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Ordinanza — n. 25875/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows second detention extension due to lack of concrete identification evidence required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25875/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed Abderrahman Elbouzidi's appeal against a peace judge's order extending his administrative detention. The applicant argued the judge failed to verify concrete elements proving his identity before granting the second extension, violating specific immigration statutes. The court agreed, noting that post-2014 law requires strict proof of identification for subsequent extensions, which the lower judge omitted despite the administration's lack of concrete results.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998; Art. 125 comma 3 cod. proc. civ.: The peace judge must verify concrete elements allowing probable identification of the foreigner before granting a second extension of administrative detention, failing to do so renders the decision void.

Parole chiave

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administrative detention extension foreigner identification evidence immigration law compliance peace judge procedural duty constitutional liberty limits ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14 comma 5 0 d.lgs n.
Art. 125 comma 3 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
L. 30.10.2014 n. 161
Va osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art.
artt. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 14 comma 50 d.lgs n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6066/2019
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Testo completo

sul ricorso 16497/2020 proposto da: Elbouzidi Abdrrahman, elettivamente domiciliato in Roma Via Torino, 7 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio -ricorrente - contro Questore Provincia Torino, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 27.1.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di Elbouzidi Abdrrahman presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni.

Il giudice di Pace ha disposto tale proroga, preso atto dell'attività effettuata dalla P.A. per acquisire la documentazione necessaria per dar corso all'espulsione dell'odierno ricorrente e tenuto conto che l'attesa non era imputabile alla stessa Amministrazione. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Elbouzidi Abdrrahman affidandolo a tre motivi. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998, 125 comma 3 0 cod. proc. civ., 111 Cost.Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di rigetto della proroga del suo trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga.

In particolare, nonostante che, a seguito dell'istanza di proroga del suo trattenimento formulata dalla Questura, il ricorrente avesse depositato una memoria in udienza nella quale aveva evidenziato la mancanza di elementi concreti ai fini della sua probabile identificazione, il decreto del Giudice di Pace non conteneva sul punto alcuna motivazione, pur trattandosi di profilo decisivo secondo la normativa vigente ai fini della proroga del trattenimento amministrativo.2. Il motivo è infondato. Va osservato che il giudice di Pace non è incorso nel denunciato error in procedendo, che ricorre soltanto ove il giudice ometta di pronunciarsi sulla domanda o su un motivo di impugnazione svolto da una parte, e non quando lo stesso, nel pronunciarsi su una domanda o su un'istanza di una parte - come effettivamente avvenuto nel caso di specie - non richiami le circostanze dedotte dalla parte resistente a sua difesa ed a confutazione della domanda altrui.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14 comma 5 0 d.lgs n. 286/1998. Espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione", ovvero la verifica che il mantenimento della misura "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" , circostanze non previste ai fini della prima proroga. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento, non preoccupandosi di accertare in concreto la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione", ma accogliendo l'istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di aver inoltrato in data 5 dicembre 2019 un sollecito di identificazione e il rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino, comunicazione cui non era seguita alcuna risposta da parte dell'autorità consolare marocchina.

4. Il motivo è fondato. Va osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 - che ha modificato l'art. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della la prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti.A seguito della modifica dell'art. 14 comma 5 0 legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa ai fini di una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" (vedi Cass. n. 6066/2019 non mass.).

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall'art. 14 comma 50 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a dare atto che rispetto al momento in cui era stata concessa la prima proroga l'Amministrazione non era rimasta inerte nel tentativo di acquisire la documentazione occorrente per l'espulsione (senza, peraltro, specificare in che cosa fosse consistita tale attività e che quali frutti avesse sortito), elemento, che, tuttavia, è irrilevante ai fini della concessione della seconda proroga e di quelle successive.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14 comma 5 0 d.lgs n. 286/1998, 125 comma 30 cod. proc. civ., 111 Cost. nonché la nullità del provvedimento per motivazione apparente.

6. Il motivo è assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo. L'ordinanza impugnata deve essere quindi cassata limitatamente al motivo accolto con conseguente rinvio all'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo ed assorbito il terzo, cassa l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia all'Ufficio del Giudice di Pace di Torino, in persona di altr