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Ordinanza — n. 25882/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses expulsion appeal as inadmissible due to late special procurator appointment before the lower court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25882/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the special procurator was appointed before the lower court's decision was published. The appellant, an Albanian national, argued for violation of procedural articles regarding omission of reasoning and lack of factual grounds for the expulsion decree. The court ruled that the special procurator must be appointed after the contested administrative act to ensure proper representation, rendering the timing of this appointment fatal to the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The special procurator must be appointed after the publication of the contested administrative act; an appointment made prior to such publication renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special procurator appointment expulsion appeal admissibility procedural timing requirement omission of reasoning administrative act validity espulsione di familiari allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
Con il motivo di ricorso, lo straniero deduce l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione dell'art.
Art. 132 c.p.c.
e violazione dell'art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art.
Art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.
132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., sia in riferimento al decreto di espulsione, che quale atto amministrativo era privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne dovevano sorreggere la decisione (art.
Art. 3 legge n. 241/90
132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n.
Art. 365 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il motivo di ricorso, lo straniero deduce l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p
e violazione dell'art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art.
art. 3 legge n. 241/90
132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n.
art. 365 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 20905/2020 proposto da: Loca Hysen, elettivamente domiciliato in Toma Via Taranto 90 presso lo studio dell'avvocato Vinci Luciano Natale che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mariani Giuseppe -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Prefetto Provincia Roma, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 11/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA R.G. 20905/20 Ragioni della decisione Il ricorrente, cittadino albanese, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Roma del 9.9.2019, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace di Roma.

II GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione Contro il provvedimento del GdP di Roma, Loca Hysen propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, la Prefettura di Roma non risulta costituita. Con il motivo di ricorso, lo straniero deduce l'omessa pronuncia su un fatto decisivo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 132 c.p.c., per omissione di motivazione, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., sia in riferimento al decreto di espulsione, che quale atto amministrativo era privo dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne dovevano sorreggere la decisione (art. 3 legge n. 241/90) sia in riferimento al decreto del GdP che professava un'acritica adesione al decreto, senza esplicitare i motivi di tale condivisione.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, perché la procura speciale alle liti allegata al ricorso in cassazione è di data anteriore (12.9.2019) rispetto alla data di pubblicazione del provvedimento del GdP (11.6.2020), così che al momento del rilascio di detta procura non vi era ancora il provvedimento oggi impugnato, rispetto al quale, in quanto procura speciale (art. 365 c.p.c.), doveva essere successiva. La mancata costituzione dell'amministrazione statale intimata, esonera il collegio dal,rovvedere sulle spese' ,m-z. e/14,.- ,eye-Lth.

Arae .2)24.7 /Sa LA.M.:t. 'eg+x)

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Così deciso il Roma, alla camera di consiglio