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Ordinanza — n. 25879/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on language grounds but allows challenges regarding social danger assessment and procedural defects in expulsion order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25879/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the first ground of appeal regarding the defendant's Italian language proficiency but allowed the second and third grounds. The lower court rejected the expulsion order based on the defendant's social danger, failing to properly assess the current relevance of past crimes and ignoring the specific legal categories required by law. Consequently, the case was quashed and remanded for a fresh examination of the defendant's social danger and procedural validity.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. 286/98; Art. 1 d.lgs. 159/2011: The judicial review of an expulsion order based on social danger must verify the defendant's inclusion in specific legal categories and assess the current relevance of past crimes, rather than relying solely on the gravity of historical offenses.

Parole chiave

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expulsion order social danger assessment language proficiency procedural defect remand for retrial foreign national rights judicial review scope impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98
Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art.
Art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c.
286/98, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, il GdP non aveva dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, in quanto tradotto in lingua inglese e non in lingua serbo-croata.
Art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
286/98, in relazione all'art. 360 primo comma nn.
Art. 13 comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 286 del 1998
Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 comma 7 del d.lgs.
Art. 1 della I. n. 1423 del 1956
286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art. 1 della I. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art.
Art. 2 della I. n. 327 del 1988
1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della I. n. 327 del 1988, ovvero nell'art.
Art. 1 della n. 575 del 1965
327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della n. 575 del 1965 (cd.
Art. 13 I. n. 646 del 1982
legge "antimafia"), come sostituito dall'art. 13 I. n. 646 del 1982 (riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs.
d.lgs. n. 159 del 2011
646 del 1982 (riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011).
art. 1 d.lgs. 159/2011
Nella specie, invece, il GdP non si è neppure posto il problema dell'inquadramento del ricorrente in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell'attualità dei presupposti di tale inquadramento, ma ha motivato esclusivamente sulla base della gravità del delitto commesso anni addietro.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24084/2015
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Testo completo

RDINANZA sul ricorso 18637/2020 proposto da: Nikolic Bojan, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. G. E. M. Savio, che lo rappresenta e difende per procura in atti. -ricorrente - contro Prefetto Provincia Brescia, Ministero Dell'interno 80185690585, Prefetto Provincia Brescia, elettivamente domiciliati in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che li rappresenta e difende -controricorrente - avverso il provvedimento n. 279/2019 del GIUDICE DI PACE di BRESCIA, depositato il 30/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA R.G. 18637/20 Ragioni della decisione Il ricorrente, cittadino serbo, destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Brescia in data 25.7.19, proponeva ricorso avverso tale provvedimento dinanzi al Giudice di Pace del medesimo capoluogo di provincia.

II GdP emetteva provvedimento di rigetto del ricorso sostenendo la legittimità della procedura di espulsione, sulla base dei seguenti rilievi. Preliminarmente, il GdP rileva che il viceprefetto era munito di delega a sottoscrivere l'atto impugnato e tale delega era indicata nel decreto di espulsione. In primo luogo, ad avviso del medesimo giudicante, l'attestazione di conformità dell'atto era regolarmente apposta da pubblico impiegato in servizio presso l'ufficio immigrazione. In secondo luogo, nessuna nullità poteva pronunciarsi in ordine alla notifica del provvedimento, atteso il raggiungimento dello scopo da parte della stessa.

In riferimento alla traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua "veicolare" e non nella specifica lingua conosciuta dallo straniero, premesso che l'attestazione dell'autorità che specifica le ragione dell'impossibilità a provvedere a tale traduzione è sufficiente - ad avviso del GdP - a rendere il decreto di espulsione immune da vizi di nullità, senza che il giudice del merito possa sindacare le scelte organizzative della p.a. a provvedere ad immediate traduzioni nella lingua dell'espellendo, il GdP ha accertato che lo straniero comprendeva la lingua italiana come risulterebbe dal verbale di identificazione e dal fatto di avere sottoscritto un mandato alle liti in italiano per proporre opposizione.

Infine, il GdP ha affermato che il provvedimento era stato emesso sulla base del fatto che il ricorrente era socialmente pericoloso (essendo stato condannato per reato di omicidio e possesso illegale di armi e dopo aver scontato la pena si era procurato un documento di identità rubato) né il soggetto era inespellibile, non essendo convivente con la moglie. Contro il provvedimento del GdP, Nikolic Bojan propone ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre, la Prefettura di Brescia si è costituita con controricorso. Con un primo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c., perché erroneamente, il GdP non aveva dichiarato la nullità del provvedimento impugnato, in quanto tradotto in lingua inglese e non in lingua serbo-croata.

Con un secondo motivo, il ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 18 del DPR n. 445/01, perché il GdP aveva ritenuto valido il decreto prefettizio notificato al ricorrente, benché fosse una mera fotocopia di una copia conforme all'originale. Con un terzo motivo, il ricorrente lamenta il vizio di violazione dell'art. 13 comma 2, lett.

c) del d.lgs. n. 286/98, in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché il GdP aveva, erroneamente, ritenuto lo.strpero pericoloso socialmente. Il primo motivo è 'f~".6 in quanto il GdP ha ritenuto che il ricorrente conoscesse la lingua italiana in virtù di un accertamento di fatto basato sulle risultanze del verbale di identificazione e tale motivazione, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto del motivo d'impugnazione, non è stata censurata adeguatamente come vizio di omesso esame di fatto decisivo (art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) indicando quale fosse il reale contenuto del verbale di identificazione che era inadeguato ad attestare la conoscenza della lingua italiana che pure l'interessato aveva dichiarato di conoscere.

Anche in riferimento al livello di conoscenza della lingua italiana era onere del ricorrente spiegare perché tale livello fosse insufficiente per comprendere il contenuto del decreto di espulsione indicando eventuali fatti decisivi che il giudice avesse trascurato di valorizzare. Il secondo motivo è fondato in quanto, come ben argomentato dal ricorrente, a fronte di una impugnazione del decreto basata sulla consegna al destinatario di una copia del decreto di espulsione priva di attestazione di conformità all'originale, perché fotocopia di una copia conforme, il GdP ha motivato il rigetto con una motivazione incongrua e, quindi, apparente, ossia che qualunque pubblico ufficiale o impiegato dell'ufficio immigrazione può attestare la conformità del documento all'originale.

Il terzo motivo è fondato, in quanto, in caso di ricorso avverso il provvedimento di espulsione disposto ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 286 del 1998, il controllo giurisdizionale deve avere ad oggetto il riscontro dell'esistenza dei presupposti di appartenenza dello straniero ad una delle categorie di pericolosità sociale indicate nell'art. 1 della I. n. 1423 del 1956, così come sostituito dall'art. 2 della I. n. 327 del 1988, ovvero nell'art. 1 della n. 575 del 1965 (cd. legge "antimafia"), come sostituito dall'art. 13 I. n. 646 del 1982 (riferimenti da intendersi ora relativi alle corrispondenti disposizioni approvate con d.lgs. n. 159 del 2011).

Nel compimento di tale riscontro, il GdP deve tenere conto del carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni, dell'attualità della pericolosità, nonché della necessità di effettuare un esame globale della personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (ex multis, Cass. 24084/2015). Nella specie, invece, il GdP non si è neppure posto il problema dell'inquadramento del ricorrente in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. 159/2011 e dell'attualità dei presupposti di tale inquadramento, ma ha motivato esclusivamente sulla base della gravità del delitto commesso anni addietro.

In accoglimento del secondo e terzo motivo, dichiarato inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Giudice di Pace di Brescia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Giudice di Pace di Bresc