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Ordinanza — n. 25877/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25877/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25877/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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0 ORDINANZA sul ricorso 16736/2020 proposto da: Latif Muhammad, elettivamente domiciliato in Roma Via S. Cansacchi 11 presso lo studio dell'avvocato Caporilli Valentina che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Scalco Erica -ricorrente - contro Prefettura Roma, - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Roma, con decreto depositato il 4.10.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Latif Muhammad, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 10.4.2019.

Regesto Legislator

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art. 360 comma 50 cod. proc. civ, art. 702 ter cod. proc. civ; Ordinanza — n. 25877/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. art. 360 comma 50 cod. proc. civ. nonché la violazione dell'art. 13 comma 7 0 d.lgs n. 286/1998, in relazione al rigetto della richiesta di remissione in termini per la proposizione del ricorso, giustificata dall'omessa traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua urdu, la sola conosciuta dal ricorrente.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento termine di partenza permesso di dimora scaduto proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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art. 360 comma 50 cod. proc. civ
art. 360 comma 50 cod. proc. civ.
art. 702 ter cod. proc. civ
L'applicazione del rito sommario di cognizione (con esclusione del comma 2° e 3° dell'art. 702 ter cod. proc. civ., in virtù di quanto disposto dall'art.
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Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 16736/2020 proposto da: Latif Muhammad, elettivamente domiciliato in Roma Via S. Cansacchi 11 presso lo studio dell'avvocato Caporilli Valentina che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Scalco Erica -ricorrente - contro Prefettura Roma, - intimato - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Roma, con decreto depositato il 4.10.2019, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Latif Muhammad, cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 10.4.2019.

Il giudice di merito ha evidenziato che tale ricorso era stato depositato in data 7.8.2019, e quindi proposto oltre il termine previsto dalla legge, né la richiesta di rimessione in termini formulata dal ricorrente era stata documentata. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Latif Muhammad affidandolo a due motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 3 e 18 comma 10 e 50 d.lgs n. 150/2011, 702 ter comma 50 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 comma 10 n. 5 cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 70 d.lgs n. 286/1998.

Il ricorrente espone che il decreto di espulsione gli è stato notificato in una lingua a lui non comprensibile, essendo stato redatto in italiano e tradotto in lingua araba. Di conseguenza, non avendo egli compreso il contenuto del provvedimento e la decorrenza del termine breve per impugnare (essendone venuto effettivamente e pienamente a conoscenza solo quando si è recato in data 24 luglio 2019 da quello che è poi diventato il proprio legale, accompagnato da un suo connazionale che gli ha fatto da interprete), aveva formulato, preliminarmente, nel ricorso istanza di rimessione in termini.

Espone, dunque, che il Giudice di Pace, nel dichiarare inammissibile il ricorso con decreto emesso fuori udienza, è incorso nelle violazioni di legge sopra indicate. Non è stata, infatti, fissata udienza, non è stato notificato il ricorso all'Autorità che ha emesso il provvedimento e si è provveduto in difetto di qualsivoglia contraddittorio.

2. Con il secondo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo ex art. art. 360 comma 50 cod. proc. civ. nonché la violazione dell'art. 13 comma 7 0 d.lgs n. 286/1998, in relazione al rigetto della richiesta di remissione in termini per la proposizione del ricorso, giustificata dall'omessa traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua urdu, la sola conosciuta dal ricorrente.

3. Il primo motivo è fondato. Va osservato che, a norma dell'art. 18 comma 1° d.lgs n. 150/2011, "le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo". Inoltre, a norma del comma 50 della predetta norma, "il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza".

L'applicazione del rito sommario di cognizione (con esclusione del comma 2° e 3° dell'art. 702 ter cod. proc. civ., in virtù di quanto disposto dall'art. 3 d.lgs n. 150/2011) comporta, a norma dell'art. 702 ter comma 5° cod. proc. civ., che "il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto del ricorso". Dall'esame delle norme che regolano il procedimento dell'opposizione all'espulsione emerge quindi che il Giudice di Pace deve seguire la disciplina del rito sommario di cognizione, che gli impone di provvedere in contraddittorio delle parti, previa notifica del ricorso, a cura della Cancelleria, all'Autorità che ha emesso il decreto.

Non vi è dubbio quindi che, nel caso di specie, il Giudice di Pace di Roma, nel provvedere fuori udienza, senza convocare e sentire le parti, sia incorso nelle violazioni denunciate dal ricorrente e, in particolare in una palese violazione del principio del contraddittorio.

4. Il secondo motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del primo. L'ordinanza impugnata deve quindi essere cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, in persona di altro magistrato, per