/12/2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24/01/2019, n. 2038; 9/08/2018, n. 20694).
3. La sentenza impugnata va pertanto cassata, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d'appello di Milano, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa com- posizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legit- timità. Così deciso in Roma l'8/06/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente 9 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m