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Ordinanza — n. 25834/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-existent service and lack of excusable error in address. The court rejected the claim that a postal error in the judgment header justified a remedy. The ruling emphasizes that missing service renders the procedure void, precluding any discussion of excusable errors. The court held that formalities in service cannot be waived by the recipient. The decision clarifies the distinct legal standards for service failure versus appeal timeliness. Keywords include: non-existent service; excusable error; postal notification; procedural inadmissibility; formalities; judgment header; service rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25834/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs. The appellant argued that a postal error in the judgment's address header made the service non-existent and excusable. The court rejected this, stating that missing service renders the procedure void, which is a distinct issue from appeal timeliness. Furthermore, the exact address is a formal requirement that cannot be waived by the recipient, and no excusable error was proven.

Regesto Legislator

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Art. 163 c.p.c.; Art. 164 c.p.c.: If service is non-existent due to a missing address, the procedure is void, and the remedy of excusable error is inapplicable because the exact address is a formal requirement that cannot be waived by the recipient.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-existent service excusable error postal notification procedural inadmissibility formalities judgment header service rules pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 163 c.p.c.
Art. 164 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 149 cod. proc. civ
Tuttavia, nella specie, alla notificazione del ricorso si è provveduto nelle forme della notificazione a mezzo posta a mente dell'art. 149 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 30/03/2010, n. 7607
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 6043/2016 proposto da: Lechner Paul S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giosue' Borsi n.4, presso lo studio dell'avvocato Luca Mazzeo, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Herald Jorg Gamper, giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro Klapfer Bau S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati Albert Hofmann e Ehrenfried Falk, giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 157/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO - SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, depositata il 29/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/6/2021 dal Cons. dott.

MARCO MARULLI. FATTI DI CAUSA 1. La Lechner Paul s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi cui resiste la Klapfer Bau s.r.l. con controricorso, avverso la sentenza in esergo pronunciata dalla Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano in riforma dell'impugnata decisione con cui il Tribunale, attinto dalla Klapfer al fine di conseguire i pagamenti dovutigli dalla Lechner, in dipendenza del contratto di subappalto stipulato con quest'ultima, aveva respinto la domanda sull'assunto che la clausola pattuita a tal fine ("Condizione di pagamento: il ricevimento del 10 avanzamento dei lavori ditta Lecner Paul s.r.l."), dovesse intendersi nel senso che il diritto al compenso della subappaltatrice sarebbe sorto allorché la stazione appaltante avesse proceduto al pagamento in favore dell'appaltatrice/subappaltante del 10 SAL pervenutole.

Andando in contrario avviso, la Corte distrettuale si è detta invece convinta che la clausola in parola debba intendersi nel senso che la subappaltatrice maturi il diritto al compenso allorché il SAL sia emesso, deponendo in tale direzione sia l'interpretazione letterale della clausola («con consegna del primo stato di avanzamento lavori si intende di fatto letteralmente la consegna, la ricezione, il compimento del primo stato di avanzamento e non indirettamente il pagamento connesso»), sia l'interpretazione logica di essa alla luce del contesto negoziale complessivo («le parti erano consapevoli che si trattava di contratto di subappalto collegato ad un contratto di appalto pubblico ... l'approvazione e quindi la consegna del primo stato di avanzamento per la ditta Lechner significava che il direttore RG 6043/16 Lechner-Klapfer Bau Est.

Cons. Marulli dei lavori riconosceva e controllava anche l'entità dei lavori svolti dalla ditta Klapfer ... quando nel contratto si parla di "consegna" del primo stato di avanzamento da parte della ditta Lechner si intende evidentemente nel contesto della clausola contrattuale la consegna, la ricezione ovvero l'approvazione dello stesso e quindi la conferma da parte del direttore dei lavori dei lavori concretamente svolti»). Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Il ricorso, in adesione all'eccezione di tardività pregiudizialmente opposta dalla controricorrente, deve giudicarsi inammissibile.

3. Premesso, per vero, che in difetto di notificazione della sentenza impugnata, l'impugnazione de qua è soggetta al termine di cui all'art. 327, comma 1, cod. proc. civ. nel testo risultante a seguito della modifica introdotta dall'art. 46, comma 17, I. 18 giugno 2009, n. 69, il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, essendo stata pubblicata la sentenza di che trattasi il 29.8.2015, veniva a scadere - tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, comma 1, I. 7 ottobre 1969, n. 742 a seguito della modifica di essi ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla I. 10 novembre 2014, n. 162 - il 1°.3.2016, e quindi, a rigore, la notifica del ricorso in data 29.2.2016 non risulterebbe tardiva.

Tuttavia, nella specie, alla notificazione del ricorso si è provveduto nelle forme della notificazione a mezzo posta a mente dell'art. 149 cod. proc. civ., sicché, se ai fini della tempestività dell'impugnazione opera - in disparte da quanto si osserverà più avanti - il principio della scissione degli effetti per il notificante e per il notificato, già enunciato da Corte Cost. 477/2002 ed ora codificato nell'art. 149, comma 3, cod. proc. civ., è, per contro, stabile insegnamento di questa Corte che ai fini del perfezionamento della notificazione a RG 6043/16 Lechner-Klapfer Bau Est.

Cons. Marulli mezzo posta si rende obbligatorio il deposito in uno con l'atto di impugnazione dell'avviso di ricevimento, dato che la notifica per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale e la sua esecuzione è provata dall'avviso di ricevimento (Cass., Sez. IV, 29/10/2020, n. 23921; Cass., Sez. V, 19/08/2020, n. 17373; Cass., Sez. III, del 17/10/2019, n. del 26287), con la conseguenza - che ha trovato ragione di specifica enunciazione con riguardo proprio al giudizio di legittimità - che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza della notificazione e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass., Sez.

VI-V, 27/10/2017, n. 25552; Cass., Sez. II, 4/06/2010, n. 13639; Cass., Sez. I, 10/02/2005, n. 2722). Orbene poiché nel caso che ne occupa il ricorrente non ha provveduto, in uno al deposito del ricorso ovvero nel termine dell'art.372 cod. proc. civ., pure al deposito dell'avviso di ricevimento attestante il compimento della formalità notificatoria, il procedimento di notificazione avviato per mezzo della consegna del plico all'uifficio postale incaricato della consegna non si è perfezionato e l'inesistenza della notificazione che ne consegue rende il ricorso inammissibile.

4. Ciò osta, quindi, al riconoscimento di qualunque effetto sanante ricollegabile alle ulteriori attività qui poste in essere dal ricorrente che, una volta resosi conto che il procedimento notificatorio avviato con la consegna del plico all'ufficio postale incaricato del recapito in data 29.2.2016 tardava a compiersi, ha inteso scongiurare gli effetti caducativi dell'inutile decorso del termine notificando a controparte il ricorso a mezzo PEC il 15.3.2016, nella convinzione - legittimata a suo dire dalle Sezioni Unite di questa Corte con l'arresto del RG 6043/16 Lechner-Klapfer Bau Est. Cons. Marulli 14594/2016 - che in relazione alla prima notificazione tentata a mezzo posta fosse ravvisabile un errore scusabile, imputato all'epigrafe della sentenza impugnata recante, infatti, un'errata indicazione del domicilio del notificato (Via Argine Isarco 6 in luogo di via Isarco 6).

5. Il rilievo è, però, totalmente improduttivo di conseguenze. Già si è detto che, per come è stata inizialmente avviata dalla ricorrente, la notificazione in questione deve giudicarsi inesistente, onde ciò esclude per definizione che ad essa si possa porre un qualsivoglia rimedio. Anche in disparte da questa considerazione del tutto assorbente, va poi detto che la tesi ricorrente si fonda su un'evidente sovrapposizione di piani di giudizio poiché estende al tema del perfezionamento del procedimento notificatorio principi che le SS.UU. nell'arresto citato hanno messo a punto con riferimento al tema della tempestività dell'impugnazione.

Per intenderci, qui, risulta irrimediabilmente mancante un segmento del procedimento notificatorio che lo rende per questo inesistente, nel caso esaminato dalle SS.UU., viceversa, il procedimento si era perfezionato, apprendendo il notificante che non era andato a buon fine dall'avviso di ricevimento restituito dall'ufficio postale. Dunque la differenza tra l'una e l'altra fattispecie è netta e ciò impedisce di estendere alla prima i benefici stabiliti in relazione alla seconda. Vi è poi ancora da aggiungere, quando mai queste preclusioni fossero superabili - e ciò proprio in replica all'argomentazione sviluppata dalla ricorrente, che se ne fa scudo perché l'errata indicazione del domicilio del notificato risulta dall'epigrafe della sentenza impugnata - che il principio affermato nell'occasione dalle SS.UU. postula l'errore scusabile del notificante, ipotesi, peraltro, non ricorrente nel caso di specie, l'esatta indicazione del domicilio RG 6043/16 Lechner-Klapfer Bau Est.

Cons. Marulli del notificante costituendo infatti formalità del procedimento di notificazione che non si sottrae alla disponibilità della parte e rispetto, al quale, quindi, non è invocabile il rimedio dell'errore scusabile, come già del resto ricordato dalle SS.UU. di questa Corte, dell'avviso che ai fini della tempestività della proposizione del ricorso per cassazione, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ah origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario (Cass., Sez.

U, 30/03/2010, n. 7607).

6. Dichiarata, perciò, l'inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte resistente in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.