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Ordinanza — n. 25835/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to properly challenge expert report arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25835/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to properly challenge the expert report's conclusions before the lower court. The appellant argued the expert underestimated land constraints and valuation methods but did not submit specific, decisive criticisms of the report's reasoning. The court ruled that such vague objections constitute an inadmissible merit review rather than a valid procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; Art. 54, comma 1, d.P.R. 327/2001; To invalidate a lower court's reliance on an expert report, the appellant must have raised specific, decisive criticisms of the report's reasoning before the first instance and transcribe them to allow for a substantive review of their impact.

Parole chiave

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inadmissible appeal expert report challenge merit review prohibition procedural requirement civil procedure law indennità d'espropriazione deprezzamento della frazione residua valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
16368), si rende tanto più meritevole di condivisione considerando la riscrittura a cui è stato sottoposto l'art. 360, comma 1, n.
Art. 54, comma 1, d.P.R. 327/2001
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. I, 3/08/2017, n. 19427
Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482
19427; Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 4/05/2009, n. 10222
11482; Cass., Sez. I, 4/05/2009, n. 10222).
Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368
Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053
Marulli motivazione che si palesa per mezzo dell'omesso esame di meri elementi istruttori (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n.
Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8054
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Testo completo

6 ORDINANZA sul ricorso 28542/2016 proposto da: Decembrini Cognini Paolo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Angelo Bellani n.45, presso lo studio dell'avvocato Davide Achille, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Curzi e Riccardo Pagani, giusta procura a margine del ricorso - ricorrente - contro Autostrade per l'Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste n.87, presso lo studio dell'avvocato Arturo Antonucci, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Alessandro Santucci, giusta procura a margine del controricorso - controricorrente - I , avverso l'ordinanza n. 2429/2016 della CORTE D'APPELLO di ANCONA depositata il 4/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2021 dal Cons. dott.

MARCO MARULLI. , FATTI DI CAUSA 1. Paolo Decembrini Cognini con ricorso ai sensi degli artt. 54, comma 1, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 29 d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150 impugnava avanti alla Corte d'Appello di Ancona la , stima operata dalle Autostrade per l'Italia s.p.a. di una porzione di terreno - già di proprietà della madre di cui il ricorrente era l'unico erede - ubicata nel territorio del Comune di Porto Sant'Elpidio, oggetto di espropriazione in quanto destinata alla realizzazione delle terza corsia dell'autostrada A/14 Bologna-Bari-Taranto.

La Corte d'Appello adita nominava all'uopo un proprio ausiliario ed, in esito alle valutazioni di questo, evidenzianti tra l'altro i vincoli gravanti sul fondo e l'inutilizzabilità di esso a fini extra agricoli, procedeva alle relative liquidazioni a mezzo dell'ordinanza per cui è , oggi ricorso dell'ablato a questa Corte sulla base di un unico motivo. Resiste al mezzo proposto l'intimato con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con l'unico motivo del proprio ricorso il Decembrini Cognini lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa nel procedere alle stime oggetto di contestazione sposando acriticamente le risultanze trascritte in perizia malgrado ne fosse rilevabile l'indeterminatezza, la genericità e l'apoditticità in relazione, segnatamente, alla rilevata sussistenza di vincoli di varia natura, non oggetto peraltro di alcuna specificazione, tanto che poteva esserne solo ipotizzato il contenuto, alla pretesa inedificabilità assoluta in ragione della sua natura RG 28542/16 Decembrini-Autostrade Est.

Cons. Marulli agricola, quantunque non si potesse escludere un'utilizzazione intermedia, e alla metodica di stima, che sebbene operata con metodo sintetico-comparativo non aveva tenuto conto della collocazione dell'area in questione in prossimità di un contesto urbanizzato.

3. Il motivo è inammissibile. E' affermazione costante nella giurisprudenza di questa Corte che «per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice "a quo", e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità» (Cass., Sez.

I, 3/08/2017, n. 19427; Cass., Sez. I, 3/06/2016, n. 11482; Cass., Sez. I, 4/05/2009, n. 10222). Questo giudizio che va tenuto rigorosamente fermo, al pari dell'altro che postula l'autosufficienza della censura mediante la trascrizione integrale dei passaggi dell'incombente peritale non condiviso e delle critiche specificatamente sollevate, diversamente non rendendosi possibile apprezzarne l'incidenza causale nel percorso motivazionale seguito dalla decisione impugnata (Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368), si rende tanto più meritevole di condivisione considerando la riscrittura a cui è stato sottoposto l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella lettura monofilattica del quale si è avvertito l'obbligo di precisare che non è più fonte di anomalia motivazionale suscettibile di controllo in sede di legittimità l'insufficienza della RG 28542/16 Decembrini-Autostrade Est.

Cons. Marulli motivazione che si palesa per mezzo dell'omesso esame di meri elementi istruttori (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il