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Ordinanza — n. 25831/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for omission of ruling on administrative jurisdiction and validity of acquisition measure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25831/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal's decision, which had rejected the municipality's incidental appeal regarding administrative jurisdiction. The court found that the lower court omitted a ruling on the validity of the administrative acquisition measure under Article 42 bis of D.P.R. 327/2001, violating the principle that such measures must be adopted before a final judgment forms. Consequently, the cassation court quashed the appealed judgment and remanded the case to the Court of Appeal for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001; The administrative acquisition measure under Article 42 bis of D.P.R. 327/2001 renders restitution and damage claims inadmissible unless a final judgment has already formed on the illegality of the administration's conduct.

Parole chiave

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omessa pronuncia giurisdizione amministrativa acquisizione sanante d.P.R. 327/2001 giudicato risarcimento danno occupazione illegittima indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001
1.3 In proposito, è giurisprudenza di questa Corte che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R.
Art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998
era del giudice ordinario, in virtù dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 allora vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n.
Artt. 1241 e ss. cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., 31 maggio 2016, n. 11258
Cass., 5 giugno 2018, n. 14311
Cass., 5 giugno 2018, n. 14311).
Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71
Cass., 23 marzo 2017, n. 7472
Cass. 29 marzo 1999, n. 3020
Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass.
Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085
3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21483/2016 proposto da: Comune di Leporano, nella persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Ruffo ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza Antonio Mancini, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Gianfranco D'Onofrio, giusta procura a margine del ricorso per cassazione. - ricorrente - contro Grottola Emidio, Grottola Alessandro e Lanzo Rosa Maria, quest'ultima in proprio e quale tutrice di Grottola Pierpaolo. - intimati - L I I avverso la sentenza della Corte di appello di LECCE, sezione distaccata di Taranto, n. 122/2016, pubblicata il 14 marzo 2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha rigettato entrambi gli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza non definitiva n. 1962/11 del 10 ottobre 2011, emessa dal Tribunale Taranto, che aveva accertato la mancanza d in trform 37ion,2 (1c.! t nHIO (il un -:-Ittn rflL:179. iTh proprietà e aveva condannato il Comune di Leporano al rilascio del fondo in favore degli attori e avverso la sentenza definitiva n. 1084/2013 del 23 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Taranto aveva ritenuto il danno «compensato» dall'incremento di valore conseguito dal terreno per le opere ivi realizzate dal Comune di Leporano.

2. La Corte di appello ha rigettato l'appello principale proposto da Grottola Emidio, Grottola Alessandro e da Lanzo Rosa Maria, quest'ultima in proprio e quale tutrice di Grottola Pierpaolo, affermando che correttamente il giudice di primo grado aveva applicato il principio della compensatio lucri cum damno e non già l'istituto della compensazione dei debiti di cui agli artt. 1241 e ss. cod. civ.; che il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il Comune di Leporano aveva costruito un parcheggio attrezzato e aveva anche installato l'impianto di illuminazione e che, comunque, gli appellanti non avevano dato prova dell'utile ritraibile dal fondo nel periodo di occupazione senza titolo da parte della P.A.; che, peraltro, essi avevano ammesso che al tempo dell'occupazione del fondo, questo era già nel possesso di tale Gargano Ciro, proprietario del fondo attiguo che ne rivendicava la proprietà.

3. I giudici di secondo grado hanno pure rigettato l'appello incidentale del Comune di Leporano, ritenendo assorbita ogni altra questione, che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo, dato che alla data della domanda (12 ottobre 2005), la giurisdizione sulle controversie avente ad oggetto la mera condotta della P.A. era del giudice ordinario, in virtù dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80/1998 allora vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6 luglio 2004; il decreto di occupazione d'urgenza, inoltre, al momento dell'illegittima occupazione della P.A. aveva perso i suoi effetti e, dunque., non potPvaT..:err.---.;73n---,1 che !Ti no oPa dpHa oso riconducibile, sia pure mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

4. Il Comune di Leporano ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di censura.

5. Grottola Emidio, Grottola Alessandro e Lanzo Rosa Maria, quest'ultima in proprio e quale tutrice di Grottola Pierpaolo, non hanno svolto difese. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed unico motivo il Comune ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l'omessa pronuncia e la nullità della sentenza per error in procedendo, non avendo la Corte di appello preso in esame la questione sollevata in sede di gravame incidentale di improcedibilità delle domande di restituzione del terreno e di risarcimento dei danni, in ragione del provvedimento di acquisizione sanante emesso ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, in data 8 gennaio 2013, n. prot. 2013/2 (provvedimento impugnato dinanzi al T.A.R. dalle controparti, mentre il Consiglio di Stato aveva dichiarato perento il ricorso con decreto presidenziale). 1.1 Il motivo è fondato. 1.2 Ed invero, il Comune appellante deduce, nel rispetto del principio dell'autosufficienza del ricorso, di avere evidenziato l'adozione da parte dell'Ente stesso del provvedimento di acquisizione sanante (peraltro impugnato davanti al TAR dalle controparti), di averlo prodotto già nel giudizio di primo grado e che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità delle domande azionate in primo grado, ma così non era stato e, quindi, concludeva per la riforma della sentenza gravata, anche sotto questo profilo.

In p ,rtico! -Ir-,?, ern -2r-se dnl dro I ,,OMI2i',2 di L pnr,,,r ,:g n i nn posto in essere un primo decreto acquisitivo in data 21 novembre 2008 (n. 57), che veniva annullato in via di autotutela dallo stesso Ente territoriale, e un secondo decreto in data 10 maggio 2007 (n. 13), che veniva annullato con sentenza del T.A.R. di Lecce. Il successivo decreto di acquisizione sanante, il n. 2013/2, emesso in data 8 gennaio 2013, veniva prodotto nel giudizio di primo grado, in sede di atti conclusivi del giudizio, allegato alla comparsa conclusionale, a cui aveva fatto seguito la sentenza definitiva n. 1084 del 23 maggio 2013. 1.3 In proposito, è giurisprudenza di questa Corte che, in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'emanazione, da parte della P.A., di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001, delle aree oggetto di occupazione illegittima determina l'improcedibilità delle domande di restituzione e di risarcimento del danno proposte in relazione ad esse, salva la formazione del giudicato non solo sul diritto del privato alla restituzione del bene, ma anche sulla illiceità del comportamento della P.A. e sul conseguente diritto del primo al risarcimento del danno.

Invero, il provvedimento ex art. 42 bis è volto a ripristinare (con effetto «ex nunc») la legalità amministrativa violata - costituendo, pertanto, una «extrema ratio» per la soddisfazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico e non già il rimedio rispetto ad un illecito -, sicché è necessario che venga adottato tempestivamente e, comunque, prima che si formi un giudicato anche solo sull'acquisizione del bene o sul risarcimento del danno, venendo altrimenti meno il potere attribuito dalla norma all'Amministrazione (Cass., 31 maggio 2016, n. 11258;

Cass., 5 giugno 2018, n. 14311). La norma attribuisce, dunque, alla P.A., che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, il pc.) -_er2, vDhitati intenssi la non acquisizione di un immobile appartenente al privato, disciplina l'adozione del relativo provvedimento, e la misura dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell'immobile; la ratio del provvedimento di acquisizione, disciplinato dall'art. 42 bis del d.P.R. n. 327/2001 è, per l'appunto, quella di consentire alla P.A. di «riprende[re] a muoversi nell'alveo della legalità amministrativa, esercitando una funzione amministrativa ritenuta meritevole di tutela privilegiata, in funzione degli scopi di pubblica utilità perseguiti, sebbene emersi successivamente alla consumazione di un illecito ai danni del privato cittadino» (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71). 1.4 Ciò posto, la Corte territoriale, dopo avere rigettato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dal Comune di Leporano, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, ha ritenuto assorbita ogni altra questione (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). 1.5 Sussiste, pertanto, il vizio di omessa pronuncia, che si configura quando manchi qualsiasi statuizione su un capo della domanda o su una eccezione di parte sì da dare luogo all'inesistenza di una decisione sul punto per la mancanza di un provvedimento indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., 23 marzo 2017, n. 7472;

Cass. 29 marzo 1999, n. 3020; Cass. 23 febbraio 1995, n. 2085).

2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa compos