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Ordinanza — n. 25839/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely; appeal filed 60 days after judgment notification, violating procedural time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25839/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 60 days after the notification of the lower court's judgment. The appellant argued procedural violations regarding the admissibility of a new claim for unjust enrichment, while the respondent contested the timeliness of the filing. The court ruled that despite exceptions for missing notification records, the actual notification date placed the filing outside the statutory 60-day deadline.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The appeal is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period following the notification of the contested judgment, even if the notification record was not submitted by the appellant.

Parole chiave

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procedural time limits notification deadline inadmissible appeal statutory period judgment notification procedura straordinaria di fissazione dei contributi calcolo delle prestazioni complementari azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 325 c.p.c.
Art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.
10648 del 2 maggio 2017, secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, deva nscludersi a bi t.di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.
art. 2041 cod. civ
civ., avendo errato la Corte di appello nell'affermare che la domanda posta a fondamento della procedura monitoria era una domanda basata su un titolo contrattuale, rispetto alla quale la domanda ex art. 2041 cod. civ., avanzata dalla Cooperativa nel giudizio di opposizione era diversa e, in quanto tale, inammissibile.
art. 325 c.p

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1038/2016 proposto da: Società Cooperativa Progetto 2000 a r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Franzese, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini, n. 6, nello studio dell'Avv. Renato Macro, in forza di procura speciale alle liti a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Comune di Terlizzi, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Costantino Ventura, insieme al quale elettivamente domicilia in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, presso il dott.

Marco Gardin, giusta procura speciale a margine del controricorso. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di BARI, n. 1580/2015, pubblicata il 14 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, appellata dal Comune di Terlizzi nei confronti della Cooperativa ProgeU:o 2000 a r.I., ha dichiarrito inammissibika la domanda di ingiustificato arricchimento spiegata dalla Cooperativa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso il 29 aprile 2005, instaurato dal Comune di Terlizzi, e ha dato atto che la Cooperativa aveva ricevuto dal Comune la somma di euro 19.052,79.

2. La Corte di appello ha affermato l'inammissibilità della domanda ex art. 2041 cod. civ., perchè domanda nuova che non poteva essere proposta dall'opposto nel giudizio di cognizione instaurato a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e che la somma corrisposta spontaneamente dal Comune alla Cooperativa, pari ad euro 19.052,79, risultava essere l'adeguato corrispettivo delle prestazioni eccedenti in quantità quelle previste contrattualmente, cui faceva riferimento l'istanza del 28 aprile 2005, con la quale la Cooperativa aveva insistito nella richiesta di emissione del decreto ingiuntivo depositata in data 28 aprile 2005.

3. La Società Cooperativa Progetto 2000 a r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di censura.

4. Il Comune di Terlizzi ha depositato controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 167, 184 e 345 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., avendo errato la Corte di appello nell'affermare che la domanda posta a fondamento della procedura monitoria era una domanda basata su un titolo contrattuale, rispetto alla quale la domanda ex art. 2041 cod. civ., avanzata dalla Cooperativa nel giudizio di opposizione era diversa e, in quanto tale, inammissibile.

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 112, 115, 167, 14 e 345 cod. proc. civ., in relazione 311'3rt. 360, primo Corir7a, n. 4, cod. proc. civ., avendo la Corte di appello omesso la pronuncia sull'eccezione sulla sussidiarietà dell'azione e la presenza di altra azione tipica che comunque presupponeva la fondatezza della domanda sostanziale.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2042, 1664, 2041, 2697 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non avendo la Corte di appello tenuto conto della domanda, del contratto e delle singole clausole pattuite e non avendo operato alcun controllo sulla facoltà dell'appaltatore di richiedere la revisione del corrispettivo.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2727 cod. civ., nonché degli artt. 100, 112 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., non essendo state valutate correttamente le risultanze probatorie acquisite in atti e non avendo i soggetti onerati provveduto ad adempiere agli obblighi posti a loro carico dalla legge.5. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Terlizzi, che ha dedotto di avere notificato la sentenza della Corte di appello di Bari, impugnata in questa sede, il 23 ottobre 2015, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato in data 30 dicembre 2015, lo stesso giorno della richiesta effettuata all'UNEP di Bari dalla società ricorrente e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data della notifica della sentenza impugnata (allegata al controricorso, unitamente al duplicato dell'avviso di ricevimento, attestante la notifica perfezionatasi il 23 ottobre 2015 del controricorso). 5.1 Deve, innanzi tutto, precisarsi che il ricorso è procedibile in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte di cassazione, con la sentenza n. 10648 del 2 maggio 2017, secondo il quale in tema di giudizio di cassazione, deva nscludersi a bi t.di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. 5.2 Il ricorso è, tuttavia, inammissibile in quanto intempestivamente notificato.

Va rilevato, infatti, che a fronte della avvenuta notifica della sentenza, in data 23 ottobre 2015, la notifica del ricorso è avvenuta in data 30 dicembre 2015 (momento di perfezionamento anche per il soggetto notificante), dunque oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata.

6. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal Comune controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato peri a quello dovuto per il ricorso principel2, 3 norme del cornme del