Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25829/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expropriation compensation appeal by finding land was legally buildable despite religious zoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25829/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation allowed the Bishop's Seminary's appeal against the Second Instance Court's expropriation valuation. The Seminary argued that land zoned for religious use was still legally buildable for intermediate purposes like parking, contrary to the technical expert's finding of non-buildability. The Court ruled that the Second Instance Court erred by ignoring the urban plan's allowance for construction, thereby incorrectly denying the 10% increase for buildable land.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 54 d.P.R. n. 327/2001; Art. 33 d.P.R. n. 327/2001: In expropriation compensation, land classified as buildable under the current urban plan at the time of the decree must be treated as such, even if zoned for religious use, allowing for intermediate construction purposes.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation compensation urban planning zoning religious land use buildable land value intermediate construction technical expert opinion Second Instance Court error indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 54 del d.P.R. n. 327/2001
Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Ancona, in sede di opposizione alla stima promossa ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, ha determinato l'indennità di esproprio in euro 460.000,00 e l'indennità di occupazione d'urgenza in euro 188.500,00 (oltre l'ulteriore differenza indennitaria ex art.
Art. 33 del d.P.R. n. 327/2001
I giudici di secondo grado, inoltre, non hanno riconosciuto l'aumento del 10% previsto per le ipotesi di esproprio di terreni edifica bili e hanno escluso l'applicabilità dell'art. 33 del d.P.R.
Art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001
327/2001, ha determinato l'indennità di esproprio in euro 460.000,00 e l'indennità di occupazione d'urgenza in euro 188.500,00 (oltre l'ulteriore differenza indennitaria ex art. 22 bis del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 1 febbraio 2019, n. 3168
Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314
Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15184/2016 proposto da: Pasquini Pier Domenico, nella qualità di procuratore speciale del Seminario Vescovile di Senigallia, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per cassazione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Corrado Brancati e Vincenzo Siano, entrambi domiciliati nello studio dell'Avv. Gianluca Caporossi, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A. - ricorrente - contro Società Autostrade per l'Italia s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

Andrea Galvani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Salaria, n. 95, in virtù di delega posta in calce al controricorso. - controricorrente - avverso l'ordinanza della Corte di appello di ANCONA, n. 3465/2015 del 22 dicembre 2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Ancona, in sede di opposizione alla stima promossa ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 327/2001, ha determinato l'indennità di esproprio in euro 460.000,00 e l'indennità di occupazione d'urgenza in euro 188.500,00 (oltre l'ulteriore differenza indennitaria ex art. 22 bis del d.P.R. n. 327/2001 fino alla corresponsione e gli interessi al tasso legale sulla eventuale differenza tra la somma riconosciuta e quella già versata), riguardanti il fabbricato e i terreni di proprietà del Seminario Vescovile di Senigallia oggetto del decreto di esproprio emesso il 14 maggio 2014, per la costruzione della terza corsia dell'Autostrada A14 Bologna-Bari- Taranto.

2. La Corte di appello, in particolare, richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, che aveva qualificato il terreno in esame come terreno non edificabile, con destinazione F2, perchè area indirizzata ad ospitare esclusivamente attrezzature di carattere religioso e quindi, attrezzature pubbliche e di uso pubblico di interesse generale, ha condiviso il valore commerciale individuato dal consulente tecnico d'ufficio in euro 41,45 al metro quadrato (per complessivi 4.946 metri quadrati) e ha aggiunto al valore del terreno così determinato pari ad euro 205.011,70, il valore del fabbricato pari ad euro 230.821,50 per complessivi euro 460.000,00, tenuto conto altresì della valutazione del «parcheggio».

3. I giudici di secondo grado, inoltre, non hanno riconosciuto l'aumento del 10% previsto per le ipotesi di esproprio di terreni edifica bili e hanno escluso l'applicabilità dell'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001, riguardante la fattispecie di esproprio parziale di bene unitario, in mancanza di elementi dai quali riscontrare l'effettiva presenza di un esproprio di tal genere e in assenza di riscontri probatori circa l'eventuale pregiudizio subito dalla parte residua, come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio.

4. Il Seminario Vescovile di Senigallia ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona con ricorso per cassazione affidato a due motivi di censura.

5. La società Autostrade per l'Italia s.p.a. ha depositato controricorso. S. Entrambe le parti hanno depositato memorie. CONSIDERATO CHE 1. Con ìI primo motivo il Seminario ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame della destinazione urbanistica effettiva del terreno a destinazione F2 , area edificabile per attrezzature di carattere religioso, anche alla luce del fatto che il consulente tecnico d'ufficio aveva chiarito che il piano regolatore generale aveva dato al bene la destinazione F2, specificando che le zone F2 erano destinate ad ospitare le collettività religiose e i servizi privati gestiti da religiosi; che l'indice di edificabilità era stato fissato normativamente in UF = 0,57 mq/mq e che le modalità di attuazione prevedevano l'intervento edilizio diretto.

2. Con il secondo motivo il Seminario ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione p falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001, avendo errato la Corte di appello a ritenere che se lo strumento urbanistico prevedeva una generica destinazione a servizi (zona F), il bene dovesse essere considerato inedificabile indipendentemente dall'esame concreto della previsione urbanistica, mentre nel caso in esame, il suolo aveva natura edificabile, essendo consentito l'intervento al privato ed avendo destinazione privata. 2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè riguardanti entrambi la natura edificabile o meno dei terreni oggetto di esproprio, sono fondati. 2.2 In proposito, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi in cui venga proposta domanda di determinazione della giusta indennità spettante ai proprietari in presenza della situazione della perdita in radice del diritto dominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanziale ablazione, trova applicazione la normativa specifica dettata per la determinazione del valore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili e non edificabili, introdotta dalla legge n. 359 del 1992, art. 5 bis, ed oggi recepita dagli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327 del 2001. 2.3 La normativa dell'art. 5 bis, come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte, ed ora recepita nel d.P.R. n. 327/2991, art. 32, impone che la ricognizione legale del terreno debba compiersi alla data di adozione del decreto di espropriazione; la determinazione dell'indennità deve avvenire, pertanto, non già sulla base della contrapposizione di vincoli conformativi o espropriativi, ma dell'accertamento della sussistenza o meno delle possibilità legali di edificazione al momento del decreto di espropriazione, tenuto conto del disposto normativo di cui all'art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 327/2001, secondo cui «non sussistono le possibilità legali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatore generale, il programma di fabbricazione, il piano attuativo di iniziativa pubblica o privata anche per una parte limitata del territorio comunale per finalità di edilizia residenziale o di investimenti produttivi, ovvero in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata» (Cass., 24 febbraio 2016, n. 3620). 2.4 Anche di recente, questa Corte ha statuito che l'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legate abbia concretamente vincolato la zona ei un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Cass.,1 febbraio 2019, n. 3168;

Cass., 25 ottobre 2017, n. 25314). 2.5 Ciò posto, la Corte territoriale, nel caso in esame, non ha fatto corretta applicazione dei principi suesposti, non avendo tenuto in considerazione la classificazione, operata dallo strumento urbanistico vigente, dei terreni oggetto di esproprio, alla data di adozione del decreto di esproprio, emesso, nel caso in esame, nel corso del giudizio e precisamente il 14 maggio 2014 (cfr. pag. 4 del provvedimento impugnato e pag. 4 del ricorso per cassazione). Ed invero, i giudici di secondo grado, pur dando atto che alla data suddetta il piano regolatore generale vigente attribuiva al terreno in esame la destinazione urbanistica F2 e che si trattava, in particolare, di area indirizzata ad ospitare esclusivamente attrezzature di carattere religioso, sia con interventi diretti della P.A., sia mediante iniziativa privata, hanno concluso per l'inedificabilità legale delle aree oggetto di espropriazione.

Il consulente tecnico d'ufficio, inoltre, nel richiamare la destinazione urbanistica e i parametri edilizi da prendere in considerazione, riportati nel piano regolatore del 29 luglio 1997, ripresi poi nel successivo piano regolatore approvato definitivamente il 28 febbraio 2012, ha riportato la destinazione d'uso F2 (zone destinate ad ospitare le collettività religiose e i servizi privati gestiti da religiosi); le modalità il ini-ervento e tra questi anche la «nuova costruzione e/o ampliamento», nonchè i parametri urbanistici ed edilizi indicati «UF=0,57ma/mq» e le modalità di attuazione che prevedevano anche «l'intervento edilizio diretto» (cfr.pagine 10 e 11 del ricorso per cassazione), con ciò riscontrando la natura edificabile del terreno oggetto di esproprio.

In considerazione di ciò, la natura edificabile dell'area, comunque richiamata dalle deduzioni svolte dal Seminario Vescovile di Senigallia e riscontrata nella consulenza tecnica d'ufficio, deve essere tenuta presente dai giudici di merito ai fini della valutazione del valore venale del terreno espropriato.

3. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche alla determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese