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Ordinanza — n. 25878/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to lack of lawyer signature on power of attorney and non-constituted state party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25878/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the power of attorney lacked a valid lawyer's signature for authentication. The Albanese applicant argued that the lower court violated procedural rights regarding legal representation, while the state administration was absent from the proceedings. The court ruled that the defect in the power of attorney rendered it null, making the appeal procedurally invalid regardless of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 14 comma 1 bis d.lgs. n. 286/98: An appeal is inadmissible if the power of attorney lacks a valid signature by a lawyer for authentication, rendering the document null and the proceeding void.

Parole chiave

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inadmissible appeal power of attorney defect lawyer signature requirement nullity of document procedural nullity allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286/98
Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286/98, in riferimento all'art.
Art. 3 commi 3 e 4 del DPR n. 394/99
286/98, in riferimento all'art. 3 commi 3 e 4 del DPR n. 394/99, per omesso avvertimento allo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia o della facoltà di farsi assistere da un difensore d'ufficio.
art. 365 c.p
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 17443/2020 proposto da: Lleshaj Armando, elettivamente domiciliato in Roma Via Attilio Regolo 12/d presso lo studio dell'avvocato Valeri Elisabetta che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Mavilla Francesca -ricorrente - contro Ministero Dell'interno 80185690585, Questore Provincia Forli', - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di FORLI', depositato il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal cons. SOLAINI LUCA R.G. 17443/20 Ragioni della decisione Il ricorrente, cittadino albanese, è destinatario di una misura alternativa al trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri e ciò per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, misura emessa dal Questore di Forlì il 2.3.20 e consistente nella richiesta di consegna del passaporto e nell'obbligo di dimora con obbligo di firma.

GdP emetteva ordinanza di convalida del provvedimento questorile ritenendo sussistere i presupposti di legge avendo, altresì, rilevato la legittimità del propedeutico provvedimento prefettizio di espulsione emesso il 2.3.2020 sussistendone, anche in questo caso, i presupposti formali e sostanziali. Contro il provvedimento del GdP, Lleshaj Armando propone ricorso in cassazione sulla base di un motivo, mentre, l'amministrazione statale non risulta costituita. Il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 14 comma 1 bis del d.lgs. n. 286/98, in riferimento all'art. 3 commi 3 e 4 del DPR n. 394/99, per omesso avvertimento allo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia o della facoltà di farsi assistere da un difensore d'ufficio.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, in quanto la procura manca della sottoscrizione del difensore per autentica della sottoscrizione del ricorrente (oltre ad essere non specifica per il giudizio di cassazione, ex art. 365 c.p.c., perché rilasciata per "ogni stato, grado e fase del presente procedimento penale"), difettando, quindi, il requisito della certezza della sottoscrizione della procura la stessa è, ad ogni effetto, nulla. La mancata costituzione della pubblica amministrazione esonera il collegio dal provvedere sulle spese.Aftv2,---, ,' 224( e Murati, , 315/2xu COV>..

L~1 clat5. • PQM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso il Roma, alla camera di consiglio del 20.4.2