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Ordinanza — n. 25874/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court annuls expulsion order due to lack of social danger and allows full litigation cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25874/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's expulsion order against Omraty Nabil, recognizing his lack of social danger and strong family ties in Italy. While the court dismissed the substantive expulsion grounds, it rejected the lower judge's generic reasoning for awarding full litigation costs to the applicant. Consequently, the decision was remanded for a new examination of the procedural cost allocation by a different magistrate.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 comma 2° cod. proc. civ.; The court must explicitly state the specific 'grave and exceptional reasons' justifying full litigation cost compensation, rejecting generic formulas that fail to provide necessary judicial review.

Parole chiave

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expulsion order annulment social danger assessment family ties in Italy litigation cost compensation mandatory judicial reasoning remand for new exam Art 92 civil procedure espulsione di familiari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 comma 2° cod. proc. civ.
77/2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 comma 2° cod. proc. civ. , come modificato dall'art.
Art. 111 comma 6° Cost.
Sentenza Corte Costituzionale n. 77/2018
DL n. 132/2014
13 comma 1 DL n. 132/2014, nella parte in cui aveva fatto venir meno il riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite (così ripristinando la formula vigente prima dell'entrata in vigore del predetto DL 132/2014).
art. 92 c.p
17816 del 03/07/2019), con riferimento ad una fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 17816 del 03/07/2019
Va osservato che questa Corte, anche recentemente (vedi Cass. n. 17816 del 03/07/2019), con riferimento ad una fattispecie relativa all'interpretazione dell'art.
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Testo completo

20 ORDINANZA sul ricorso 15844/2020 proposto da: Omraty Nabil, elettivamente domiciliato in Roma Via Barnaba Tortolini N 30 presso lo studio dell'avvocato Ferrara Alessandro che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Ricciardi Francesco -ricorrente - contro Prefettura Frosinone, - intimato - LC avverso l'ordinanza n. 97/2020 del GIUDICE DI PACE di FROSINONE, depositata il 15/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Frosinone, investito della decisione in sede di rinvio dopo che questa Corte, con ordinanza n. 20692/2019, aveva cassato la precedente ordinanza dello stesso Ufficio del 27.11.2017, ha accolto il ricorso proposto da Omraty Nabil, cittadino del Marocco, con cui è stato impugnato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Frosinone, provvedendo conseguentemente all'annullamento di tale decreto, essendo stata riconosciuta l'insussistenza della sua pericolosità sociale e valorizzati i suoi legami con tutti i familiari residenti (regolarmente) in Italia.

Il Giudice di Pace ha, inoltre, dichiarato interamente compensate le spese di lite, "attesa la natura del giudizio". Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Omraty Nabil affidandolo ad un unico articolato. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 comma 2° cod proc. civ., come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, sul rilievo che il Giudice di Pace, nonostante avesse integralmente accolto il ricorso, ha apoditticamente disposto la compensazione integrale delle spese di lite.

Espone il ricorrente che anche dopo l'intervento della Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, che ha reintrodotto l'ipotesi di compensazione delle spese di lite ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può esimersi dall'indicare esplicitamente nella motivazione le specifiche ragioni della scelta di compensare le spese di lite, che devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo.

Nel caso di specie, il Giudice di Pace, con l'espressione generica "attesa la natura del giudizio" non ha in alcun modo assolto il proprio obbligo motivazionale (che trova la propria fonte primaria nell'art. 111 comma 6° Cost.), non consentendo di individuare "le gravi e eccezionali ragioni" che lo hanno indotto a compensare le spese di lite, tenuto conto che aveva integralmente accolto la domanda del ricorrente, ritenendo insussistente la valutazione di pericolosità sociale alla base dell'impugnato decreto di espulsione.

2. Il motivo è fondato. Va osservato che questa Corte, anche recentemente (vedi Cass. n. 17816 del 03/07/2019), con riferimento ad una fattispecie relativa all'interpretazione dell'art. 92 c.p.c., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, ha enunciato il principio di diritto secondo cui il giudizio sulla sussistenza di "giusti motivi" per la compensazione delle spese processuali, se da un lato, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, dall'altro, la motivazione che lo sorregge non deve essere illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente.

L'obbligo motivazionale deve senz'altro essere ancor più rigoroso nella attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. , come modificato dalla sentenza della Consulta e n. 77/2018, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92 comma 2° cod. proc. civ. , come modificato dall'art. 13 comma 1 DL n. 132/2014, nella parte in cui aveva fatto venir meno il riferimento alle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificavano la compensazione totale o parziale delle spese di lite (così ripristinando la formula vigente prima dell'entrata in vigore del predetto DL 132/2014).

Dunque, a maggior ragione, con la formulazione oggi vigente, il giudice di merito deve indicare in modo esplicito, e non tautologico o con una motivazione meramente apparente, le "gravi ed eccezionali ragioni" poste a fondamento della sua scelta di compensare le spese di lite. Non vi è dubbio che l'espressione "attesa la natura del giudizio " , utilizzata nel caso di specie dal giudice di merito, non soddisfi in alcun modo il prescritto obbligo motivazionale, risultando meramente apparente. Deve essere quindi cassata la statuizione relativa al regime delle spese di lite con con conseguente rinvio all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone, in persona di altro magistrato, per nuovo esame.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia all'Ufficio del Giudice di Pace di Frosinone, in persona di altro magistrato